(Allegato-art. 19)
                              Art. 19.
                              S p e s e
   1.  E'  dovuto  al  consulente  del lavoro il rimborso delle spese
sostenute per l'adempimento dell'incarico  e  risultanti,  in  quanto
possibile,   da   apposita   documentazione.   Sono   in  particolare
riconosciute le seguenti spese:
     a) di scrittura a mano ed a macchina:
     1) per ogni facciata dell'originale  . . . . . . .    lire 1.000
     2) per ogni facciata di ciascuna copia e/o
fotocopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    lire   350
     b) di viaggio: per trasferimenti fuori della sede dello  studio,
il  rimborso  delle  spese  del  servizio  pubblico di trasporto, con
diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo privato, con diritto
al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla  tariffa  ACI,
con  la  maggiorazione,  in  tutti  e  due i casi, del 30 per cento a
titolo di rimborso delle spese accessorie;
     c)  di  soggiorno:  il  rimborso  delle   spese   di   soggiorno
(pernottamento  e  vitto) e' dovuto in base alla tariffa dell'albergo
di prima  categoria,  con  l'aumento  del  15  per  cento  per  spese
accessorie.  E'  altresi'  dovuto  il  rimborso  delle spese postali,
telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; gli stessi criteri sono
applicati per il rimborso delle  spese  sostenute  per  l'adempimento
dell'incarico  da  parte di collaboratori, sostituti ed ausiliari del
consulente del lavoro;
     d) generali di studio: le spese generali di studio  e  le  spese
comunque  non esattamente quantificabili sono rimborsate nella misura
del 15 per cento degli onorari e delle indennita' dovute.