Art. 27. (Copertura) 1. Per la copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1991 accertato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rispetto a quello stabilito in lire 1.809.565.367.000 dall'articolo 3 - comma 2 - della legge 29 dicembre 1990, n. 406 (legge di bilancio 1991), la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alla Amministrazione predetta sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni per complessive lire 1.265.923.793.874, estinguibili in 20 anni al saggio del 4,05 per cento annuo. 2. Detta somma viene iscritta in uno specifico capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Gli interessi di preammortamento maturati saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. 4. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della concessione. 5. L'onere relativo far carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.