Art. 16. Termine di pagamento delle parcelle 1. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruita', in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria, cosi' come fissato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.