Art. 19. S p e s e 1. E' dovuto al consulente del lavoro il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e risultanti, in quanto possibile, da apposita documentazione. Sono in particolare riconosciute le seguenti spese: a) di scrittura a mano ed a macchina: 1) per ogni facciata dell'originale . . . . . . . lire 1.000 2) per ogni facciata di ciascuna copia e/o fotocopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 350 b) di viaggio: per trasferimenti fuori della sede dello studio, il rimborso delle spese del servizio pubblico di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI, con la maggiorazione, in tutti e due i casi, del 30 per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie; c) di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) e' dovuto in base alla tariffa dell'albergo di prima categoria, con l'aumento del 15 per cento per spese accessorie. E' altresi' dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di collaboratori, sostituti ed ausiliari del consulente del lavoro; d) generali di studio: le spese generali di studio e le spese comunque non esattamente quantificabili sono rimborsate nella misura del 15 per cento degli onorari e delle indennita' dovute.