Art. 2.
  1.  Le  misure di cui alla colonna 1 della tabella vanno maggiorate
del 20% per i servizi svolti nelle ore dalle  14  alle  20,  del  40%
dalle 6 alle 8 e del 60% dalle 20 alle 6; sono altresi' maggiorate di
un  ulteriore  40% per i servizi svolti nelle ore dalle 22 dei giorni
prefestivi alle 6 dei giorni successivi ai festivi.
  2. Per i servizi che iniziano e terminano nella stessa giornata  e'
a  carico del contribuente anche il tempo impiegato dal personale per
raggiungere, dalla sede dell'ufficio, la localita'  ove  il  servizio
dev'essere  svolto  e  per il ritorno, compreso il tempo trascorso in
detta localita' in attesa del ritorno in sede.
  3. Per i servizi resi fuori della sede dell'ufficio sono dovute  le
misure  supplementari di cui alla colonna 2 della tabella a titolo di
rimborso delle spese di trasporto e di ogni altra  spesa,  diretta  e
indiretta,  sostenuta  o a sua volta rimborsata dall'amministrazione.
Dette somme debbono essere corrisposte, oltre che per  i  periodi  di
servizio  e  per  quelli  ad  essi assimilati ai sensi del precedente
comma, anche per il  rimanente  tempo  in  corrispondenza  del  quale
l'amministrazione  riconosce  al personale il trattamento di missione
in base alle vigenti disposizioni in materia.
  4. Per i servizi a carico di un  solo  contribuente,  quest'ultimo,
allo  scopo  di  ridurre  i tempi di percorrenza, puo' concordare con
l'ufficio che il trasporto del personale abbia luogo con  veicoli  da
lui  messi  a  disposizione, sempre che decorosi e coperti da polizza
assicurativa per i terzi trasportati. In tale caso le misure  di  cui
alla colonna 2 della tabella sono dimezzate per un massimo di quattro
ore.
  5.  Nei  casi  di servizi resi consecutivamente a piu' contribuenti
nello   stesso   luogo,   l'addebito   complessivo    e'    ripartito
proporzionalmente  al  tempo  dedicato  all'effettiva  esecuzione dei
servizi stessi.