Art. 27. 
                             (Copertura) 
  1.  Per  la   copertura   del   maggior   disavanzo   di   gestione
dell'esercizio finanziario 1991 accertato per l'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni rispetto a quello stabilito  in  lire
1.809.565.367.000 dall'articolo 3 - comma 2 - della legge 29 dicembre
1990, n. 406 (legge di bilancio 1991), la Cassa depositi  e  prestiti
e' autorizzata a concedere alla Amministrazione  predetta  sui  fondi
dei conti  correnti  postali,  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n.  822,  anticipazioni
per complessive lire 1.265.923.793.874, estinguibili in  20  anni  al
saggio del 4,05 per cento annuo. 
  2. Detta somma viene iscritta in uno specifico capitolo di  entrata
del   bilancio   dell'Amministrazione    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni. 
  3. Gli interessi di preammortamento maturati saranno  capitalizzati
al saggio di concessione delle anticipazioni. 
  4. L'ammortamento delle anticipazioni,  aumentato  degli  interessi
capitalizzati, avra' inizio  il  1  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello della concessione. 
  5. L'onere relativo far  carico  al  bilancio  dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni.