Art. 2.
  1.  L'art.  110  dell'ordinamento  giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come  sostituito  dall'art.  1  della
legge 16 ottobre 1991, n. 321, e modificato dall'art. 21 del decreto-
legge  8  giugno  1992,  n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e' cosi' modificato:
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  " 3-bis. Quando l'applicazione prevista dal  comma  3  deve  essere
disposta   per   uffici   dei   distretti  di  corte  di  appello  di
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina,  Napoli,  Palermo,
Salerno,   Reggio   di   Calabria,   il   Consiglio  superiore  dalla
magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni  dalla
richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.";
    b)  nel  comma 7 dopo le parole: "attivita' in tali procedimenti"
e' soppresso il punto e sono aggiunte le seguenti: ",  salvo  che  si
tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.".
 
          Note all'art. 2:
             -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  110
          dell'ordinamento  giudiziario,  approvato   con   R.D.   n.
          12/1941:
             "Art.  110  (Applicazione  dei magistrati). - 1. Possono
          essere applicati alle preture circondariali,  ai  tribunali
          ordinari,  ai  tribunali per i minorenni e di sorveglianza,
          alle corti di appello,  indipendentemente  dalla  integrale
          copertura  del  relativo  organico,  quando  le esigenze di
          servizio in tali uffici sono imprescindibili e  prevalenti,
          uno  o  piu'  magistrati  in  servizio  presso  gli  organi
          giudicanti del medesimo  o  di  altro  distretto;  per  gli
          stessi  motivi  possono essere applicati a tutti gli uffici
          del  pubblico  ministero  di  cui  all'art.  70,  comma  1,
          sostituti  procuratori in servizio presso uffici di procura
          del  medesimo  o  di  altro  distretto.  I  magistrati   di
          tribunale  possono  essere applicati per svolgere funzioni,
          anche direttive, di magistrato di corte d'appello.
             2. La scelta dei  magistrati  da  applicare  e'  operata
          secondo  criteri obiettivi e predeterminati indicati in via
          generale dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  ed
          approvati  contestualmente  alle tabelle degli uffici e con
          la  medesima  procedura.  L'applicazione  e'  disposta  con
          decreto  motivato,  sentito  il  consiglio giudiziario, dal
          presidente della corte  di  appello  per  i  magistrati  in
          servizio  presso organi giudicanti del medesimo distretto e
          dal procuratore generale presso la corte di appello  per  i
          magistrati   in   servizio   presso   uffici  del  pubblico
          ministero. Copia del  decreto  e'  trasmessa  al  Consiglio
          superiore  della  magistratura  e  al  Ministro di grazia e
          giustizia a norma dell'art. 42 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
             3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti
          o   uffici   del  pubblico  ministero  di  altro  distretto
          l'applicazione e' disposta dal  Consiglio  superiore  della
          magistratura,   nel   rispetto   dei  criteri  obiettivi  e
          predeterminati  fissati  in via generale ai sensi del comma
          2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia
          ovvero del presidente o, rispettivamente,  del  procuratore
          generale  presso  la  corte di appello nel cui distretto ha
          sede  l'organo  o   l'ufficio   al   quale   si   riferisce
          l'applicazione,   sentito   il  consiglio  giudiziario  del
          distretto nel  quale  presta  servizio  il  magistrato  che
          dovrebbe  essere  applicato. L'applicazione e' disposta con
          preferenza  per  il  distretto  piu'  vicino;  deve  essere
          sentito il presidente o il procuratore generale della corte
          di  appello  nel  cui distretto il magistrato da applicare,
          scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
          le funzioni.
             3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma  3  deve
          essere  disposta  per  uffici  dei  distretti  di  corte di
          appello  di  Caltanissetta,  Catania,   Catanzaro,   Lecce,
          Messina,  Napoli,  Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il
          Consiglio superiore della magistratura  provvede  d'urgenza
          nel  termine  di  quindici giorni dalla richiesta; per ogni
          altro ufficio provvede entro trenta giorni.
             4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2
          e 3 e' espresso, sentito preventivamente l'interessato, nel
          termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
             5. L'applicazione non puo'  superare  la  durata  di  un
          anno.  Nei  casi  di  necessita'  dell'ufficio  al quale il
          magistrato  e'  applicato  puo'  essere  rinnovata  per  un
          periodo  non  superiore  ad  un  anno.  In  ogni  caso  una
          ulteriore applicazione non  puo'  essere  disposta  se  non
          siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
             6.  Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di
          un magistrato applicato.
             7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono  determinate
          dalla  pendenza  di  uno  o piu' procedimenti penali la cui
          trattazione si prevede di durata particolarmente lunga,  il
          magistrato  applicato  presso  organi  giudicanti  non puo'
          svolgere attivita'  in  tali  procedimenti,  salvo  che  si
          tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art.
          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale".
             -  Il  comma 3- bis dell'art. 51 del codice di procedura
          penale, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1991,  n.
          367,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio
          1992, n. 8, prevede che:  "Quando si tratta di procedimenti
          per i delitti, consumati o tentati, di  cui  agli  articoli
          416-  bis  e  630 del codice penale, per i delitti commessi
          avvalendosi delle condizioni  previste  dal  predetto  art.
          416-  bis  ovvero  al  fine  di agevolare l'attivita' delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a)  (*)  sono
          attribuite  all'ufficio  del  pubblico  ministero presso il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente".
          ----------------
             (*)  Sono  le  funzioni di pubblico ministero esercitate
          nelle indagini preliminari  e  nei  procedimenti  di  primo
          grado  dai magistrati della procura della Repubblica presso
          il tribunale o presso la pretura.