Art. 12. Anticipi ed acconti 1. Il consulente del lavoro ha diritto di chiedere anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti sulle indennita' e sugli onorari, con riguardo alla durata ed all'importanza dell'incarico. Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il consulente del lavoro ha facolta' di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta al cliente mediante lettera raccomandata da inviare non prima di quindici giorni dalla richiesta.