(Trattato - art. K.2)
                            ARTICOLO K.2 
    1) I settori contemplati dall'articolo K.1 vengono  trattati  nel
rispetto della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati  del  28
luglio 1951, tenendo conto della  protezione  che  gli  Stati  membri
concedono alle persone perseguitate per motivi politici. 
    2)   Il   presente   Titolo   non   osta   all'esercizio    delle
responsabilita' incombenti agli  Stati  membri  per  il  mantenimento
dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.