Art. 2. P r i o r i t a' 1. Ai fini della concessione dei contributi in relazione agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono presi in considerazione, secondo il seguente ordine di priorita', gli itinerari ciclabili o ciclo-pedonali, in sede propria protetta e tali da garantire la sicurezza dell'utente, proposti dai comuni di cui all'art. 2 della legge concernenti: A) Ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari finalizzati al decongestionamento dei centri urbani o dei centri storici, mediante la riduzione dell'afflusso in tali aree di veicoli privati a motore. B) Realizzazione di itinerari aventi le finalita' di cui al punto A) mediante utilizzo di parti di carreggiate stradali o di marciapiedi esistenti. C) Realizzazione di itinerari aventi le caratteristiche di cui al punto A) su sede propria. D) Realizzazione di itinerari comunali mirati a favorire la fluidita' del traffico veicolare sulla principale viabilita' urbana, che consentano il collegamento con poli di servizi collettivi ad alto utilizzo (scuole, uffici, ospedali, ecc.), ovvero intercomunali. Sono da privilegiare gli interventi che prevedono l'utilizzazione, ancorche' parziale, di carreggiate stradali o di marciapiedi esistenti. E) Realizzazione di itinerari finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali. 2. Nell'ambito delle tipologie di cui al primo comma, sono privilegiati gli interventi realizzabili con la maggiore partecipazione di capitale privato o pubblico.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 208/1991 si veda in nota all'art. 1.