(Allegato-art. 16)
                              Art. 16.
                 Termine di pagamento delle parcelle
   1.  Trascorsi  tre  mesi  dall'invio  della  parcella senza che la
stessa sia stata contestata nella  congruita',  in  caso  di  mancato
pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la
rivalutazione  monetaria,  cosi'  come  fissato dalla legge 11 agosto
1973, n. 533.