Art. 8. 
  1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), e'  aggiunto,  in  fine,
dopo le parole: ", e successive modificazioni.", il seguente periodo: 
"Nei confronti dei  contribuenti  che  esercitano  contemporaneamente
prestazioni di servizi ed  altre  attivita'  e  non  provvedono  alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta appplicabile  il  limite
di  trecentosessanta  milioni  di  lire  relativamente  a  tutte   le
attivita' esercitate."; 
    b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "La rivalutazione non e',  altresi',  obbligatoria  per  gli
immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo  10  ed  al
primo  comma,  primo  periodo,  dell'articolo  11  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."; 
    c) all'articolo 44, comma 1, le parole: "ai  sensi  dell'articolo
54" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi  degli  articoli  54  e
55"; 
    d) all'articolo 44, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
   "6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non  trovi
compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da  1  a  4,
potra' essere computata in detrazione nelle  liquidazioni  periodiche
dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e  pene
pecuniarie gia' pagate."; 
    e) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera  la  sospensione  di
cui al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 60, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   e   successive
modificazioni."; 
    f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    g) all'articolo 53, comma 8, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Da tale data decorrono, in caso  di  mancato  pagamento,  i
termini ordinari per l'accertamento, sia della  base  imponibile  che
del tributo."; 
    h) all'articolo 53, il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
   "10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9
non sono dovuti gli interessi di mora."; 
    i) all'articolo 57, comma 2, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
"termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono aggiunte le
seguenti: "l'accertamento e"; 
    l) all'articolo 57, comma 3, le parole: "di cui agli articoli  da
44 a 48" sono sostituite dalle seguenti: "di cui  agli  articoli  44,
45, 46 e 48"; 
    m) all'articolo 59, comma 1, le parole: "articoli 34 e  44"  sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 34, 36 e 44"; 
    n) all'articolo 59, dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  " 1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione  integrativa
ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti  a  ruolo  e  versati
indicati  nel  comma  1,  si  scomputano  limitatamente  alla   parte
afferente i maggiori imponibili dichiarati.". 
  2. All'articolo 33, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "Nei   confronti   dei   contribuenti    che    esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre  attivita'  e  non
provvedono  alla  distinta  annotazione   dei   corrispettivi   resta
applicabile  il  limite   di   trecentosessanta   milioni   di   lire
relativamente a tutte le attivita' esercitate.". 
  3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30  dicembre
1991,  n.  413,  ad  integrazione  delle  imposte   sui   redditi   e
dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente
gia' accantonato, puo' essere  imputato  alle  riserve  preesistenti.
L'ammontare non prelevato dalle  riserve  puo'  essere  imputato  nel
conto dei profitti e delle perdite, in unica  soluzione  o  in  quote
costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi  ma  non  oltre  il
quarto, a partire dall'esercizio chiuso al  31  dicembre  1991  o  da
quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a  tali  date.  Le
rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8  e  9,  della
predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31
dicembre 1991 o in quello chiuso  al  31  dicembre  1992,  ovvero  in
quelli in corso a tali date. 
  4. Il comma 3, ultima parte, dell'articolo 1  del  decreto-legge  5
dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35,
si interpreta nel senso che il capitale sociale puo' altresi'  essere
costituito dal patrimonio,  comprensivo  dei  diritti  esercitati  in
forma esclusiva, stimato  ai  sensi  dell'articolo  2343  del  codice
civile, salvo quanto stabilito dal comma 12 dello stesso articolo. 
  5. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 5  dicembre  1991,
n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si  interpreta
nel senso che le disposizioni contenute  nell'articolo  7,  comma  2,
della legge 30 luglio 1990, n. 218, e  successive  modificazioni,  si
applicano anche alla trasformazione prevista dallo stesso decreto. 
  6. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni  in  favore
dell'ente "Ferrovie dello Stato", disposto  dagli  articoli  1  e  15
della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e  le
conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli  uffici  tavolari
delle regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,  sono
autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in
odine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di  schede
contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle  rela-
tive note di trascrizione compilate e presentate dall'ente  "Ferrovie
dello  Stato".  Le  schede  suddette   devono   altresi'   contenere:
l'indicazione  degli  oneri  gravanti  sui  beni   a   favore   delle
amministrazioni dello Stato e di terzi  o  dei  relativi  limiti;  la
valutazione dei beni riferita ai valori di  mercato  corrente  al  31
dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le  modifiche
nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto;  l'attestazione,  da  parte   dei
direttori   compartimentali   dell'ente   "Ferrovie   dello    Stato"
territorialmente competenti, che alla data del 31  dicembre  1985  il
bene risultava nella  disponibilita'  della  Azienda  autonoma  delle
ferrovie dello Stato. 
  7. L'ente "Ferrovie dello Stato" contestualmente alla presentazione
delle schede e delle note di trascrizione di  cui  al  comma  6  agli
uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le  stesse
schede e note di trascrizione al Ministero  delle  finanze  che  puo'
sollevare contestazioni a riguardo nel  termine  di  sessanta  giorni
dalla data del ricevimento.  La  contestazione  sospende  l'efficacia
della trascrizione di cui al comma  6  ed  e'  definita  con  decreto
adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con  il  Ministro  dei
trasporti. Nel caso in cui disponga il  trasferimento  del  bene,  il
decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura. 
  8. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 6  e  7  i
beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano
formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o
dell'ente "Ferrovie dello Stato" non ancora perfezionati alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze  e
l'ente   "Ferrovie   dello   Stato"   sono   tenuti   a   comunicarsi
reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente  comma.
Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti
sono risolte con decreto adottato  dal  Ministro  delle  finanze,  di
intesa con il Ministro dei trasporti. 
  9. Le disposizioni del decreto legislativo  28  febbraio  1992,  n.
263, si applicano anche ai  beni  del  patrimonio  disponibile  dello
Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle  province
e dei comuni. 
  10. All'articolo  16,  comma  2,  primo  periodo,  della  legge  29
dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
con esclusione di quelle in materia di diritti doganali,  di  imposte
di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.". 
  11. A decorrere dal 1' gennaio 1992 la ritenuta di cui  al  secondo
comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri
frutti maturati derivanti da depositi e conti  correnti  intrattenuti
tra   aziende   ed   istituti   di   credito.   All'onere   derivante
dall'applicazione del presente comma, valutato in lire  720  miliardi
per l'anno 1993 ed in lire 200 miliardi  a  decorrere  dal  1994,  si
provvede mediante parziale utilizzo delle  proiezioni  per  gli  anni
1993 e 1994 dell'accantonamento  "Rimborso  dei  crediti  di  imposta
(regolazione  debitoria)  ed  eliminazione   della   ritenuta   sugli
interessi dei conti interbancari"  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario  1992.  Il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.