(Trattato - art. J.2)
                            ARTICOLO J.2 
    1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e  si  concertano
in sede di Consiglio in merito  a  qualsiasi  questione  di  politica
estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che la loro
influenza combinata si eserciti nel modo piu' efficace attraverso  la
convergenza delle loro azioni. 
    2.  Ogniqualvolta  che  lo  ritenga  necessario,   il   Consiglio
definisce una posizione comune. 
   Gli Stati membri provvedono affinche' le loro politiche  nazionali
siano conformi alle posizioni comuni. 
    3.  Gli  Stati  membri  coordinano  la   propria   azione   nelle
organizzazioni  internazionali   e   in   occasione   di   conferenze
internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni. 
   Nelle organizzazioni internazionali e in occasione  di  conferenze
internazionali alle quali non tutti  gli  Stati  membri  partecipano,
quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.