(Trattato - art. K.9)
                            ARTICOLO K.9 
    Il Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  su  iniziativa  della
Commissione  o  di  uno  Stato  membro,  puo'  decidere  di   rendere
applicabile l'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunita'
europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall'articolo K.1,
punti da 1) a 6), decidendo nel contempo le  relative  condizioni  di
voto. Esso raccomanda agli Stati membri di  adottare  tale  decisione
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.