Art. 4.
                           Costi standard
  1. Ai fini dell'ammissione al contributo previsto dall'art. 3 della
legge i costi valutabili non possono eccedere i seguenti costi stand-
ard:
    a)   interventi   relativi   ad   itinerari   ciclabili   mono  o
bidirezionali, su  carreggiate  stradale  o  marciapiede,  ricavabili
mediante  opere  di adeguamento, segnaletica orizzontale e verticale,
illuminazione ed idonea protezione: L./Km 50.000.000;
    b) interventi di ampliamento, ristrutturazione e completamento di
itinerari mono o bidirezionali ciclabili in  sede  propria,  compresa
segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di
protezione: L./Km 100.000.000;
    c)  interventi  per  itinerari  ciclabili  bidirezionali, in sede
propria, comprese segnaletica orizzontale e verticale,  illuminazione
ed idonee opere di protezione: L./Km 200.000.000;
    d)  interventi  per itinerari ciclo-pedonali bidirezionali con le
caratteristiche di cui alla voce precedente:  L./Km 250.000.000.