(Allegato-art. 12)
                              Art. 12.
                         Anticipi ed acconti
   1. Il consulente del lavoro ha diritto di chiedere anticipi per le
spese  prevedibili  ed  adeguati  acconti  sulle  indennita'  e sugli
onorari, con riguardo alla durata  ed  all'importanza  dell'incarico.
Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il consulente
del   lavoro   ha   facolta'   di  rinunziare  all'incarico,  dandone
comunicazione scritta al cliente  mediante  lettera  raccomandata  da
inviare non prima di quindici giorni dalla richiesta.