IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, ed, in particolare, l'art. 2; Visto il proprio decreto n. 411 del 22 luglio 1987; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto di dover elevare a m 1,61 il limite minimo di statura necessario per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato piu' rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Ritenuto di non poter condividere il parere espresso dalla Commissione nazionale per la parita' tra uomo e donna con nota n. 23 del 17 febbraio 1992, in quanto il limite stabilito in m 1,61 appare indispensabile per assicurare il miglior espletamento dei servizi istituzionali da parte del personale femminile della Polizia di Stato, che, direttamente impegnato nell'azione di contrasto al crimine comune e organizzato e, piu' in generale, nella difesa dell'ordine pubblico, nella sua accezione piu' ampia, puo' venirsi a trovare nell'inderogabile necessita' di impiegare poteri coercitivi, che presuppongono per loro stessa natura il possesso di doti fisiche particolarmente elevate; Sentito il Ministro dell'interno; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, e' richiesta una statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) e' cosi' formulato: "Art. 2. - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. 2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge". - Per l'argomento del D.P.C.M. n. 411/1987 si veda nel titolo al decreto qui pubblicato. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 411/1987, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3 (Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, e' richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne. 2. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,80".