Art. 5. Concessione contributo 1. La concessione del contributo, calcolato ai sensi dei precedenti articoli, e' determinata dal Ministro per i problemi delle aree ur- bane con proprio decreto. 2. L'erogazione del contributo a carico del fondo di cui all'art. 1 della legge, e' disposta dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base della presentazione, da parte del comune beneficiario, dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato. I relativi importi sono commisurati alla spesa sostenuta applicando a quest'ultima la misura percentuale corrispondente alla tipologia dell'intervento, cosi' come previsto dal precedente art. 3. 3. I pagamenti di somme relative al contributo saranno effettuate dal Tesoro soltanto a favore di comuni che, per legge, sono titolari del beneficio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 luglio 1992 Il Ministro per i problemi delle aree urbane CONTE Il Ministro del tesoro BARUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1992 Registro n. 18 Presidenza, foglio n. 345