Art. 7. Valore delle prestazioni - Applicazione analogica 1. Il valore della prestazione e' commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non e' determinabile, si applica la misura prevista per ciascuna prestazione dalla presente tariffa. Se la prestazione non e' espressamente prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci della tariffa, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe. Qualora, in quest'ultimo caso, vi sia manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nella presente tariffa, l'onorario dovuto potra' essere determinato con criteri e misure di equita', su conforme parere del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio.