ARTICOLO K.4 1. E' istituito un Comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito: - di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa; - di contribuire, fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunita' europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo K.1 e, alle condizioni di cui all'articolo 100 D del trattato che istituisce la Comunita' europea, nei settori contemplati dall'articolo 100 C di detto trattato. 2. La Commissione e' pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo. 3. Il Consiglio delibera all'unanimita', tranne che per le questioni di procedura e tranne nei casi in cui l'articolo K.3 preveda espressamente una regola di voto diversa. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno cinquantaquattro voti favorevoli, espressi da almeno otto membri.