Art. 2. 1. L'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e modificato dall'art. 21 del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' cosi' modificato: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: " 3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni."; b) nel comma 7 dopo le parole: "attivita' in tali procedimenti" e' soppresso il punto e sono aggiunte le seguenti: ", salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.".
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941: "Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello. 2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni. 3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni. 4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito preventivamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta. 5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. 6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato. 7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale". - Il comma 3- bis dell'art. 51 del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, prevede che: "Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416- bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) (*) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". ---------------- (*) Sono le funzioni di pubblico ministero esercitate nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura.