(Trattato - art. J.3)
                            ARTICOLO J.3 
   La  procedura  per  adottare  un'azione  comune  nei  settori  che
rientrano nella politica estera e di sicurezza e' la seguente: 
    1) In base ad orientamenti generali  del  Consiglio  europeo,  il
Consiglio decide che una questione forma oggetto di un'azione comune. 
   Il Consiglio, quando adotta il principio di un'azione  comune,  ne
fissa la portata precisa, gli obiettivi generali  e  particolari  che
l'Unione si prefigge nella realizzazione di detta azione,  nonche'  i
mezzi, le procedure,  le  condizioni  e,  se  necessario,  la  durata
applicabili alla sua attuazione. 
    2) Nell'adottare l'azione comune e  in  qualsiasi  fase  del  suo
svolgimento, il Consiglio definisce le  questioni  per  le  quali  le
decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata. 
   Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono  la  maggioranza
qualificata in applicazione del primo comma, ai voti  dei  membri  e'
attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148,  paragrafo  2,
del trattato che istituisce la Comunita' europea e  le  deliberazioni
sono valide  se  hanno  raccolto  almeno  cinquantaquattro  voti  che
esprimano il voto favorevole di almeno otto membri. 
    3) Se si produce un cambiamento di circostanze che ha  una  netta
incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il  Consiglio
rivede i principi e  gli  obiettivi  di  detta  azione  e  adotta  le
decisioni  necessarie.  L'azione  comune  resta  valida  sinche'   il
Consiglio non abbia deliberato. 
    4) Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle  loro  prese
di posizione e nella condotta della loro azione. 
    5) Qualsiasi presa di posizione o azione  nazionale  prevista  in
applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione  entro
termini che permettano, se necessario, una concertazione  preliminare
in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non  e'
applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale
delle decisioni del Consiglio. 
    6) In caso di assoluta necessita' connessa con l'evoluzione della
situazione e in mancanza di una decisione del  Consiglio,  gli  Stati
membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto  conto
degli obiettivi generali dell'azione  comune.  Lo  Stato  membro  che
prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 
    7)  In  caso  di  difficolta'  rilevanti   nell'applicazione   di
un'azione comune, uno  Stato  membro  ne  investe  il  Consiglio  che
delibera al riguardo  e  ricerca  le  soluzioni  appropriate.  Queste
ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi  dell'azione
ne' nuocere alla sua efficacia.