Art. 3. 1. Elenchi analoghi a quelli di cui al precedente art. 2 devono essere appositamente predisposti per gli altri enti impositori e trasmessi, dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, alle intendenze di finanza territorialmente competenti, entro il termine e con le medesime modalita' di cui al precedente art. 2. 2. I concessionari acquisito il visto di conformita' all'originale presso le intendenze di finanza, provvedono ad inviare copia all'ente impositore competente e trattengono l'altra per gli adempimenti di cui al successivo art. 8.