Art. 9. Pluralita' di professionisti 1. Quando un incarico e' affidato ad un collegio di professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza. 2. Se il collegio e' composto esclusivamente da consulenti del lavoro, l'onorario complessivo e' costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista, aumentato del 50 per cento per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennita' a ciascuno spettanti. 3. L'onorario cosi' determinato e' ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.