(Allegato-art. 4)
                               Art. 4.
                         Aumenti e riduzioni
   1.  Gli  onorari  e  le  indennita' per prestazioni di eccezionale
importanza,  complessita',  difficolta'  ed  urgenza  possono  essere
aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi accordi stipulati col
cliente in forma scritta.