Art. 3. M i s u r a 1. La misura del contributo di cui all'art. 3 della legge si ottiene applicando al costo complessivo dell'opera, determinato ai sensi del successivo art. 4 del presente regolamento, la misura percentuale massima sotto indicata: 80% per interventi rientranti nella tipologia A) prevista nel precedente art. 2; 70% per interventi rientranti nelle tipologie B), C) e D) previste nel precedente art. 2; 50% per interventi rientranti nella tipologia E) prevista nel precedente art. 2.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 208/1991 si veda in nota al titolo.