Art. 4. 1. Le modalita' per la contabilizzazione ed il pagamento delle somme di cui al presente regolamento sono le medesime stabilite dalla preesistente disciplina normativa in materia di indennita' a carico dei privati ed enti diversi dagli enti pubblici. Restano inoltre in vigore, sempre che compatibili con le altre norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nelle seguenti note alle tabelle di cui all'art. 1, primo comma: note 2, 3, 4, 9 e 10 alla tabella di cui alla lettera a); note 1 (primo capoverso) e 2 alla tabella di cui alla lettera b); note 2 e 3 alla tabella di cui alla lettera c). 2. Le disposizioni dell'art. 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, sono applicabili per i servizi che iniziano e terminano nella medesima giornata ed in relazione ai quali spetta al personale del Dipartimento il trattamento di missione, anche in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata. 3. Nel decreto ministeriale 30 gennaio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 1979) sono soppressi gli articoli 9, 10, 11, 17 e 20; nel medesimo decreto, i riferimenti ai decreti che approvano le tabelle delle indennita' si intendono operati al presente decreto ed i riferimenti al normale orario di ufficio s'intendono operati all'orario ordinario di apertura determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. 4. Il presente regolamento sara' sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 giugno 1992 Il Ministro: FORMICA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1992 Registro n. 59 Finanze, foglio n. 1
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo delle note 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa al D.M. 29 luglio 1971 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto): "2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili, accostati alle banchine di ordinario servizio, e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennita' e' ridotta alla meta' quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio. 3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 pe i mesi da ottobre a marzo. 4) Agli effetti del computo delle indennita' per operazioni eseguite fuori del circuito doganale o fuori comune, si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la localita' ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonche' quelle trascorse nella localita' medesima in attesa del ritorno in sede. 5) - 8) (Omissis). 9) Quando il servizio straordinario prestato in dogana oltre l'orario d'ufficio non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenti una effettiva ripresa di lavoro, sara' dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne la spesa con gli stessi criteri di cui alla precedente nota n. 7). Il tempo impiegato per raggiungere l'ufficio e per il ritorno sara' considerato come trascorso in servizio. 10) Nelle dogane internazionali situate in territorio estero e' in facolta' della dogana di richiedere che le indennita' stabilite dal presente decreto siano corrisposte nella moneta locale, tenuto conto, per il ragguaglio delle somme dovute in lire, del cambio ufficiale del giorno". - Si riporta il testo della nota 1 (primo capoverso) e della nota 2 alla tabella annessa al D.M. 14 luglio 1971 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto): "1) Agli effetti del computo delle indennita' si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la localita' ove ha luogo il servizio e per il ritorno in sede, nonche' le ore trascorse nella localita' medesima in attesa del ritorno in sede. (Omissis). 2) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo". - Il testo delle note 2 e 3 della tabella B allegata al D.M. 18 aprile 1973 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) e' il seguente: "2) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo. 3) Agli effetti del computo delle indennita' per i riscontri tecnici eseguiti fuori sede si considerano ore di servizio quelle impiegate nel riscontro nonche' quelle occorrenti per raggiungere la localita' dove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, comprese quelle trascorse nella localita' medesima a fine servizio in attesa del rientro in sede". - L'ultimo periodo dell'art. 4 del D.P.R. n. 396/1978 (Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette) stabilisce che la durata del servizio e dell'orario notturno sia stabilita secondo i criteri indicati nelle note in calce alle tabelle di cui ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, richiamati nell'art. 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734. - Si trascrive il testo degli articoli 9, 10, 11, 17 e 20 del D.M. 30 gennaio 1979 (Norme per disciplinare le modalita' di prestazione dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati e per semplificare le modalita' di riscossione delle indennita' e degli assegni supplementari costituenti i corrispettivi dei servizi anzidetti) abrogati dall'art. 4 del decreto qui pubblicato: "Art. 9. - Agli effetti dell'applicazione della nota 6 in calce alla tabella allegata al decreto ministeriale 29 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 31 luglio 1971, e successive modificazioni, si intende per 'ditta' la persona fisica o giuridica al nome della quale e' intestata la dichiarazione doganale. Tuttavia, se il servizio straordinario richiesto da un operatore riguarda una spedizione a 'groupage' di merci in colli di pertinenza di destinatari o di mittenti diversi, il servizio stesso si considera effettuato nei confronti di una sola ditta. Una ditta non e' soggetta agli oneri previsti nella nota 9 in calce alla tabella di cui al precedente comma se la ripresa di lavoro in dogana e' effettuata per espletare anche altri servizi, oltre quelli da essa richiesti". "Art. 10. - Le indennita' per i servizi straordinari richiesti agli uffici doganali dalle ditte - come definite nell'art. 9 - che nel semestre richiedono normalmente almeno cento servizi straordinari devono essere corrisposte in misura fissa mensile, determinata con i criteri previsti dall'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389. L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile e' altresi' accordata, se richiesta, alle persone fisiche e giuridiche che risultano intestatarie di conti di debito per il pagamento periodico dei diritti doganali ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e relative norme di applicazione, a quelle che gestiscono magazzini generali, depositi franchi, depositi doganali privati, magazzini o recinti di temporanea custodia e centri di sdoganamento, nonche' alle imprese di trasporto e di spedizione, agli spedizionieri doganali ed agli agenti marittimi. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziato l'attivita' da almeno un anno". "Art. 11. - Con decorrenza dal 1 febbraio 1979 le misure fisse mensili determinate per il periodo semestrale in corso alla data stessa sono rideterminate sulla base di una nuova media mensile delle prestazioni straordinarie relative al semestre precedente ottenuta ipotizzando l'applicazione in tale semestre delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 del presente decreto. In modo analogo si procedera' per la determinazione delle misure fisse mensili dovute nei periodi semestrali che avranno inizio dopo la data anzidetta". "Art. 17. - Le indennita' per i servizi a carico e o a richiesta dei privati o enti che hanno carattere continuativo e si svolgono presso la stessa fabbrica, azienda od officina, devono essere corrisposte in misura fissa mensile. L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile e' altresi' accordata da capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione su richiesta di operatori abituali per i servizi non a carattere continuativo ad essi resi dal personale delle imposte di fabbricazione e dai militari della Guardia di finanza. La misura fissa mensile, valida per un periodo di sei mesi, e' determinata dal capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base alle tariffe orarie vigenti, con riferimento ai servizi mediamente resi nel corso del semestre precedente. Le disposizioni del precedente comma si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziata l'attivita' da almeno un anno. In sede di prima determinazione della misura fissa mensile sara' ipotizzata l'applicazione nel semestre precedente dei criteri restrittivi indicati dell'art. 16". "Art. 20. - Coloro che nel semestre richiedono normalmente almeno cento analisi o riscontri tecnici da effettuarsi fuori del normale orario di ufficio o fuori della sede del laboratorio chimico devono corrispondere le relative indennita' in misura fissa mensile. L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile e' altresi' accordata, se richiesta, agli operatori indicati nel secondo comma dell'art. 10. La misura fissa mensile, valida per un periodo di sei mesi, e' determinata dal capo del laboratorio in base alle tariffe vigenti, con riferimento ai servizi mediamente resi nel corso del semestre precedente. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziata l'attivita' da almeno un anno". - Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota alle premesse.