Art. 8. 
                        (Conservazione fondi) 
 
1.  Le  somme  assegnate   nell'esercizio   finanziario   1991   alle
Amministrazioni della Difesa e dell'Interno per il finanziamento  dei
progetti in materia di droga, previsti dall'articolo  127  del  Testo
Unico approvato con il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, non utilizzate alla chiusura di tale esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel 1992.