(Trattato - art. J.4)
                            ARTICOLO J.4 
    1. La politica estera e di sicurezza comune  comprende  tutte  le
questioni relative alla sicurezza dell'Unione europea,  ivi  compresa
la definizione a termine  di  una  politica  di  difesa  comune,  che
potrebbe successivamente condurre a una difesa comune. 
    2. L'Unione chiede all'Unione dell'Europa occidentale (UEO),  che
fa parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea, di  elaborare
e di porre in essere le decisioni  e  le  azioni  dell'Unione  aventi
implicazioni nel settore della difesa. Il Consiglio adotta, d'intesa 
con le istituzioni dell'UEO, le necessarie modalita' pratiche. 
    3. Le questioni aventi implicazioni nel settore della difesa  che
sono disciplinate dal presente articolo non sono soggette alle proce-
dure di cui all'articolo J.3. 
    4. La politica dell'Unione ai sensi  del  presente  articolo  non
pregiudica il carattere specifico della politica di  sicurezza  e  di
difesa di taluni Stati membri, rispetta gli  obblighi  derivanti  per
alcuni Stati membri  dal  trattato  dell'Atlantico  del  Nord  ed  e'
compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune  adottata
in questo ambito. 
    5. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo
di una piu' stretta cooperazione  fra  due  o  piu'  Stati  membri  a
livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e  dell'Alleanza  atlantica,
purche' detta cooperazione non contravvenga  a  quella  prevista  dal
presente Titolo ne' la ostacoli. 
    6. Per promuovere il conseguimento  dell'obiettivo  del  presente
trattato  e  tenuto  conto  della  scadenza  del   1998   nell'ambito
dell'articolo XII del trattato  di  Bruxelles,  le  disposizioni  del
presente   articolo   potranno   essere   rivedute,   come   previsto
all'articolo N, paragrafo 2, in base a una relazione che il Consiglio
presentera' al Consiglio europeo nel 1996, contenente una valutazione
dei  progressi  attuati  e  dell'esperienza  acquisita  sino  a  quel
momento.