IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, e, in particolare l'art. 23,
ultimo  comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro di
grazia e giustizia, sono adottate norme regolamentari  per  stabilire
la  misura  delle  spettanze  dovute  ai consulenti del lavoro per le
prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia  di
liquidazione delle medesime;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la precedente tariffa per le prestazioni professionali della
consulenza del lavoro, approvata con decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 marzo 1981;
  Viste le deliberazioni del Consiglio nazionale dei  consulenti  del
lavoro  in  data  16  maggio  1991,  n.  23, e 10 giugno 1992, n. 77,
concernenti la nuova tariffa professionale della categoria;
  Sentito il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  il
quale,  con  nota  29  maggio  1991,  n.  25860,  ha  espresso parere
favorevole sullo schema di tariffa proposto dal  Consiglio  nazionale
dei consulenti del lavoro;
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  dei  prezzi che in data 5
luglio 1991 ha espresso parere favorevole,  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
dell'11 maggio 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
  Sono  approvate le deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno
1992  del  Consiglio  nazionale  dei  consulenti   del   lavoro   che
stabiliscono  la  nuova  tariffa  professionale, allegata al presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  l'obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
   Roma, 15 luglio 1992
                                                Il Ministro: MARTELLI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992
 Registro n. 64 Giustizia, foglio n. 309
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'ultimo  comma  dell'art.  23 della legge n. 12/1979
          (Norme per l'ordinamento della  professione  di  consulente
          del lavoro) prevede che la misura delle spettanze dovute ai
          consulenti   del   lavoro   per   le  prestazioni  inerenti
          all'esercizio   della   professione   e   in   materia   di
          liquidazione  delle  medesime sia stabilita con decreto del
          Ministro di grazia e giustizia, su proposta  del  Consiglio
          nazionale  dei  consulenti  del  lavoro,  previo parere dei
          consigli provinciali.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  ventesimo  comma  dell'art.  14  della  legge  n.
          887/1984  (Legge  finanziaria 1985) prevede che il Ministro
          di  grazia  e  giustizia  approvi  le  modificazioni  delle
          tariffe  proposte dagli ordini professionali, previo parere
          del Comitato interministeriale dei prezzi.