Art. 4.
  1.  Le  modalita'  per  la  contabilizzazione ed il pagamento delle
somme di cui al presente regolamento sono le medesime stabilite dalla
preesistente disciplina normativa in materia di indennita'  a  carico
dei  privati  ed enti diversi dagli enti pubblici. Restano inoltre in
vigore, sempre che  compatibili  con  le  altre  norme  del  presente
regolamento,  le  disposizioni  contenute  nelle  seguenti  note alle
tabelle di cui all'art. 1, primo comma: note 2, 3, 4,  9  e  10  alla
tabella  di  cui  alla  lettera a); note 1 (primo capoverso) e 2 alla
tabella di cui alla lettera b); note 2 e 3 alla tabella di  cui  alla
lettera c).
  2.  Le  disposizioni  dell'art.  4, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, sono  applicabili
per  i servizi che iniziano e terminano nella medesima giornata ed in
relazione  ai  quali  spetta  al  personale   del   Dipartimento   il
trattamento di missione, anche in deroga ai limiti minimi di distanza
e di durata.
  3.  Nel decreto ministeriale 30 gennaio 1979 (Gazzetta Ufficiale n.
35 del 1979) sono soppressi gli articoli 9, 10,  11,  17  e  20;  nel
medesimo  decreto,  i riferimenti ai decreti che approvano le tabelle
delle indennita' si  intendono  operati  al  presente  decreto  ed  i
riferimenti   al   normale  orario  di  ufficio  s'intendono  operati
all'orario ordinario di apertura determinato ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
  4. Il presente  regolamento  sara'  sottoposto  al  visto  ed  alla
registrazione  della  Corte  dei conti ed entrera' in vigore il primo
giorno del mese successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 24 giugno 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1992
  Registro n. 59 Finanze, foglio n. 1
 
          Note all'art. 4:
             - Si trascrive il testo delle note 2, 3, 4, 9 e 10 della
          tabella annessa al D.M. 29 luglio 1971 (per  il  titolo  si
          veda nelle premesse al presente decreto):
             "2)  Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e
          simili, accostati alle banchine di  ordinario  servizio,  e
          per   il  piombamento  e  spiombamento  di  boccaporti  dei
          bastimenti, l'indennita' e' ridotta alla  meta'  quando  il
          servizio  non  si  protragga  oltre  due ore e sia compiuto
          nell'orario d'ufficio.
             3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle  5
          per  i  mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6
          pe i mesi da ottobre a marzo.
             4)   Agli  effetti  del  computo  delle  indennita'  per
          operazioni eseguite fuori del  circuito  doganale  o  fuori
          comune,   si  considerano  ore  di  servizio  anche  quelle
          impiegate  per  raggiungere  la  localita'  ove  ha   luogo
          l'operazione  e  per  il  ritorno  in  sede, nonche' quelle
          trascorse nella localita' medesima in attesa del ritorno in
          sede.
             5) - 8) (Omissis).
             9) Quando il servizio straordinario prestato  in  dogana
          oltre  l'orario d'ufficio non costituisca semplice anticipo
          o continuazione dell'orario  normale,  ma  rappresenti  una
          effettiva ripresa di lavoro, sara' dovuta una maggiorazione
          fissa   pari   all'assegno  supplementare  stabilito  dalla
          presente tabella per un'ora  di  notte,  con  l'obbligo  da
          parte  della  ditta  di  fornire il mezzo di trasporto o di
          rimborsarne la spesa con gli stessi  criteri  di  cui  alla
          precedente  nota  n. 7). Il tempo impiegato per raggiungere
          l'ufficio e per il ritorno sara' considerato come trascorso
          in servizio.
             10) Nelle dogane internazionali  situate  in  territorio
          estero  e'  in  facolta'  della dogana di richiedere che le
          indennita' stabilite dal presente decreto siano corrisposte
          nella moneta locale, tenuto conto, per il ragguaglio  delle
          somme dovute in lire, del cambio ufficiale del giorno".
             -  Si  riporta il testo della nota 1 (primo capoverso) e
          della nota 2 alla tabella annessa al D.M.  14  luglio  1971
          (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto):
             "1)   Agli  effetti  del  computo  delle  indennita'  si
          considerano ore di  servizio  anche  quelle  impiegate  per
          raggiungere  la localita' ove ha luogo il servizio e per il
          ritorno in sede, nonche' le ore trascorse  nella  localita'
          medesima in attesa del ritorno in sede.  (Omissis).
             2)  Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5
          per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18  alle  6
          per i mesi da ottobre a marzo".
             -  Il testo delle note 2 e 3 della tabella B allegata al
          D.M. 18 aprile 1973 (per il titolo si veda  nelle  premesse
          al presente decreto) e' il seguente:
             "2) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5
          per  i  mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6
          per i mesi da ottobre a marzo.
             3) Agli effetti  del  computo  delle  indennita'  per  i
          riscontri tecnici eseguiti fuori sede si considerano ore di
          servizio  quelle  impiegate  nel  riscontro  nonche' quelle
          occorrenti per  raggiungere  la  localita'  dove  ha  luogo
          l'operazione  e  per  il  ritorno  in sede, comprese quelle
          trascorse nella  localita'  medesima  a  fine  servizio  in
          attesa del rientro in sede".
             -  L'ultimo  periodo  dell'art. 4 del D.P.R. n. 396/1978
          (Nuova  disciplina  del  lavoro  straordinario   reso   dal
          personale  in  servizio presso l'amministrazione periferica
          delle dogane e delle imposte indirette) stabilisce  che  la
          durata  del  servizio  e dell'orario notturno sia stabilita
          secondo i criteri indicati nelle note in calce alle tabelle
          di  cui  ai  decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile
          1973 e 14 luglio 1971, richiamati nell'art. 17 della  legge
          15 novembre 1973, n. 734.
             -  Si  trascrive il testo degli articoli 9, 10, 11, 17 e
          20 del D.M.   30 gennaio 1979 (Norme  per  disciplinare  le
          modalita'     di     prestazione     dei    servizi    resi
          dall'amministrazione  periferica  delle  dogane   e   delle
          imposte   indirette   nell'interesse  del  commercio  ed  a
          richiesta ed a carico di  privati  e  per  semplificare  le
          modalita'  di  riscossione delle indennita' e degli assegni
          supplementari  costituenti  i  corrispettivi  dei   servizi
          anzidetti) abrogati dall'art. 4 del decreto qui pubblicato:
             "Art.  9.  - Agli effetti dell'applicazione della nota 6
          in calce alla tabella allegata al decreto  ministeriale  29
          luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
          31  luglio 1971, e successive modificazioni, si intende per
          'ditta' la persona fisica o giuridica al nome  della  quale
          e'  intestata  la dichiarazione doganale.   Tuttavia, se il
          servizio straordinario richiesto da un  operatore  riguarda
          una spedizione a 'groupage' di merci in colli di pertinenza
          di destinatari o di mittenti diversi, il servizio stesso si
          considera effettuato nei confronti di una sola ditta.
             Una ditta non e' soggetta agli oneri previsti nella nota
          9  in  calce  alla tabella di cui al precedente comma se la
          ripresa di lavoro in dogana  e'  effettuata  per  espletare
          anche altri servizi, oltre quelli da essa richiesti".
             "Art.  10.  -  Le  indennita' per i servizi straordinari
          richiesti agli uffici doganali dalle ditte - come  definite
          nell'art.  9  -  che  nel  semestre  richiedono normalmente
          almeno cento servizi straordinari devono essere corrisposte
          in misura fissa mensile, determinata con i criteri previsti
          dall'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389.
             L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile e'
          altresi' accordata, se richiesta, alle  persone  fisiche  e
          giuridiche  che  risultano  intestatarie di conti di debito
          per il pagamento periodico dei diritti  doganali  ai  sensi
          dell'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative
          in  materia  doganale  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e  relative  norme
          di   applicazione,   a   quelle  che  gestiscono  magazzini
          generali,  depositi  franchi,  depositi  doganali  privati,
          magazzini  o  recinti  di  temporanea  custodia e centri di
          sdoganamento,  nonche'  alle  imprese  di  trasporto  e  di
          spedizione,  agli  spedizionieri  doganali  ed  agli agenti
          marittimi.
             Le disposizioni dei precedenti commi  si  applicano  nei
          confronti  di  coloro  che  hanno  iniziato  l'attivita' da
          almeno un anno".
             "Art. 11. - Con  decorrenza  dal  1   febbraio  1979  le
          misure  fisse mensili determinate per il periodo semestrale
          in corso alla data stessa sono rideterminate sulla base  di
          una  nuova  media  mensile  delle prestazioni straordinarie
          relative  al  semestre  precedente   ottenuta   ipotizzando
          l'applicazione  in  tale semestre delle disposizioni di cui
          agli  articoli  da  1  a  9  del  presente decreto. In modo
          analogo si procedera' per la  determinazione  delle  misure
          fisse  mensili  dovute  nei  periodi semestrali che avranno
          inizio dopo la data anzidetta".
             "Art. 17. - Le indennita' per i servizi a carico e  o  a
          richiesta   dei   privati   o   enti  che  hanno  carattere
          continuativo e  si  svolgono  presso  la  stessa  fabbrica,
          azienda  od  officina,  devono essere corrisposte in misura
          fissa mensile.
             L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile e'
          altresi'  accordata  da  capo  dell'ufficio  tecnico  delle
          imposte di fabbricazione su richiesta di operatori abituali
          per i servizi non a carattere continuativo ad essi resi dal
          personale  delle  imposte  di  fabbricazione e dai militari
          della Guardia di finanza.
             La misura fissa mensile, valida per un  periodo  di  sei
          mesi,  e'  determinata  dal capo dell'ufficio tecnico delle
          imposte  di  fabbricazione  in  base  alle  tariffe  orarie
          vigenti,  con  riferimento  ai  servizi mediamente resi nel
          corso del semestre precedente.
             Le disposizioni del precedente comma  si  applicano  nei
          confronti  di  coloro  che  hanno  iniziata  l'attivita' da
          almeno un anno.
             In sede  di  prima  determinazione  della  misura  fissa
          mensile   sara'   ipotizzata  l'applicazione  nel  semestre
          precedente dei criteri restrittivi indicati dell'art. 16".
             "Art.  20.  -  Coloro  che   nel   semestre   richiedono
          normalmente  almeno  cento  analisi  o riscontri tecnici da
          effettuarsi fuori del normale orario  di  ufficio  o  fuori
          della  sede del laboratorio chimico devono corrispondere le
          relative indennita' in misura fissa mensile.
             L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile e'
          altresi' accordata, se richiesta, agli  operatori  indicati
          nel secondo comma dell'art. 10.
             La  misura  fissa  mensile, valida per un periodo di sei
          mesi, e' determinata dal capo del laboratorio in base  alle
          tariffe vigenti, con riferimento ai servizi mediamente resi
          nel corso del semestre precedente.
             Le  disposizioni  dei  precedenti commi si applicano nei
          confronti di  coloro  che  hanno  iniziata  l'attivita'  da
          almeno un anno".
             -  Per  il  testo  dell'art. 1 del D.Lgs. n. 374/1990 si
          veda in nota alle premesse.