Art. 2. 1. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992. Il relativo onere e' posto a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.