(Allegato-art. 7)
                               Art. 7.
          Valore delle prestazioni - Applicazione analogica
   1.  Il  valore  della  prestazione e' commisurato a quello del suo
oggetto. Se il valore non e'  determinabile,  si  applica  la  misura
prevista  per  ciascuna  prestazione  dalla  presente  tariffa. Se la
prestazione non e' espressamente prevista da nessuna  delle  presenti
disposizioni e dalle voci della tariffa, gli onorari sono determinati
con  riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni
simili o analoghe. Qualora, in quest'ultimo caso,  vi  sia  manifesta
sproporzione  tra la prestazione e l'onorario previsto nella presente
tariffa, l'onorario dovuto potra' essere determinato  con  criteri  e
misure  di  equita', su conforme parere del consiglio provinciale dei
consulenti del lavoro competente per territorio.