Art. 2.
                          P r i o r i t a'
  1.  Ai  fini  della  concessione  dei  contributi in relazione agli
interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono presi in  considerazione,
secondo  il  seguente  ordine di priorita', gli itinerari ciclabili o
ciclo-pedonali, in sede propria  protetta  e  tali  da  garantire  la
sicurezza  dell'utente,  proposti  dai comuni di cui all'art. 2 della
legge concernenti:
    A) Ampliamento, ristrutturazione  e  completamento  di  itinerari
finalizzati  al  decongestionamento  dei  centri  urbani o dei centri
storici, mediante la riduzione dell'afflusso in tali aree di  veicoli
privati a motore.
    B) Realizzazione di itinerari aventi le finalita' di cui al punto
A)   mediante   utilizzo  di  parti  di  carreggiate  stradali  o  di
marciapiedi esistenti.
    C) Realizzazione di itinerari aventi le caratteristiche di cui al
punto A) su sede propria.
    D) Realizzazione di  itinerari  comunali  mirati  a  favorire  la
fluidita'  del traffico veicolare sulla principale viabilita' urbana,
che consentano il collegamento con poli di servizi collettivi ad alto
utilizzo (scuole, uffici, ospedali, ecc.), ovvero intercomunali. Sono
da  privilegiare  gli  interventi  che   prevedono   l'utilizzazione,
ancorche'   parziale,   di  carreggiate  stradali  o  di  marciapiedi
esistenti.
    E)  Realizzazione  di  itinerari  finalizzati  ad  agevolare   la
fruizione di aree pedonali.
  2.  Nell'ambito  delle  tipologie  di  cui  al  primo  comma,  sono
privilegiati   gli   interventi   realizzabili   con   la    maggiore
partecipazione di capitale privato o pubblico.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo dell'art. 2 della legge n. 208/1991 si
          veda in nota all'art. 1.