(Trattato - art. J.6)
                            ARTICOLO J.6 
   Le missioni diplomatiche e  consolari  degli  Stati  membri  e  le
delegazioni della Commissione nei  paesi  terzi  e  nelle  conferenze
internazionali,   nonche'   le   loro   rappresentanze   presso    le
organizzazioni internzionali, si concertano per garantire il rispetto
e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni  adottate
dal Consiglio. 
   Esse intensificano la loro cooperazione  procedendo  a  scambi  di
informazioni e a valutazioni  comuni  e  contribuendo  all'attuazione
delle disposizioni previste dall'articolo 8 C del trattato che 
istituisce la Comunita' europea.