Art. 6. 1. Il versamento, da parte dei concessionari della riscossione, delle somme riscosse ai sensi dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere effettuato, per l'intero importo riscosso, in favore dell'ente impositore, anche nei casi in cui dette somme afferiscono a tributi ed altre competenze accessorie per le quali erano previste sovrimposte, compartecipazioni o addizionali a favore di altri enti.