Art. 6.
  1.  Il  versamento,  da  parte dei concessionari della riscossione,
delle somme riscosse ai sensi dell'art. 17 della  legge  30  dicembre
1991,  n. 413, deve essere effettuato, per l'intero importo riscosso,
in favore dell'ente impositore, anche nei casi  in  cui  dette  somme
afferiscono  a  tributi  ed  altre competenze accessorie per le quali
erano previste sovrimposte, compartecipazioni o addizionali a  favore
di altri enti.