Art. 6.
  1. Resta salva la facolta', prevista dall'art.  9  della  legge  27
dicembre  1973,  n.  942,  per  i  produttori  ed  i  costruttori  di
richiedere,  in  alternativa   a   quanto   disposto   dall'art.   4,
l'omologazione  nazionale dei tipi di cinture di sicurezza e dei tipi
di sistemi di ritenuta, nonche' l'omologazione dei tipi di veicoli in
cui tali cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta sono  installati,
in  base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni  Unite  -
Commissione economica per l'Europa.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art.  9 della legge n. 942/1973 e' il
          seguente:
             "Art. 9. - A richiesta del produttore o del  costruttore
          di  un  dispositivo  o un veicolo per quanto riguarda uno o
          piu' requisiti  puo'  essere  omologato  in  alternativa  a
          quanto  prescritto  dall'art.  1,  secondo  le prescrizioni
          tecniche contenute nei regolamenti e nelle  raccomandazioni
          emanate   dall'ufficio   europeo   per  le  Nazioni  Unite,
          commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro
          per i trasporti e l'aviazione civile".