(Trattato - art. J.1)
                            ARTICOLO J.1. 
    1. L'Unione e i suoi Stati membri  stabiliscono  ed  attuano  una
politica estera e di sicurezza comune disciplinata dalle disposizioni
del presente Titolo ed estesa a tutti i settori della politica estera
e di sicurezza. 
    2. Gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune sono
i seguenti: 
    - difesa  dei  valori  comuni,  degli  interessi  fondamentali  e
dell'indipendenza dell'Unione; 
    - rafforzamento della sicurezza  dell'Unione  e  dei  suoi  Stati
membri in tutte le sue forme; 
    -  mantenimento  della  pace  e  rafforzamento  della   sicurezza
internazionale, conformemente ai principi della Carta  delle  Nazioni
Unite, nonche' ai  principi  dell'Atto  finale  di  Helsinki  e  agli
obiettivi della Carta di Parigi; 
    - promozione della cooperazione internazionale; 
    - sviluppo e consolidamento della democrazia  e  dello  Stato  di
diritto, nonche' rispetto dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali. 
    3. L'Unione persegue tali obiettivi: 
    - instaurando una cooperazione sistematica tra gli  Stati  membri
per la condotta della loro politica, conformemente alle  disposizioni
dell'articolo J.2; 
    - realizzando gradualmente,  in  conformita'  delle  disposizioni
dell'articolo J.3, azioni comuni nei settori in cui gli Stati  membri
abbiano in comune interessi rilevanti. 
    4. Gli Stati membri sostengono attivamente  e  senza  riserve  la
politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di  lealta'
e di solidarieta' reciproca. Essi si astengono  da  qualsiasi  azione
contraria agli interessi dell'Unione  o  tale  da  nuocere  alla  sua
efficacia come elemento di coesione nelle  relazioni  internazionali.
Il Consiglio provvede affinche' detti principi siano rispettati.