Art. 8. 1. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al fine di assumere informazioni sui contribuenti per i quali e' prevista la ripresa degli atti esecutivi. 2. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, previa verifica che il contribuente sia compreso negli elenchi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, metteranno a disposizione il personale necessario per fornire gratuitamente, informazioni inerenti: A) situazioni anagrafiche; B) situazioni reddituali quali: dichiarazioni presentate, possesso di autovetture, imbarcazioni o aeromobili, iscrizioni a camere di commercio o ad ordini professionali, partecipazioni in societa'; C) situazioni patrimoniali quali atti di compravendita, successioni o locazioni relativi a beni immobili o a beni mobili registrati. 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura forniranno, gratuitamente, i dati del registro delle ditte. 4. Gli uffici di cui ai commi precedenti forniranno altresi', gratuitamente, le certificazioni di propria competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 settembre 1992 Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1992 Registro n. 64 Finanze, foglio n. 366
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 43/1988 ha riformato il sistema di riscossione dei rifiuti e di altre entrate dello Stato e di altri enti, (si trascrive il testo, rispettivamente, degli articoli 118 e 119 di detto decreto: "Art. 118 (Rimborso di quote inesigibili degli esattori che hanno cessato la gestione). - 1. Per le domande di rimborso per inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli, emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dai centri di servizio e dagli enti impositori, posti in riscossione sino al 31 dicembre 1988, gli adempimenti di cui agli articoli 90 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, e 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, devono essere espletati entro ventiquattro mesi dalla entrata in funzione del servizio di riscossione. 2. Per le domande di rimborso relative ai ruoli di cui al comma 1 presentate successivamente alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data di presentazione della domanda. 3. Prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, l'intendente di finanza e' tenuto a comunicare al servizio centrale l'ammontare da liquidare al netto delle somme per le quali e' gia' stato disposto lo sgravio provvisorio. Il servizio puo' disporre, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'intendente di finanza, che alla liquidazione si provveda mediante l'assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui al successivo art. 120. Art. 119 (Sgravio provvisorio). - 1. Decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall'art. 118 senza che siano stati espletati gli adempimenti di cui agli articoli 90 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, e 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, gli esattori che hanno cessato la gestione hanno diritto ad uno sgravio provvisorio nella misura prevista dall'art. 93 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, al netto degli importi gia' riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo art. 93. 2. Per gli esattori cessati che hanno cessato la gestione e non sono divenuti concessionari secondo le disposizioni del presente decreto, la misura dello sgravio provvisorio di cui al comma 1 e' elevata al cento per cento e lo sgravio e' conseguito per il tramite del concessionario del servizio territorialmente competente, il quale, in occasione della prima scadenza utile del versamento di rata, trattiene dal versamento stesso, previa autorizzazione dell'intendenza di finanza competente, un importo pari alla somma da attribuire ai predetti esattori. 3. Lo sgravio provvisorio conseguito ai sensi del presente articolo preclude la liquidazione delle domande di rimborso mediante assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui all'art. 120". - La legge n. 657/1986 reca: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovra' provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi; b) il servizio potra' anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione; c) potra' inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonche' di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici; d) sara' previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o piu' province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicita', tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso; e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente: 1) alle aziende e istituti di credito di cui all'art. 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo; 2) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito; 3) a societa' per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della societa' del traferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze; 4) a societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni; f) la disciplina del rapporto di concessione dovra' in particolare prevedere: 1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti piu' idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicita' della gestione, nonche' le modalita' ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate; 2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e succes- sive modificazioni, nonche' il potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera h), la sospensione dell'attivita' di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali; 3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicita' di gestione del servizio; 4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualita' di agente della riscossione, nonche' le norme concernenti i termini e le modalita' di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione; 5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestivita' e speditezza; 6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonche' di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione; 7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attivita' richiesta e di congruita' ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera h): I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo; II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni; III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze; IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al punto I, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi; V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base al decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione; h) sara' prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreche' su quanto previsto nella precedente lettera f), n. 7, punto V, anche in ordine: 1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente lettera d), degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni; 2) alle procedure di conferimento delle concessioni; 3) alla vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sull'efficienza ed economicita' delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni; 4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle finanze. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h), avra' altresi' il compito di rilevare i costi delle di- verse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potra' avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potra' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potra', altresi', consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti. 3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione. 4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 413/1991 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e' il seguente: "Art. 17. - 1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di scarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Non sono dovuti l'indennita' di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari al 10 per cento della somma riscossa, da trattenersi all'atto del riversamento in tesoreria provinciale dello Stato; il riversamento deve essere effettuato nei termini e con le modalita' previsti dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate o non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate: a) dagli esattori delle imposte dirette; b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990 e n. 60 del 13 marzo 1990. 3. Le domande di cui al comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definizione. I concessionari devono adottare, altresi', idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalita' ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonche' la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento. 4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi e' autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento e' stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario deve proseguire gli atti esecutivi per il recupero della somma ancora dovuta per le riscossioni coattive previste dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il limite di cui all'art. 64 dello stesso decreto e' elevato al triplo. Ai concessionari compete un compenso pari ad un quinto delle somme riscosse coattivamente. Il servizio di riscossione e' effettuato secondo le seguenti modalita': a) il concessionario e' tenuto a presentare, all'intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali e' prevista la ripresa degli atti esecutivi; b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, e' tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze; c) il concessionario e' tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni; d) il versamento delle somme riscosse e' effettuato ai sensi del comma 2 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 5. Il Ministro delle finanze emana, entro il 31 maggio 1992, apposito decreto per ottenere tutte le informazioni relative alle operazioni finanziarie compiute negli ultimi cinque anni e alla detenzione di capitali anche all'estero dai contribuenti di cui al comma 4 per il recupero delle somme ivi previsto. 6. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione. 7. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilita' al netto degli sgravi provvisori gia' concessi ai sensi dell'art. 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riservare le somme agli esattori aventi titolo. 8. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facolta' di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonche' di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1 marzo 1992 sono ema- nate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette. 10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro i quali hanno estinto il debito nei termini e con le modalita' previste nel presente articolo, contenente l'ammontare delle somme dovute e versate, e' reso pubblico e viene trasmesso alle competenti commissioni parlamentari". - Per il D.M. 30 gennaio 1992 si veda in nota all'art. 5. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Goveno. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri perima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'intero art. 17 della legge n. 413/1991 e' riportato in nota alle premesse; in particolare i decreti ministeriali di cui alla lettera b), del comma 2 di detto articolo sono: il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1990, recante: "Norme per la formazione e tenuta dell'albo nazionale dei collettori del servizio centrale della riscossione e per gli esami di idoneita' alle funzioni medesime"; il decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1990, recante: "Modalita' e termini per l'affidamento ai nuovi concessionari, da parte dei cessati esattori, della riscossione dei residui di gestione". Note all'art. 4: - Il testo dell'intero art. 17 della legge n. 413/1991 e' riportato in nota alle premesse. - Il terzo comma dell'art. 69 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che: "La pubblicazione degli elenchi di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648". Note all'art. 5: - Per il testo dell'intero art. 17 della legge n. 413/1991 si veda in nota alle premesse. - Con il decreto del Ministro delle finanze 30 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1992, e' stato approvato il modello per la definizione dei debiti iscritti a ruolo e la distinta dei versamenti delle somme dovute in applicazione dei criteri automatici di definizione del debito tributario previsti dall'art. 17 della legge n. 413/1991. Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 17 della legge n. 413/1991 e' riportato in nota alle premesse.