(Trattato - art. J.11)
                            ARTICOLO J.11 
    1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138 da  139  a  142,
146, 147, da 150 a  153,  da  157  a  163  e  217  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea sono  applicabili  alle  disposizioni
relative ai settori di cui al presente Titolo. 
    2. Le spese amministrative che le  istituzioni  devono  sostenere
per le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza 
comune sono a carico del bilancio delle Comunita' europee. 
   Il Consiglio puo' altresi': 
    -  decidere  all'unanimita'  che  le   spese   operative   dovute
all'attuazione di dette misure siano  a  carico  del  bilancio  della
Comunita' europea; in tal caso si applica la procedura di bilancio 
prevista dal trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    - o costatare che tali spese devono essere a carico  degli  Stati
membri,  eventualmente  secondo  un  criterio  di   ripartizione   da
stabilirsi.