(Trattato - art. K8)
                            ARTICOLO K.8 
    1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139  a  142,
146, 147, da 150 a  153,  da  157  a  163  e  217  del  trattato  che
istituisce  la  Comunita'  europea  si  applicano  alle  disposizioni
concernenti i settori di cui al presente Titolo. 
    2. Le spese amministrative che le  istituzioni  devono  sostenere
per le disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo 
sono a carico del bilancio delle Comunita' europee. 
    Il Consiglio puo' altresi': 
    -  decidere  all'unanimita'  che  le   spese   operative   dovute
all'attuazione di dette disposizioni  siano  a  carico  del  bilancio
delle Comunita' europee; in tal caso si applica la procedura di 
bilancio prevista dal trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    - o constatare che tali spese devono essere a carico degli  Stati
membri,  eventualmente  secondo  un  criterio  di   ripartizione   da
stabilirsi.