Art. 4. Costi standard 1. Ai fini dell'ammissione al contributo previsto dall'art. 3 della legge i costi valutabili non possono eccedere i seguenti costi stand- ard: a) interventi relativi ad itinerari ciclabili mono o bidirezionali, su carreggiate stradale o marciapiede, ricavabili mediante opere di adeguamento, segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonea protezione: L./Km 50.000.000; b) interventi di ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari mono o bidirezionali ciclabili in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: L./Km 100.000.000; c) interventi per itinerari ciclabili bidirezionali, in sede propria, comprese segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: L./Km 200.000.000; d) interventi per itinerari ciclo-pedonali bidirezionali con le caratteristiche di cui alla voce precedente: L./Km 250.000.000.