Art. 4.
  1. Dal 1  ottobre 1993 potranno ottenere  l'omologazione  nazionale
solamente:
   -  i  tipi di cinture di sicurezza e i tipi di sistemi di ritenuta
che soddisfino le prescrizioni del decreto  28  dicembre  1982  cosi'
come aggiornate dal presente decreto;
   - i tipi di veicolo a motore equipaggiati con cinture di sicurezza
e/o sistemi di ritenuta che soddisfino le prescrizioni del decreto 28
dicembre 1982, cosi' come aggiornate dal presente decreto.