Art. 4. 1. Dal 1 ottobre 1993 potranno ottenere l'omologazione nazionale solamente: - i tipi di cinture di sicurezza e i tipi di sistemi di ritenuta che soddisfino le prescrizioni del decreto 28 dicembre 1982 cosi' come aggiornate dal presente decreto; - i tipi di veicolo a motore equipaggiati con cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta che soddisfino le prescrizioni del decreto 28 dicembre 1982, cosi' come aggiornate dal presente decreto.