(Allegato-art. 13)
                              Art. 13.
               Collaboratori del consulente del lavoro
   1. Quando il consulente del lavoro, nell'esecuzione dell'incarico,
si   avvale,   sotto  la  propria  direzione  e  responsabilita',  di
collaboratori, sostituti o ausiliari di cui all'art. 2232 del  codice
civile,  le  prestazioni  di  questi  sono  remunerate come se svolte
direttamente dallo stesso, salvo che non  sia  diversamente  disposto
nella presente tariffa.