Art. 4.
  1.  Ai  sensi e per gli effetti di cui ai commi 6 e 10 dell'art. 17
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il  20  ottobre  1992,  i
concessionari   del   servizio  di  riscossione  dei  tributi  devono
trasmettere,  su  supporto  magnetico,  al  Servizio  centrale  della
riscossione  -  Centro  informativo,  i dati relativi ai contribuenti
compresi nelle domande  di  rimborso  e  di  discarico,  evidenziando
coloro  che  si  sono  avvalsi della definizione agevolata e le somme
riscosse.
  2. Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati  di  cui  al
comma 1 sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto.
  3.  Il  Servizio  centrale  della  riscossione  provvede  a rendere
pubblici i dati di cui al  comma  1  secondo  le  modalita'  previste
dall'art.  69, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973 n. 600.
  4. Gli stessi dati vengono altresi' trasmessi dal  Ministero  delle
finanze alle competenti commissioni parlamentari.