(Trattato - art. K.4)
                            ARTICOLO K.4 
    1. E' istituito un Comitato di  coordinamento  composto  di  alti
funzionari che, oltre a svolgere un ruolo  di  coordinamento,  ha  il
compito: 
    -  di  formulare  pareri  per  il  Consiglio,  a   richiesta   di
quest'ultimo o di propria iniziativa; 
    - di contribuire, fatto salvo l'articolo  151  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea, alla  preparazione  dei  lavori  del
Consiglio  nei  settori  contemplati  dall'articolo   K.1   e,   alle
condizioni di cui all'articolo 100 D del trattato che  istituisce  la
Comunita' europea, nei settori contemplati  dall'articolo  100  C  di
detto trattato. 
    2. La Commissione e' pienamente associata ai lavori  nei  settori
di cui al presente titolo. 
    3. Il  Consiglio  delibera  all'unanimita',  tranne  che  per  le
questioni di procedura e  tranne  nei  casi  in  cui  l'articolo  K.3
preveda espressamente una regola di voto diversa. 
    Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la  maggioranza
qualificata,  ai  voti  dei  membri  e'  attribuita  la  ponderazione
prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunita' europea e le deliberazioni sono valide  se  hanno  ottenuto
almeno cinquantaquattro voti  favorevoli,  espressi  da  almeno  otto
membri.