Art. 3.
  1.  Elenchi  analoghi  a  quelli di cui al precedente art. 2 devono
essere appositamente predisposti per  gli  altri  enti  impositori  e
trasmessi, dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi,
alle  intendenze  di  finanza  territorialmente  competenti, entro il
termine e con le medesime modalita' di cui al precedente art. 2.
  2. I concessionari acquisito il visto di conformita'  all'originale
presso le intendenze di finanza, provvedono ad inviare copia all'ente
impositore  competente  e  trattengono l'altra per gli adempimenti di
cui al successivo art. 8.