Art. 8.
  1.  I  concessionari  del  servizio di riscossione dei tributi sono
autorizzati ad accedere direttamente a  qualsiasi  ufficio  e  centro
dell'Amministrazione  finanziaria,  alle  conservatorie  dei pubblici
registri  immobiliari  e  mobiliari  ed  alle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura al fine di assumere informazioni
sui  contribuenti  per  i  quali  e'  prevista  la ripresa degli atti
esecutivi.
  2. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, previa verifica che
il contribuente sia compreso  negli  elenchi  di  cui  ai  precedenti
articoli 2 e 3, metteranno a disposizione il personale necessario per
fornire gratuitamente, informazioni inerenti:
    A) situazioni anagrafiche;
    B)   situazioni   reddituali   quali:  dichiarazioni  presentate,
possesso di autovetture,  imbarcazioni  o  aeromobili,  iscrizioni  a
camere  di  commercio  o  ad  ordini professionali, partecipazioni in
societa';
    C)  situazioni  patrimoniali   quali   atti   di   compravendita,
successioni  o  locazioni  relativi  a  beni immobili o a beni mobili
registrati.
  3. Le camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
forniranno, gratuitamente, i dati del registro delle ditte.
  4.  Gli  uffici  di  cui  ai  commi precedenti forniranno altresi',
gratuitamente, le certificazioni di propria competenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 1  settembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1992
  Registro n. 64 Finanze, foglio n. 366
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.P.R.  n.  43/1988  ha  riformato  il  sistema  di
          riscossione dei rifiuti e di altre entrate dello Stato e di
          altri  enti, (si trascrive il testo, rispettivamente, degli
          articoli 118 e 119 di detto decreto:
             "Art.  118 (Rimborso di quote inesigibili degli esattori
          che hanno cessato la gestione). -  1.  Per  le  domande  di
          rimborso per inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli,
          emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dai
          centri  di  servizio  e  dagli  enti  impositori,  posti in
          riscossione sino al 31 dicembre 1988,  gli  adempimenti  di
          cui  agli articoli 90 del D.P.R. 15 maggio 1963, n.  858, e
          21 del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  603,  devono  essere
          espletati entro ventiquattro mesi dalla entrata in funzione
          del servizio di riscossione.
             2.  Per  le domande di rimborso relative ai ruoli di cui
          al comma 1 presentate successivamente alla data di  entrata
          in  funzione  del  servizio  di  riscossione  il termine di
          ventiquattro mesi decorre dalla data di presentazione della
          domanda.
             3. Prima dell'emissione  dell'ordinativo  di  pagamento,
          l'intendente  di finanza e' tenuto a comunicare al servizio
          centrale l'ammontare da liquidare al netto delle somme  per
          le  quali e' gia' stato disposto lo sgravio provvisorio. Il
          servizio  puo'  disporre,   nel   termine   perentorio   di
          quarantacinque  giorni  dalla ricezione della comunicazione
          dell'intendente  di  finanza,  che  alla  liquidazione   si
          provveda  mediante  l'assegnazione degli speciali titoli di
          debito pubblico di cui al successivo art. 120.
             Art. 119 (Sgravio provvisorio). - 1. Decorso il  termine
          di ventiquattro mesi previsto dall'art. 118 senza che siano
          stati espletati gli adempimenti di cui agli articoli 90 del
          D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, e 21 del D.P.R. 29 settembre
          1973,  n.  603,  gli esattori che hanno cessato la gestione
          hanno diritto  ad  uno  sgravio  provvisorio  nella  misura
          prevista dall'art. 93 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, al
          netto  degli  importi gia' riconosciuti con i provvedimenti
          adottati ai sensi del medesimo art. 93.
             2.  Per  gli  esattori  cessati  che  hanno  cessato  la
          gestione  e  non  sono  divenuti  concessionari  secondo le
          disposizioni del presente decreto, la misura dello  sgravio
          provvisorio di cui al comma 1 e' elevata al cento per cento
          e   lo   sgravio   e'   conseguito   per   il  tramite  del
          concessionario del servizio territorialmente competente, il
          quale,  in  occasione  della  prima  scadenza   utile   del
          versamento di rata, trattiene dal versamento stesso, previa
          autorizzazione  dell'intendenza  di  finanza competente, un
          importo pari alla somma da attribuire ai predetti esattori.
             3.  Lo  sgravio  provvisorio  conseguito  ai  sensi  del
          presente articolo preclude la liquidazione delle domande di
          rimborso  mediante  assegnazione  degli  speciali titoli di
          debito pubblico di cui all'art.  120".
             - La legge n. 657/1986 reca: "Delega al Governo  per  la
          istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei
          tributi". Si trascrive il testo del relativo art. 1:
             "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare  le  disposizioni occorrenti per l'istituzione e la
          disciplina del servizio di riscossione dei tributi  secondo
          i seguenti principi e criteri direttivi:
               a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero
          delle  finanze  come  ufficio  centrale alle dipendenze del
          Ministro, dovra' provvedere alla  riscossione  dei  tributi
          che  secondo  le  leggi vigenti all'entrata in vigore della
          presente legge  sono  riscossi  tramite  esattorie  e  alla
          riscossione   coattiva,   in   dipendenza  di  atto  avente
          efficacia di titolo esecutivo,  della  imposta  sul  valore
          aggiunto,   delle   imposte   di   registro,  ipotecarie  e
          catastali, delle imposte  sulle  successioni  e  donazioni,
          dell'imposta   comunale  sull'incremento  di  valore  degli
          immobili, delle imposte  di  fabbricazione,  delle  imposte
          erariali  di  consumo  e  dei diritti doganali nonche' alla
          riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse  e  di
          ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;
               b)   il   servizio   potra'   anche   provvedere  alla
          riscossione  dei  versamenti  diretti  delle  imposte   sui
          redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le
          predette leggi sono effettuati presso  le  tesorerie  dello
          Stato  mediante delega alle aziende ed istituti di credito,
          fermo restando tale sistema di riscossione;
               c)  potra'  inoltre   attribuirsi   al   servizio   la
          riscossione  dei  canoni  e  proventi  del  demanio  e  del
          patrimonio indisponibile dello Stato, nonche' di ogni altra
          entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;
               d)  sara'  previsto   l'affidamento   in   concessione
          amministrativa  di  durata  decennale, disposta con decreto
          del Ministro delle finanze, della gestione del servizio  in
          ambiti  territoriali di norma coincidenti con il territorio
          di una o piu' province, anche non contigue, determinati con
          decreto del  Ministro  delle  finanze  secondo  criteri  di
          efficienza  ed  economicita', tenuto anche conto del numero
          dei  contribuenti  e  dell'ammontare  globale  dei  tributi
          riscuotibili,   evitando   in   ogni   caso   delimitazioni
          territoriali che comportino accentuati costi  differenziali
          anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi
          di riscossione o per eccesso di contenzioso;
               e)    le   concessioni   potranno   essere   conferite
          esclusivamente:
               1) alle aziende e istituti di credito di cui  all'art.
          5,  lettere  a),  b),  d)  ed e) del regio decreto-legge 12
          marzo 1936, n. 375,  e  successive  modificazioni,  nonche'
          alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello
          stesso  articolo  aventi un patrimonio non inferiore a lire
          un miliardo;
               2) a speciali sezioni autonome delle predette  aziende
          e istituti di credito;
               3) a societa' per azioni con sede nel territorio dello
          Stato  e  con  capitale interamente versato non inferiore a
          lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo  la  gestione
          in  concessione  del  servizio  e  costituite  da  soggetti
          indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto
          preveda l'inefficacia  nei  confronti  della  societa'  del
          traferimento    di   azioni   per   atto   tra   vivi   non
          preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;
               4) a societa' cooperative con capitale non inferiore a
          lire  un miliardo che, alla data di entrata in vigore della
          presente legge, siano titolari di gestioni  esattoriali  da
          almeno trenta anni;
               f) la disciplina del rapporto di concessione dovra' in
          particolare prevedere:
               1)  le  procedure  di  conferimento  delle concessioni
          rispondenti  all'esigenza  di  garantire  il  concorso  dei
          soggetti  interessati e l'aggiudicazione al concorrente che
          risulti piu' idoneo  all'espletamento  del  servizio  e  ad
          assicurare   l'economicita'   della  gestione,  nonche'  le
          modalita'  ed  i  termini  di  recesso,  nel  corso   della
          concessione, delle parti interessate;
              2)  le  condizioni per il rinnovo della concessione; le
          cause di revoca e di  decadenza  anche  con  riguardo  alle
          disposizioni  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e succes-
          sive modificazioni, nonche' il potere  dell'Amministrazione
          finanziaria  di  disporre  cautelarmente,  su  parere della
          commissione  prevista  dalla  successiva  lettera  h),   la
          sospensione   dell'attivita'   di  gestione,  quando  nello
          svolgimento  di  essa  vengano  commesse  violazioni   alle
          disposizioni  recate  in  materia  di  riscossione da leggi
          generali o speciali;
               3)  l'unificazione  delle  concessioni  conferite   al
          medesimo  soggetto,  anche  nei  termini  di  scadenza, con
          conseguente unicita' di gestione del servizio;
               4)   l'imposizione    di    adeguata    cauzione    ai
          concessionari,  i criteri per il suo periodico adeguamento,
          e l'attribuzione ai medesimi della qualita' di agente della
          riscossione, nonche' le norme concernenti i  termini  e  le
          modalita'   di   versamento   delle   somme   dovute  e  la
          presentazione di rendiconti periodici della gestione;
               5) l'applicazione del principio del non riscosso  come
          riscosso  relativamente  ai  tributi  riscuotibili mediante
          ruoli e le procedure  per  il  rimborso,  senza  interessi,
          delle    quote   inesigibili,   ispirate   a   criteri   di
          tempestivita' e speditezza;
               6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio
          secondo  le  direttive  dell'Amministrazione   finanziaria,
          anche  per  quanto attiene alla ubicazione e organizzazione
          degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonche'
          di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di  enti
          locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;
               7)   i   compensi   spettanti   ai   concessionari  da
          determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione
          con l'attivita' richiesta e di  congruita'  ai  costi  medi
          della   gestione   al   fine  di  assicurarne  l'equilibrio
          economico, prevedendosi in  particolare,  su  parere  della
          commissione di cui alla successiva lettera h):
                I)  una commissione per la riscossione dei versamenti
          diretti  stabilita  in  misura  percentuale   della   somma
          riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un
          importo massimo;
                II) un compenso stabilito in misura percentuale delle
          somme  riscosse, con la determinazione di un importo minimo
          e di un importo massimo,  per  i  pagamenti  spontanei  dei
          contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o
          altro  titolo  esecutivo,  determinato tenendo conto, oltre
          che dei costi specifici, anche  del  prevedibile  ammontare
          globale di tali riscossioni;
                III)  un  compenso  stabilito  in  misura percentuale
          delle  somme  riscosse  coattivamente  con  riguardo  anche
          all'ammontare    medio   delle   esecuzioni   fruttuose   e
          all'incidenza  di  esso  sull'ammontare  complessivo  delle
          altre  forme  di riscossione, oltre al rimborso delle spese
          delle procedure esecutive,  in  misura  determinata  per  i
          diversi  adempimenti  con  tabella  approvata  dal Ministro
          delle finanze;
                IV) l'assunzione a carico dello Stato e  degli  altri
          enti    impositori   dell'obbligo   del   pagamento   della
          commissione di cui al punto I, dei compensi di cui al punto
          II nei casi in cui non e' previsto il  pagamento  spontaneo
          prima  della  iscrizione  a  ruolo,  nonche'  del rimborso,
          ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
          infruttuose e di quelle relative a crediti per i  quali  e'
          intervenuto  provvedimento  di  sgravio,  ed  a  carico dei
          contribuenti  dell'obbligo  del   pagamento   degli   altri
          compensi,   delle   spese  di  esazione  coattiva  e  degli
          interessi di mora per il ritardato  pagamento  delle  somme
          iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei
          tassi bancari attivi;
                V)   la   revisione   biennale   della  misura  delle
          commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese  e  degli
          interessi in base al decreto del Ministro delle finanze, da
          emanare  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e del
          bilancio e della programmazione economica;
               g) saranno emanate norme per regolare la  prosecuzione
          della  gestione  da parte di un commissario governativo nei
          casi di revoca e di decadenza della concessione;
               h)  sara'   prevista   l'istituzione,   con   funzioni
          consultive,  di una commissione da nominare con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'interno,   del   tesoro   e   del   bilancio  e  della
          programmazione economica, presieduta da un magistrato della
          Corte dei conti con qualifica non inferiore a  consigliere,
          e  con  la  partecipazione  di  tre dirigenti del Ministero
          delle finanze e di un dirigente di ciascuno  dei  Ministeri
          dell'interno  e  del  tesoro, con qualifica non inferiore a
          dirigente superiore o  equiparata,  e  di  tre  esperti  in
          economia aziendale,
           con  il  compito,  sulla  base  degli  indirizzi di ordine
          generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere
          pareri,  oltreche'  su  quanto  previsto  nella  precedente
          lettera f), n. 7, punto V, anche in ordine:
               1)  alla individuazione, secondo i criteri di cui alla
          precedente lettera  d),  degli  ambiti  territoriali  delle
          concessioni  e  alla  loro determinazione ed alle eventuali
          modificazioni;
               2) alle procedure di conferimento delle concessioni;
               3) alla vigilanza  sull'attivita'  dei  concessionari,
          sull'efficienza  ed economicita' delle gestioni, proponendo
          gli  opportuni  provvedimenti  compresa  la  revoca  e   la
          decadenza delle concessioni;
               4)  ad  ogni altra questione attinente al servizio, su
          richiesta del Ministro delle finanze.
             2. La commissione di cui al precedente comma 1,  lettera
          h), avra' altresi' il compito di rilevare i costi delle di-
          verse  forme di riscossione anche al fine di individuare la
          misura delle commissioni, dei  compensi,  dei  rimborsi  di
          spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti
          I,  II,  III,  IV  e  V.  A  tal fine la commissione potra'
          avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di
          istruzione delle decisioni da  assumere;  potra'  ricorrere
          alla    consulenza   di   esperti   e   di   organizzazioni
          professionali o universitarie specializzate in analisi  dei
          costi  e di bilanci e potra', altresi', consultare, anche a
          mezzo   della   segreteria   tecnica,   singoli    esattori
          concessionari o i loro rappresentanti.
             3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze
          deve  essere  riportato  il  contenuto  del parere espresso
          dalla commissione.
             4. Ai componenti della commissione,  che  resteranno  in
          carica  cinque  anni  e potranno essere confermati, saranno
          corrisposti      emolumenti      adeguati       all'impegno
          qualitativamente    e   quantitativamente   richiesto,   da
          stabilire  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  413/1991
          (Disposizioni  per  ampliare  le   basi   imponibili,   per
          razionalizzare,  facilitare  e  potenziare  l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti tributari pendenti;  delega  al  Presidente  della
          Repubblica   per  la  concessione  di  amnistia  per  reati
          tributari; istituzioni dei centri di assistenza  fiscale  e
          del conto fiscale) e' il seguente:
             "Art.  17.  -  1.  I  contribuenti che, dalle domande di
          rimborso o  di  scarico  presentate  dagli  esattori  delle
          imposte  dirette  o dai concessionari per le quote ricevute
          in carico dagli stessi esattori, risultano,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  debitori  per
          tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono
          estinguere il debito con il pagamento di una somma pari  ad
          un  sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al
          10 per cento degli interessi, pene pecuniarie,  soprattasse
          ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il
          versamento  deve  essere  effettuato,  contestualmente alla
          sottoscrizione  dell'atto  previsto   dal   comma   3,   al
          competente  concessionario  del servizio di riscossione dei
          tributi. Non sono dovuti l'indennita' di mora ed i  diritti
          di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 6 novembre
          1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  271  del  25
          novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute
          nell'art. 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari  al
          10  per cento della somma riscossa, da trattenersi all'atto
          del riversamento in tesoreria provinciale dello  Stato;  il
          riversamento  deve  essere  effettuato nei termini e con le
          modalita' previsti dall'art. 72 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
             2.   Al   fine   di   consentire   l'applicazione  della
          disposizione del comma 1  gli  uffici  dell'Amministrazione
          finanziaria devono trasmettere al competente concessionario
          del  servizio  di  riscossione  dei  tributi  le domande di
          rimborso e di discarico per quote erariali, non  rimborsate
          o  non  discaricate  alla  data  di entrata in vigore della
          presente legge, presentate:
               a) dagli esattori delle imposte dirette;
               b) dai concessionari per le quote ricevute  in  carico
          dai  cessati  esattori  ai  sensi  dei decreti del Ministro
          delle  finanze  5  dicembre  1989  e  26   febbraio   1990,
          pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 16
          del 20 gennaio 1990 e n. 60 del 13 marzo 1990.
             3.  Le domande di cui al comma 2 devono essere trasmesse
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  apposito  verbale  di  consegna.   I
          concessionari,   entro   trenta   giorni   successivi  alla
          consegna, informano i contribuenti indicati  nelle  domande
          che,   entro  il  31  maggio  1992,  possono  sottoscrivere
          apposito atto con il quale dichiarano  di  avvalersi  delle
          disposizioni  di  cui  al comma 1 per estinguere il debito;
          l'atto deve indicare la somma risultante  dall'applicazione
          dei  criteri  automatici  di  definizione.  I concessionari
          devono adottare, altresi', idonee misure per la diffusione,
          nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto
          dalle disposizioni del presente articolo,  con  particolare
          riferimento ai termini, alle modalita' ed agli effetti, per
          consentire  ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con
          decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  sono  approvati il modello dell'atto di definizione
          nonche' la distinta ed  il  bollettino  di  conto  corrente
          postale per l'effettuazione del versamento.
             4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande
          di  rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito
          entro il termine stabilito dal comma 3,  il  concessionario
          del  servizio  di  riscossione  dei tributi e' autorizzato,
          fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli  atti  esecutivi
          secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          e successive modificazioni, in  luogo  dell'esattore  delle
          imposte  dirette  che  aveva  ricevuto in carico i relativi
          ruoli di riscossione; se il versamento e' stato  effettuato
          in  misura  inferiore  a  quanto  previsto  dal  comma 1 il
          concessionario deve proseguire gli atti  esecutivi  per  il
          recupero  della  somma  ancora  dovuta  per  le riscossioni
          coattive previste dal presente articolo.  Non si  applicano
          gli  articoli  78  e  79,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il
          limite di cui all'art. 64 dello stesso decreto  e'  elevato
          al  triplo. Ai concessionari compete un compenso pari ad un
          quinto delle somme riscosse coattivamente. Il  servizio  di
          riscossione e' effettuato secondo le seguenti modalita':
               a)   il   concessionario   e'   tenuto  a  presentare,
          all'intendenza di finanza territorialmente  competente,  un
          elenco  comprendente  l'importo delle quote per le quali e'
          prevista la ripresa degli atti esecutivi;
               b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto,  e'
          tenuto  al  rilascio  di  una quietanza conforme al modello
          approvato con decreto del Ministro delle finanze;
               c)  il  concessionario  e'  tenuto  a  presentare   il
          rendiconto trimestrale delle riscossioni;
               d) il versamento delle somme riscosse e' effettuato ai
          sensi  del  comma 2 dell'art. 72 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
               e) nel caso di infruttuosa o insufficiente  esecuzione
          non  si  applicano  le disposizioni contenute nel titolo IV
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio
          1988, n. 43.
             5.  Il  Ministro delle finanze emana, entro il 31 maggio
          1992, apposito decreto per ottenere tutte  le  informazioni
          relative  alle operazioni finanziarie compiute negli ultimi
          cinque anni e alla detenzione di capitali anche  all'estero
          dai  contribuenti  di  cui al comma 4 per il recupero delle
          somme ivi previsto.
             6. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del  servizio
          di  riscossione  dei  tributi inviano al competente ufficio
          finanziario che ha trasmesso le domande di  rimborso  o  di
          discarico   un   elenco   degli   atti   sottoscritti   dai
          contribuenti e dei relativi  versamenti  effettuati;  copia
          dell'elenco  viene  inviata  dalle intendenze di finanza al
          Servizio centrale della riscossione.
             7. Per  effetto  della  trasmissione  delle  domande  di
          rimborso  e  di  discarico previste dal comma 2, gli uffici
          dell'Amministrazione finanziaria cessano di  espletare  gli
          adempimenti  di  loro  competenza  in materia di rimborso e
          discarico di quote inesigibili e  l'intendente  di  finanza
          liquida,  con  apposito  decreto  da  emanarsi  entro il 30
          settembre 1992, agli  esattori  delle  imposte  dirette  le
          somme  a  questi  ultimi  dovute  a  titolo di rimborso per
          inesigibilita'  al  netto  degli  sgravi  provvisori   gia'
          concessi  ai sensi dell'art. 93 del testo unico delle leggi
          sui  servizi  della  riscossione  delle  imposte   dirette,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
          maggio 1963, n.  858,  e  dell'art.  119  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, che
          assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
          Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza
          costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di
          cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto  n.  43  del
          1988,   da   effettuarsi  da  parte  dei  concessionari;  i
          concessionari nei  successivi  dieci  giorni  provvedono  a
          riservare le somme agli esattori aventi titolo.
             8.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dall'art.  11 del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  151,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  202, i
          concessionari del servizio di riscossione dei tributi  sono
          autorizzati  ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e
          centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie
          dei pubblici  registri  immobiliari  e  mobiliari  ed  alle
          camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
          con facolta' di prendere visione gratuitamente  degli  atti
          riguardanti  i contribuenti per i quali si procede ai sensi
          del presente articolo nonche' di ottenere gratuitamente  le
          relative  certificazioni.  Entro il 1  marzo 1992 sono ema-
          nate, con decreto  del  Ministro  delle  finanze  ai  sensi
          dell'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, le
          disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto
          dal presente  articolo;  il  decreto  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             9.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          anche nei confronti dei crediti di enti impositori  diversi
          dallo  Stato,  dichiarati  inesigibili dai cessati esattori
          delle imposte dirette.
             10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande  di
          rimborso  e di discarico, evidenziando coloro i quali hanno
          estinto il debito nei termini e con le  modalita'  previste
          nel  presente  articolo, contenente l'ammontare delle somme
          dovute e versate, e' reso pubblico e viene  trasmesso  alle
          competenti commissioni parlamentari".
             -  Per  il D.M. 30 gennaio 1992 si veda in nota all'art.
          5.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Goveno. Essi
          debbono  essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei
          Ministri perima della loro emanazione.   Il comma  4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'intero art. 17 della legge  n.  413/1991
          e'  riportato  in  nota  alle  premesse;  in  particolare i
          decreti ministeriali di cui alla lettera b), del comma 2 di
          detto articolo sono:
              il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre  1989,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          16 del 20 gennaio 1990, recante: "Norme per la formazione e
          tenuta dell'albo  nazionale  dei  collettori  del  servizio
          centrale  della  riscossione  e  per gli esami di idoneita'
          alle funzioni medesime";
              il decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1990,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          60  del  13  marzo  1990, recante: "Modalita' e termini per
          l'affidamento ai nuovi concessionari, da parte dei  cessati
          esattori, della riscossione dei residui di gestione".
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo dell'intero art. 17 della legge n. 413/1991
          e' riportato in nota alle premesse.
             - Il terzo comma dell'art. 69  del  D.P.R.  n.  600/1973
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) prevede che: "La  pubblicazione  degli
          elenchi   di  cui  al  comma  precedente  avviene  mediante
          deposito  per  la  durata  di  un  anno,  ai   fini   della
          consultazione  da  parte  di chiunque, sia presso lo stesso
          ufficio delle imposte che ha proceduto alla loro formazione
          sia presso i comuni interessati. Per la  consultazione  non
          sono  dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre
          1972, n. 648".
          Note all'art. 5:
             - Per il  testo  dell'intero  art.  17  della  legge  n.
          413/1991 si veda in nota alle premesse.
             -  Con  il decreto del Ministro delle finanze 30 gennaio
          1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale
          -  n. 31 del 7 febbraio 1992, e' stato approvato il modello
          per la  definizione  dei  debiti  iscritti  a  ruolo  e  la
          distinta  dei versamenti delle somme dovute in applicazione
          dei criteri automatici di definizione del debito tributario
          previsti dall'art. 17 della legge n. 413/1991.
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art.  17  della  legge  n.  413/1991  e'
          riportato in nota alle premesse.