Art. 8. 1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, dopo le parole: ", e successive modificazioni.", il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta appplicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate."; b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rivalutazione non e', altresi', obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."; c) all'articolo 44, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 54" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 54 e 55"; d) all'articolo 44, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potra' essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate."; e) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."; f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso; g) all'articolo 53, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo."; h) all'articolo 53, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora."; i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono aggiunte le seguenti: "l'accertamento e"; l) all'articolo 57, comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48"; m) all'articolo 59, comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 34, 36 e 44"; n) all'articolo 59, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: " 1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.". 2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.". 3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente gia' accantonato, puo' essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve puo' essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date. 4. Il comma 3, ultima parte, dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che il capitale sociale puo' altresi' essere costituito dal patrimonio, comprensivo dei diritti esercitati in forma esclusiva, stimato ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, salvo quanto stabilito dal comma 12 dello stesso articolo. 5. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si applicano anche alla trasformazione prevista dallo stesso decreto. 6. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente "Ferrovie dello Stato", disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in odine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle rela- tive note di trascrizione compilate e presentate dall'ente "Ferrovie dello Stato". Le schede suddette devono altresi' contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente "Ferrovie dello Stato" territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilita' della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 7. L'ente "Ferrovie dello Stato" contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 6 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che puo' sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 6 ed e' definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura. 8. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 6 e 7 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente "Ferrovie dello Stato" non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente "Ferrovie dello Stato" sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. 9. Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, si applicano anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. 10. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.". 11. A decorrere dal 1' gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 720 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.