Art. 3.
                             M i s u r a
  1.  La  misura  del  contributo  di  cui  all'art. 3 della legge si
ottiene applicando al costo complessivo  dell'opera,  determinato  ai
sensi  del  successivo  art.  4  del  presente regolamento, la misura
percentuale massima sotto indicata:
   80% per interventi rientranti  nella  tipologia  A)  prevista  nel
precedente art. 2;
   70% per interventi rientranti nelle tipologie B), C) e D) previste
nel precedente art. 2;
   50%  per  interventi  rientranti  nella  tipologia E) prevista nel
precedente art. 2.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo dell'art. 3 della legge  n.  208/1991  si
          veda in nota al titolo.