Art. 4. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 6 e 10 dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il 20 ottobre 1992, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono trasmettere, su supporto magnetico, al Servizio centrale della riscossione - Centro informativo, i dati relativi ai contribuenti compresi nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro che si sono avvalsi della definizione agevolata e le somme riscosse. 2. Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto. 3. Il Servizio centrale della riscossione provvede a rendere pubblici i dati di cui al comma 1 secondo le modalita' previste dall'art. 69, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. 4. Gli stessi dati vengono altresi' trasmessi dal Ministero delle finanze alle competenti commissioni parlamentari.