Art. 2. 
  1. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la spesa di
lire 90 miliardi per l'anno 1992. Il relativo onere e' posto a carico
del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10
luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
agosto 1982, n. 547.