ARTICOLO J.11 1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138 da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunita' europea sono applicabili alle disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune sono a carico del bilancio delle Comunita' europee. Il Consiglio puo' altresi': - decidere all'unanimita' che le spese operative dovute all'attuazione di dette misure siano a carico del bilancio della Comunita' europea; in tal caso si applica la procedura di bilancio prevista dal trattato che istituisce la Comunita' europea; - o costatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.