Art. 5.
                       Concessione contributo
  1. La concessione del contributo, calcolato ai sensi dei precedenti
articoli,  e'  determinata dal Ministro per i problemi delle aree ur-
bane con proprio decreto.
  2. L'erogazione del contributo a carico del fondo di cui all'art. 1
della legge, e' disposta dal Ministro del  tesoro,  su  proposta  del
Ministro   per  i  problemi  delle  aree  urbane,  sulla  base  della
presentazione, da parte  del  comune  beneficiario,  dello  stato  di
avanzamento  dei  lavori  debitamente certificato. I relativi importi
sono commisurati alla spesa sostenuta applicando  a  quest'ultima  la
misura  percentuale  corrispondente  alla  tipologia dell'intervento,
cosi' come previsto dal precedente art. 3.
  3. I pagamenti di somme relative al contributo  saranno  effettuate
dal  Tesoro soltanto a favore di comuni che, per legge, sono titolari
del beneficio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 6 luglio 1992
                                           Il Ministro per i problemi
                                                delle aree urbane
                                                      CONTE
Il Ministro del tesoro
      BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1992
  Registro n. 18 Presidenza, foglio n. 345