(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 
   SETTEMBRE 1992, N. 369. 
 All'articolo 1: 
   al comma 1,  le  parole:  "opere  di  ristrutturazione,  difesa  e
migliore funzionalita'" sono sostituite  dalle  seguenti:  "opere  di
ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai  sistemi  di
sicurezza e di allarme, nonche'  di  opere  volte  ad  assicurare  la
migliore funzionalita'". 
 All'articolo 2: 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di  grazia  e  giustizia
presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di  ciascun  anno,
il rendiconto delle spese a  qualunque  titolo  sostenute,  nell'anno
precedente, per le finalita' di cui all'articolo 1, unitamente ad una
relazione nella  quale  sono  esposti  le  modalita'  e  i  risultati
dell'attivita' di gestione in riferimento alle medesime finalita'. La
Corte dei conti, entro i successivi  sessanta  giorni,  riferisce  al
Parlamento sulla regolarita' del rendiconto e  sulla  correttezza  ed
efficacia della gestione. 
  1-ter. L'utilizzazione, per finalita' di detenzione, degli istituti
penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati  in  esecuzione
del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre
1995". 
 All'articolo 3: 
   al comma 1, le parole: "presso le sezioni degli"  sono  sostituite
dalle seguenti: "presso gli"; la parola:  "destinate"  e'  sostituita
dalla seguente: "destinati"; e le parole da: "un'indennita' speciale"
fino  alla  fine  del   comma   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"un'indennita' speciale pari a quella di ordine pubblico fuori  sede.
A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformita'  a
quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147".