ARTICOLO K.9 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, puo' decidere di rendere applicabile l'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunita' europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), decidendo nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.