Art. 3.
  1.  Per  il  rilascio  agli  operatori  economici  delle specifiche
certificazioni di cui all'art.  17,  terzo  comma,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  26 aprile 1990, n. 105, il corrispettivo dovuto
all'amministrazione e' stabilito in misura pari agli  onorari  minimi
delle  prestazioni  analitiche corrispondenti, quali risultanti dalla
tariffa professionale dei chimici al momento della richiesta.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo dell'art. 17 del D.Lgs.  n.  105/1990  si
          veda in note
          alle premesse.