(Allegato-art. 9)
                               Art. 9.
                    Pluralita' di professionisti
   1.   Quando   un   incarico   e'   affidato   ad  un  collegio  di
professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per  l'opera
prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza.
   2.  Se  il  collegio  e' composto esclusivamente da consulenti del
lavoro, l'onorario complessivo e' costituito dall'onorario  spettante
ad  un  singolo  professionista,  aumentato del 50 per cento per ogni
componente del collegio, oltre le spese e le  indennita'  a  ciascuno
spettanti.
   3. L'onorario cosi' determinato e' ripartito in parti uguali tra i
componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.