ARTICOLO J.6 Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonche' le loro rappresentanze presso le organizzazioni internzionali, si concertano per garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio. Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunita' europea.