Art. 7.
  1.  Per  i  coobbligati  che  si  sono  avvalsi  della  definizione
agevolata anche limitatamente alle somme direttamente a loro  carico,
ricomprese  in  una  stessa domanda di rimborso o di discarico, resta
ferma la solidarieta' dell'intero carico tributario con  il  debitore
principale nei casi in cui essa sussista.