(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
           L'allegato I deve essere modificato come segue: 
 
1.4. Aggiungere alla fine: 
" ...il dispositivo di regolazione, fatto salvo il caso di una fibbia
di cintura a bretella". 
    Aggiungere il seguente nuovo punto 1.8.6: 
"1.8.6. sistema di regolazione in altezza della cintura,  un  sistema
che  consente  di  regolare  la  posizione  in  altezza  dell'attacco
superiore di una  cintura  conformemente  ai  requisiti  del  singolo
utente e della  posizione  del  sedile.  Detto  sistema  puo'  essere
considerato parte della cintura oppure parte dell'ancoraggio della 
cintura." 
    Dopo il punto  1.12,  viene  aggiunto  il  seguente  nuovo  punto
1.12.1: 
"1.12.1 sedile anteriore del passeggero, ogni sedile il cui "punto  H
piu' avanzato" si trova sul davanti al  piano  trasversale  verticale
passante per il punto R del conducente". 
    Viene aggiunto il seguente nuovo punto 1.22: 
"1.22 dispositivo di precaricamento, un dispositivo  supplementare  o
integrato che tende la cinghia per ridurre  il  lasco  della  cintura
durante la collisione. 
    Al punto 2.1.2.1 la prima fase e' modificata come segue: 
"...disegni e, 
    - nel caso di riavvolgitori, dalle istruzioni per l'installazione
del sensore, 
    - nel caso dei dispositivi di precaricamento, da una  descrizione
tecnica  della   costruzione   e   del   funzionamento   comprendente
l'eventuale sensore, la  descrizione  del  metodo  di  attivazione  e
qualsiasi metodo necessario ad evitare l'attivazione accidentale. 
    I disegni debbono indicare.". 
    al punto 2.1.2.1 aggiungere la nuova frase seguente: 
"Se la cintura e' progettata per essere fissata  alla  struttura  del
veicolo tramite un sistema di regolazione in altezza  della  cintura,
la descrizione tecnica deve specificare se detto sistema debba essere 
considerato o meno quale parte della cintura." 
    Aggiungere il seguente nuovo punto 2.1.4: 
2.1.4. L'autorita' competente  verifica  l'esistenza  di  dispositivi
atti a garantire controlli efficaci della conformita' della 
produzione prima di concedere l'omologazione." 
2.4.2.1. L'ultima frase viene redatta come segue: 
    Le parti della fibbia che possono  entrare  in  contatto  con  il
corpo  dell'utilizzatore  devono  presentare   una   superficie   non
inferiore a 20 cm2 ed una larghezza di almeno 46 mm  misurati  in  un
piano situato ad una distanza massima di 2,5 mm dalla  superficie  di
contatto. 
    Nel caso di fibbie per cintura a bretella, l'ultima  prescrizione
puo' essere ritenuta soddisfatta se la superficie di  contatto  della
fibbia con il corpo dell'utilizzatore e' compresa tra 20 e 40 cm2. 
    Alla fine del punto 2.4.2.3,  quale  modificato  dalla  direttiva
82/319/CEE (1), viene aggiunta la nuova frase seguente: 
    "Nel caso di fibbie per cinture a bretelle, la prova puo' essere 
eseguita senza inserire tutte le linguette." 
    Il punto 2.4.4 e' modificato come segue; 
2.4.4. Parti di fissaggio e sistemi di regolazione in altezza della 
cintura 
    Le parti  di  fissaggio  devono  essere  sottoposte  a  prove  di
resistenza conformemente ai punti 2.7.6.1 e  2.7.6.2.  La  resistenza
dei sistemi di regolazione  in  altezza  della  cintura  deve  essere
provata come prescritto al punto  2.7.6.2  della  presente  direttiva
qualora  non  siano  stati  sottoposti  alla  prova  sul  veicolo  in
applicazione della direttiva 76/115/CEE  (modificata)  relativa  agli
ancoraggi  delle  cinture  di  sicurezza.  Queste  parti  non  devono
spezzarsi o staccarsi sotto l'effetto della  tensione  applicata  dal
carico prescritto. 
    Viene aggiunto il seguente nuovo punto 2.4.6: 
2.4.6. Dispositivo di precaricamento 
2.4.6.1. Dopo la prova di corrosione conformemente al punto 2.7.2, il
dispositivo  di  precaricamento  (compreso   il   sensore   d'impatto
collegato  al  dispositivo  tramite  la  spina  d'origine  ma   senza
passaggio di corrente) deve funzionare normalmente. 
2.4.6.2.  Si  deve  verificare  che  l'azionamento  involontario  del
dispositivo non comporti il rischio di lesioni per l'utilizzatore. 
2.4.6.3.  Nel  caso  di  dispositivi  di  precaricamento   a   carica
pirotecnica: 
2.4.6.3.1. Dopo il condizionamento conformemente al  punto  2.7.10.2,
l'azionamento del dispositivo di precaricamento non deve essere stato
attivato dalla temperatura e deve funzionare normalmente. 
2.4.6.3.2.  si  debbono  prendere  le  precauzioni   necessarie   per
prevenire che i gas caldi espulsi possano  provocare  la  combustione
dei materiali adiacenti infiammabili. 
2.6.1.2. Aggiungere alla fine la nuova frase seguente: 
    "Nel  caso  di  cinture  di  sicurezza  con   riavvolgitori,   il
riavvolgitore deve aver subito la prova di resistenza alla polvere di
cui al punto 2.7.7.3, inoltre, nel caso di cinture di sicurezza o  di
sistemi di ritenuta muniti di dispositivo di precaricamento, compresi
quelli a carica pirotecnica, il dispositivo deve aver subito il 
condizionamento di cui al punto 2.7.10.2." 
    Viene aggiunto il seguente nuovo punto 2.6.1.2.3: 
2.6.1.2.3. Se una cintura e' prevista per essere usata con un sistema
di regolazione in altezza quale definito al  punto  1.8.6,  la  prova
deve essere eseguita con il sistema regolato nella posizione o  nelle
posizioni piu' sfavorevoli scelte dal servizio  tecnico  responsabile
della prova. Tuttavia, se il sistema di  regolazione  in  altezza  e'
costituito dall'ancoraggio  stesso,  come  previsto  dalla  direttiva
76/115/CEE, il  servizio  tecnico  responsabile  delle  prove  ha  la
facolta' di applicare il punto 2.7.8.1 che segue. 
    Viene aggiunto il seguente nuovo punto 2.6.1.2.4: 
2.6.1.2.4. Se una cintura di sicurezza e' munita  di  dispositivo  di
precaricamento una delle prove dinamiche deve essere eseguita con  il
dispositivo in funzione e l'altra con il dispositivo non in funzione. 
Nel primo caso: 
2.6.1.2.4.1. durante la prova gli spostamenti minimi di cui al  punto
2.6.1.3.2 possono essere dimezzati. 
2.6.1.2.4.2. dopo la prova, la forza misurata come indicato al  punto
2.7.10.1 non deve superare 100 daN. 
2.6.1.3.2. al punto 2.6.1.3.2, dopo la prima frase, aggiungere: 
    "Nel caso di  una  cintura  a  bretelle,  lo  spostamento  minimo
prescritto per il bacino puo' essere dimezzato." (resto invariato). 
    Dopo la prima frase del punto  2.7.6.1,  quale  modificato  dalla
direttiva 82/319/CEE, viene aggiunta la nuova frase seguente: 
"Nel caso di cinture a bretella,  la  fibbia  deve  essere  collegata
all'apparecchio di prova con le cinghie  fissate  alla  fibbia  e  la
linguetta   o   le    due    linguette    devono    essere    situate
approssimativamente in posizione simmetrica rispetto al centro 
geometrico della fibbia." 
    Il resto del punto e' invariato. 
    Il testo del punto 2.7.6.2 e' sostituito dal testo seguente: 
2.7.6.2. Le parti di fissaggio o gli eventuali sistemi di regolazione
in altezza della cintura devono  essere  provati  .  con  la  cinghia
completamente srotolata dal tamburo. 
2.7.7.2.2. La seconda frase viene redatta come segue: 
    "La progettazione di tali apparecchiature di prova deve garantire
che l'accelerazione richiesta sia raggiunta prima che la  cintura  si
svolga di oltre 5 mm dal riavvolgitore e che il riavvolgimento  abbia
luogo con un aumento medio dell'accelerazione compreso tra 25 g/s e 
150 g/s." 
2.7.8.1. Aggiungere alla fine le nuove frasi seguenti: 
    "In questo caso, se e' stata eseguita una prova dinamica  per  un
tipo di veicolo essa non deve  essere  ripetuta  per  altri  tipi  di
veicolo sui quali ciascun punto di ancoraggio dista meno di 50 mm dal
corrispondente punto di  ancoraggio  della  cintura  sottoposta  alla
prova. In alternativa i fabbricanti possono determinare la  posizione
ipotetica di ancoraggio per la prova che includa il numero massimo di
punti effettivi di ancoraggio. 
    Se la cintura e' munita di un sistema di regolazione  in  altezza
quale definito al punto 1.8.6, la posizione del sistema ed i mezzi di
fissaggio devono essere gli stessi previsti dal progetto del 
veicolo." 
    La quinta riga dell'attuale  punto  2.7.8.1  (testo  inglese)  va
corretta come segue: 
"...or with the data supplied by the manufacturer.". 
    Il punto 2.7.8.1.1 viene modificato inserendo all'inizio  le  due
frasi seguenti: 
  "Se le cinture di sicurezza o i sistemi di ritenuta sono muniti  di
dispositivi di precaricamento collegati a parti che non siano  quelle
incorporate nel complesso della  cintura,  quest'ultimo  deve  essere
montato insieme con le parti necessarie del veicolo sul  carrello  di
prova come prescritto nei punti da 2.7.8.1.2 a 2.7.8.1.6. 
    In alternativa, se questi dispositivi non possono essere  provati
sul carrello di prova, il fabbricante puo'  dimostrare  mediante  una
prova d'urto frontale convenzionale  a  50  Km/h  conformemente  alla
procedura ISO 3560 (1.11.1975 - veicoli stradali -  metodo  di  prova
con collisione frontale contro una barriera fissa) che il dispositivo
e' conforme alle prescrizioni della direttiva". 
2.7.9.2. La seconda frase del punto 2.7.9.2, quale  modificata  dalla
direttiva 82/319/CEE, viene redatta come segue: 
    "Alla fibbia viene applicato un carico mediante trazione  diretta
tramite le cinghie  ad  essa  collegate  tale  che  le  cinghie  sono
soggette ad una forza di 60 daN, ove "n" e' il numero di cinghie 
collegate in posizione bloccata e non inferiore a 2." 
    Viene aggiunto il seguente nuovo punto 2.7.10: 
2.7.10. Prove supplementari per cinture di sicurezza munite di 
dispositivi di precaricamento 
2.7.10.1. La forza di precaricamento deve esser misurata in  meno  di
quattro secondi dopo l'urto, il piu' vicino  possibile  al  punto  di
contatto con il manichino, sul tratto libero della  cinghia  compreso
tra il manichino ed il dipositivo  di  precaricamento  o  l'eventuale
rinvio, dopo aver rimesso, se  necessario,  il  manichino  nella  sua
posizione a sedere iniziale. 
2.7.10.2. Condizionamento 
    Il dispositivo  di  precaricamento  puo'  essere  separato  dalla
cintura di sicurezza per la prova e  mantenuto  per  24  ore  ad  una
temperatura di 60 C piu' o meno 5  C.  La  temperatura  viene  quindi
aumentata a 100 C piu' o meno 5 C per due ore.  Successivamente  esso
deve essere mantenuto per 24 ore ad una temperatura di - 30 C piu'  o
meno 5 C. Dopo il  condizionamento  il  dispositivo  e'  riportato  a
temperatura ambiente. Se stato separato dalla cintura di sicurezza 
esso deve di nuovo esservi fissato." 
    Il punto 2.7.10 diventa il punto 2.7.11. 
    Il testo del punto 2.8 e' sostituito dal testo seguente: 
2.8. Conformta' della produzione 
2.8.1. Ogni cintura di sicurezza  o  sistema  di  ritenuta  approvati
conformemente alla presente direttiva  devono  essere  fabbricati  in
modo da essere conformi al tipo approvato soddisfacendo  i  requisiti
indicati ai punti 2.3,2.4,2.5,2.6 e 2.7. 
2.8.2. Per  verificare  se  i  requisiti  del  paragrafo  2.8.1  sono
soddisfatti  devono  essere  eseguiti   opportuni   controlli   della
produzione. 
2.8.3. Il possessore di un'approvazione deve in particolare: 
2.8.3.1.  assicurare  l'esistenza  di  procedure  per   un   efficace
controllo di qualita' dei prodotti; 
2.8.3.2. avere accesso alle apparecchiature di  controllo  necessarie
per verificare la conformita' di ciascun tipo omologato; 
2.8.3.3. assicurare che  i  dati  dei  risultati  della  prova  siano
registrati e che i documenti rimangano disponibili per un periodo  da
determinare di comune accordo con il servizio amministrativo; 
2.8.3.4. analizzare  i  risultati  di  ciascun  tipo  di  prova  onde
verificare e garantire  la  stabilita'  delle  caratteristiche  della
cintura di  sicurezza  o  del  sistema  di  ritenuta,  tenendo  conto
dell'evoluzione della produzione industriale; 
2.8.3.5. assicurare che per ciascun tipo di cintura di sicurezza o di
sistema di ritenuta  siano  effettuate  almeno  le  prove  prescritte
nell'allegato XVI; 
2.8.3.6. assicurare che per ogni campione  o  pezzo  sottoposto  alla
prova risultato non conforme per il tipo di prova considerata si  dia
luogo ad un altro campionamento ed ad un'altra prova.  Devono  essere
prese tutte le misure  necessarie  per  ripristinare  la  conformita'
della produzione corrispondente. 
2.8.4. L'autorita' competente che  ha  concesso  l'omologazione  puo'
verificare  in  qualsiasi  momento  la  conformita'  dei  metodi   di
controllo applicabili a ciascuna unita' di produzione. 
2.8.4.1. Ad ogni ispezione devono essere presentati  all'ispettore  i
registri di prova e di controllo della produzione. 
2.8.4.2. L'ispettore puo'  prelevare  campioni  a  caso  che  saranno
provati  nel  laboratorio  del  fabbricante.  Il  numero  minimo  dei
campioni  puo'  essere  definito  in  funzione  dei  risultati  della
verifica dello stesso fabbricante. 
2.8.4.3. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente oppure  se
sembra necessario verificare la validita'  delle  prove  eseguite  in
applicazione  del  punto  2.8.4.2,  l'ispettore  deve  scegliere  dei
campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le  prove  di
omologazione. 
2.8.4.4.  L'autorita'  competente  puo'  eseguire   qualsiasi   prova
prescritta nella presente direttiva. 
2.8.4.5.   La   normale   frequenza   delle   ispezioni   autorizzate
dall'autorita' competente e' di due all'anno. 
Qualora fossero registrati risultati negativi nel corso di una  delle
suddette ispezioni, l'autorita' competente  dispone  affinche'  siano
prese  tutte  le  misure  necessarie  per  ristabilire  quanto  prima
possibile la conformita' della produzione. 
    Il testo dei punti da 3.1 a 3.1.5 e' sostituito dal  nuovo  testo
seguente: 
3.1. Equipaggiamento dei veicoli (1) 
3.1.1. Tutti i veicoli di cui all'articolo 9 delle categorie M  ed  N
(eccettuati i veicoli che prevedono  posti  progettati  appositamente
per passeggeri in piedi delle categorie M2 oltre 3,5 t e  M3)  devono
essere equipaggiati con cinture di sicurezza oppure  con  sistemi  di
ritenuta conformi alle prescrizioni della presente direttiva. 
3.1.2. I tipi di cinture di sicurezza oppure di sistemi  di  ritenuta
per ciascun posto per il quale e' prescritta  l'installazione  devono
essere quelli specificati nell'allegato XV (per i quali  non  possono
tuttavia  essere  utilizzati  riavvolgitori  senza   dispositivo   di
bloccaggio  (punto  1.8.1)  ne'  riavvolgitori  con  dispositivo   di
bloccaggio manuale (punto 1.8.2)). Per tutti i posti per i quali sono
prescritte cinture subaddominali di  tipo  B  nell'allegato  XV  sono
ammesse cinture subaddominali del tipo Br3  ecceto  il  caso  in  cui
durante l'utilizzazione esse riavvolgano  in  modo  tale  da  ridurre
notevolmente il conforto dopo un allacciamento normale. 
3.1.3. Tuttavia per i posti laterali diversi da qualli  frontali  dei
veicoli  della   categoria   M1,   figuranti   nell'allegato   XV   e
contrassegnati dal simbolo diametro, e'  ammessa  l'installazione  di
cinture subaddominali del tipo  B,  Br3  o  Br4m  qualora  esista  un
passaggio tra un  sedile  e  la  fiancata  piu'  vicina  del  veicolo
destinato a consentire l'accesso dei passeggeri alle altri parti  del
veicolo. Uno spazio tra un sedile e la  fiancata  e'  considerato  un
passaggio se la distanza fra la fiancata, quando  tutte  le  portiere
siano chiuse, ed un piano  verticale-longitudinale  passante  per  la
linea centrale del sedile in questione - misurato alla posizione  del
punto R  e  perpendicolarmente  al  piano  mediano  logitudinale  del
veicolo - e' superiore a 500 mm. 
3.1.4. Se non  sono  prescritte  cinture  di  sicurezza  puo'  essere
montato qualsiasi tipo di cintura o di sistema di  ritenuta  conforme
alla presente direttiva a scelta del costruttore. Le cinture del tipo
A dei tipi consentiti nell'allegato  XV  possono  essere  montate  in
alternativa alle cinture subaddominali per quei  posti  per  i  quali
l'allegato XV prescrive cinture subaddominali. 
3.1.5. Sulle cinture a tre punti munite di riavvolgitori,  almeno  un
riavvolgitore deve agire sulla cinghia diagonale. 
3.1.6. Ad eccezione  dei  veicoli  della  categoria  M1  puo'  essere
consentito  un  riavvolgitore  con  dispositivo  di   bloccaggio   di
emergenza del tipo 4 N (punto 1.8.5) in luogo di un riavvolgitore del
tipo 4 (punto 1.8.4) qualora  si  dimostri  ai  servizi  responsabili
delle prove che il montaggio di  un  riavvolgitore  del  tipo  4  non
sarebbe pratico. 
3.1.7.  Per  i  posti  anteriori   laterali   e   centrali   indicati
nell'allegato  XV  e  contrassegnati  dal  simbolo  *,   le   cinture
subaddominali del tipo specificato in detto allegato sono considerate
idonee se il  parabrezza  e'  situato  al  di  fuori  della  zona  di
riferimento definita nell'allegato II della direttiva 74/60CEE: 
    Per quanto riguarda le  cinture,  il  parabrezza  e'  considerato
parte della zona di riferimento se puo' entrare in  contatto  statico
con  il  dispositivo  di   prova,   secondo   il   metodo   descritto
nell'allegato II della direttiva 74/60CEE. 
3.1.8.  Per  tutti  i  posti  che   figurano   nell'allegato   XV   e
contrassegnati  dal  simbolo  *,  devono   essere   montate   cinture
subaddominali dei tipi specificati nel suddetto allegato  qualora  vi
sia un "posto esposto" quale definito al punto 3.1.9. 
3.1.9. Per "posto esposto" si intende un posto privo di  "schermo  di
protezione" davanti al sedile nello spazio compreso: 
    - tra due piani orizzontali, uno dei quali passa per il punto H e
l'altro e' situato 400mm sopra il precedente; 
    - tra due piani verticali longitudinali  simmetrici  rispetto  al
punto H, distanti tra loro 400 mm; 
    - posteriormente ad un piano verticale trasversale distante  1,30
m dal punto H. 
    Ai fini della presente prescrizione  s'intende  per  "schermo  di
protezione" una superficie di adeguata resistenza e che non  presenti
discontinuita' tali che, lanciando una sfera del diametro di  165  mm
in  direzione  longitudinale  orizzontale  passante  per   un   punto
qualsiasi dello spazio definito sopra e il centro della sfera,  nello
schermo di protezione non esista alcuna apertura attraverso la  quale
si possa far passare la proiezione geometrica della sfera. 
    Un sedile e' considerato come un "posto esposto" se  gli  schermi
di protezione entro lo spazio sopra  definito  hanno  una  superficie
globale inferiore a 800 cm2. 
  Dopo il punto 3.2.2.3 aggiungere il nuovo punto 3.2.2.4: 
3.2.2.4. Il  progetto  e  l'installazione  di  qualsiasi  cintura  di
sicurezza fornita per ciscun posto devono essere tali  da  consentire
alle stesse di essere prontamente disponibili per l'uso.  Inoltre  se
l'intero sedile o il cuscino del  sedile  e/o  lo  schienale  possono
essere ripiegati per consentire l'accesso alla parte  posteriore  del
veicolo e per il carico di merci o bagagli,  dopo  aver  ripiegato  e
riportato detti sedili in posizione di utilizzazione, le  cinture  di
sicurezza fornite per detti  sedili  devono  essere  accessibili  per
l'uso o facilmente recuperabili  da  sotto  o  da  dietro  il  sedile
conformemente alle istruzioni contenute nel  manuale  destinato  agli
utenti del veicolo,  senza  richiedere  particolare  addestramento  o
pratica. 
3.3.2. La quarta frase viene redatta come segue: 
    Nel caso di  cinture  di  sicurezza  o  di  sistemi  di  ritenuta
destinati ai sedili laterali anteriori, tranne il caso di  cinture  a
bretella, la fibbia deve poter essere chiusa anche nello stesso modo. 
    L'ultima frase del punto 3.3.2 viene redatta nel modo seguente: 
    "Si deve verificare che, qualora la fibbia sia  in  contatto  con
l'utilizzatore, la superficie di contatto soddisfi alle prescrizioni 
del punto 2.4.2.1 del presente allegato." 
     (1) Per taluni tipi di  veicoli,  oltre  alle  prescrizioni  del
paragrafo 3.1, gli Stati membri possono  accettare,  ai  sensi  della
legislazione nazionale, altri tipi di cinture di sicurezza o di 
sistemi di ritenuta che rientrano nella presente direttiva. " 
      Al punto 1 dell'allegato II aggiungere il testo seguente: 
"...sistema per la regolazione in altezza dell'attacco superiore (1). 
Oltre  al  certificato  di  omologazione,  deve  essere  aggiunto  il
seguente modello: 
                             Appendice 1 
 
                          DOCUMENTO MODELLO 
 
   INSTALLAZIONE DI CINTURE DI SICUREZZA E DI SISTEMI DI RITENUTA 
                        (formato massimo A 4) 
  Nome dell'amministrazione che effettua la notifica ................ 
  Notifica concernente la valutazione dell'installazione delle 
  cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta in un veicolo 
  conformemente  al  paragrafo  3  dell'allegato  I  della  direttiva
77/541CEE modificata dalle direttive 81/576/CEE, 82/319CEE e 
90/613/CEE 
 
La  presente  notifica   riassume   le   principali   caratteristiche
dell'installazione e la valutazione  soddisfacente,  insoddisfacente,
non piu' soddisfacente da parte dell'amministrazione. 
  Numero di riferimento della notifica: ............................. 
   1. Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo a motore:.......
2. Tipo e categoria del veicolo: ................................. 
   3. Norme ed indirizzo del costruttore: ........................... 
        ............................................................. 
   4.  Eventualmente,  nome   ed   indirizzo   del   mandatario   del
costruttore: 
        ............................................................. 
   5. Descrizione  delle  cinture  di  sicurezza  o  dei  sistemi  di
ritenuta comprendente: 
   5.1. Cinture di sicurezza 
        Costruzione: ................................................ 
        Numero dell'omologazione iniziale: ..........................
Posizione sul veicolo: ...................................... 
   5.2 Ancoraggi delle cinture di sicurezza 
        Numero dell'omologazione iniziale: .......................... 
   5.3. Sedili e loro ancoraggi 
        Numero dell'omologazione iniziale: .......................... 
   6. Veicolo presentato per la valutazione il: ..................... 
   7. Servizio tecnico incaricato dell'ispezione: ...................
8. Data del verbale compilato dal suddetto servizio: ............. 
   9. Numero del verbale complilato dal suddetto servizio: .......... 
  10.            L'installazione            e'            considerata
soddisfacente/insoddisfacente/non piu' soddisfacente (1) ai sensi dei
paragrafi da 3.1 a 3.3.4 dell'allegato I. 
  11. Localita': .................................................... 
  12. Data: ......................................................... 
  13. Con riferimento alla presente notifica possono essere  ottenuti
a richesta i seguenti documenti: 
verbali di omolagazione, fotografie e/o disegni di cui ai punti  5.1,
5.2 e 5.3. 
  14. Firma: ........................................................ 
---------- 
  (1) Cancellare le diciture inutili. 
              L'allegato III e' modificato come segue: 
 
Al punto 1.1.1: 
- aggiungere: 
 
   "9 per la Spagna 
    21 per il Portogallo; 
- sostituire il gruppo di lettere "GR" con il gruppo di lettere "EL". 
Viene aggiunto il seguente nuovo punto 1.1.3.2.3: 
    1.1.3.2.3. La lettera "p" quando si  tratta  di  una  cintura  di
sicurezza munita di dispositivo di precaricamento. L'allegato VII  e'
modificato come segue: 
Il punto 3 e' completato con la nuova frase seguente: 
"La tolleranza relativa alla posizione dei punti di  ancoraggio  deve
essere tale che ciascun punto di ancoraggio sia situato al massimo  a
50 mm dai corrispondenti punti A, B e K indicati nella figura  1,  od
eventualmente A1, B1 e K. 
Aggiungere il seguente punto 3.1: 
      3.1. Se una cintura e' munita di un sistema di  regolazione  in
altezza quale definito al punto 1.8.6 della presente direttiva, detto
sistema deve essere fissato ad un telaio rigido o ad  una  parte  del
veicolo sulla quale e' normalmente montata e  fissata  saldamente  al
carrello di prova. 
 
                            ALLEGATO XVI 
 
                    CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 
1. PROVE 
    Le cinture di  sicurezza  devono  dimostrare  di  conformarsi  ai
requisiti sui quali si basano le seguenti prove: 
1.1. Verifica delle soglie di bloccaggio e della durata dei 
riavvolgitori con bloccaggio di emergenza 
    Conformemente  alle  disposizioni  del   punto   2.7.7.2,   nella
direzione piu' sfavorevole dopo aver superato la prova di  durata  di
cui ai punti 2.7.2,  2.7.7.1  e  2.7.7.3  come  requisito  del  punto
2.4.5.2.5. 
1.2. Verifica della durata dei riavvolgitori a bloccaggio automatico 
    Prova di resistenza delle cinghie dopo condizionamento 
    Conformemente al  procedimento  descritto  al  punto  2.7.5  dopo
condizionamento di cui alle  prescrizioni  dei  punti  da  2.7.3.1  a
2.7.3.5. 
1.3.1. Prova di resistenza delle cinghie dopo abrasione 
    Conformemente alla  procedura  di  cui  al  punto  2.7.5  e  dopo
condizionamento in conformita' alle prescrizioni del punto 2.7.3.6. 
1.4. Prova di microscorrimento 
     Conformemente al procedimento descritto al punto 2.7.4. 
1.5 prova delle parti rigide 
    Conformemente al procedimento descritto al punto 2.7.6. 
1.6. Verifica delle prestazioni della cintura di sicurezza o del 
sistema di ritenuta quando sottoposti alla prova dinamica 
1.6.1. Prova con condizionamento 
1.6.1.1. Cinture o sistemi di ritenuta muniti di un  riavvolgitore  a
bloccaggio di emergenza: 
    conformemente  alle  prescrizioni  dei  punti  2.7.8   e   2.7.9,
utilizzando una cintura  sottoposta  precedentemente  a  45000  cicli
della prova di durata del riavvolgitore prescritti al punto 2.7.7.1 e
alle prove definite nei punti 2.4.2.3, 2.7.2 e 2.7.7.3. 
1.6.1.2. cinture o sistemi di  ritenuta  muniti  di  riavvolgitore  a
bloccaggio automatico:  conformemente  alle  prescrizioni  dei  punti
2.7.8 e 2.7.9, utlizzando una  cintura  sottoposta  in  precedenza  a
10000 cicli della prova di durata  del  riavvolgitore  prescritti  al
punto 2.7.7.1 e alle prove  prescritte  ai  punti  2.4.2.3,  2.7.2  e
2.7.7.3. 
1.6.1.3. Cinture statiche: conformemente alle prescrizioni dei  punti
2.7.8.e 2.7.9 eseguite su una cintura di  sicurezza  sottoposta  alla
prova prescritta ai punti  2.4.3.2  e  2.7.2  dell'allegato  I  della
presente direttiva. 
1.6.2. Prova senza condizionamento 
    Conformemente alle prescrizioni dei punti 2.7.8 e 2.7.9. 
2. FREQUENZA DELLA PROVA E RISULTATI 
2.1. La frequenza delle prove di conformita' alle prescrizioni di cui
ai punti da 1.1 a 1.5 del presente allegato deve  essere  controllata
statisticamente e su base casuale conformemente ad  uno  dei  normali
procedimenti di assicurazione della qualita'. 
2.1.1. Nel caso inoltre di riavvolgitori con bloccaggio di emergenza,
tutti i complessivi devono essere controllati: 
2.1.1.1. conformemente alle prescrizioni di cui ai punti 2.7.7.2.1  e
2.7.7.2.2, nella direzione piu' sfavorevole come specificato al punto
2.7.7.2.1.2. I risultati della prova devono soddisfare le 
prescrizioni dei punti 2.4.5.2.1.1 e 2.4.5.2.3, oppure 
2.1.1.2. conformemente alle prescrizioni di cui  al  punto  2.7.7.2.3
nella  direzione  piu'  sfavorevole.  Non  di   meno   la   velocita'
dell'inclinazione puo' superare quella prescritta purche' non  incida
sui risultati della prova. I risultati della prova devono  soddisfare
le prescrizioni del punto 2.4.5.2.1.4. 
2.2. In caso di controllo della conformita' con la prova dinamica  di
cui al punto 1.6 del presente allegato,questa  deve  essere  eseguita
con una frequenza minima di: 
2.2.1. Prove senza condizionamento 
2.2.1.1. Nel caso di cinture munite di riavvolgitore  con  bloccaggio
d'emergenza, devono essere sottoposte alla prova prescritta al  punto
1.6.1.1 del presente allegato: 
    - una su 100000 cinture prodotte, con una frequenza minima di una
ogni due settimane, se  la  produzione  giornaliera  supera  le  1000
unita', 
    - una su 10000 cinture prodotte, con una frequenza minima di  una
all'anno, se la produzione giornaliera e' inferiore  o  pari  a  1000
unita', 
    per ogni tipo di meccanismo di bloccaggio (1). 
2.2.1.2. Nel caso di cinture munite  di  riavvolgitore  a  bloccaggio
automatico e di cinture statiche devono essere sottoposte alla  prova
prescritta rispettivamente ai punti 1.6.1.2 e  1.6.1.3  del  presente
allegato: 
    - una su 100000 cinture prodotte, con una frequenza minima di una
ogni due settimane, se  la  produzione  giornaliera  supera  le  1000
unita', 
    - una su 10000 cinture prodotte, con una frequenza minima di  una
all'anno, se la produzione giornaliera e' inferiore  o  pari  a  1000
unita'. 
2.2.2. Prove senza condizionamento 
2.2.2.1. Nel caso di cinture munite di un riavvolgitore a  bloccaggio
di emergenza, deve esser sottoposto alla prova  prescritta  al  punto
1.6.2 del presente allegato il seguente numero di campioni: 
2.2.2.1.1. per una produzione non inferiore a 5000 cinture al giorno,
due cinture ogni 25000 prodotte con una frequenza minima  di  una  al
giorno per ogni tipo di meccanismo di bloccaggio; 
2.2.2.1.2. per una produzione inferiore a 5000 cinture al giorno, una
cintura ogni 5000 prodotte con una frequenza minima di  una  all'anno
per ogni tipo di meccanismo di bloccaggio. 
2.2.2.2. Nel caso di cinture dotate  di  riavvolgitore  a  bloccaggio
automatico o di cinture statiche, deve essere sottoposto  alla  prova
prescritta la punto 1.6.2 del presente allegato il seguente numero di
campioni: 
2.2.2.2.1. per una produzione non inferiore a 5000 cinture al giorno,
due cinture ogni 25000 prodotte con una frequenza minima  di  una  al
giorno per ciascun tipo omologato: 
2.2.2.2.2. per una produzione inferiore a 5000 cinture al giorno, una
cintura ogni 5000 prodotte con una frequenza minima di  una  all'anno
per ogni tipo omologato. 
2.2.3. Risultati 
    I risultati delle prove devono soddisfare le prescrizioni di  cui
al punto 2.6.1.3.1 dell'allegato I. 
    Lo  spostamento  verso  l'avanti  del   manichino   puo'   essere
controllato  per  quanto  disposto  al  punto  2.6.1.3.2   (   oppure
eventualmente 2.6.1.4)  dell'allegato  I  della  presente  direttiva,
durante una prova eseguita con condizionamento conformemente al punto
1.6.1 del presente allegato  ricorrendo  ad  un  metodo  semplificato
adatto. 
2.3 Se un campione non supera  una  determinata  prova,  deve  essere
eseguita un'ulteriore prova per quanto concerne lo  stesso  requisito
su almeno tre altri campioni. Nel caso delle prove dinamiche, se  uno
di questi ultimi non supera la prova, il detentore  dell'omologazione
od il suo mandatario deve  comunicare  all'autorita'  competente  che
rilascia  l'omologazione  le  misure   prese   per   ristabilire   la
conformita' della produzione. 
(1) Ai fini del presente allegato, s'intende per "tipo di  meccanismo
di bloccaggio" qualsiasi riavvolgitore con bloccaggio d'emergenze  il
cui meccanismo differisca soltanto per  l'angolo  o  gli  angoli  del
sensore rispetto al sistema di assi di riferimento del veicolo.