(Trattato - art. N)
                             ARTICOLO N 
    1. Il Governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione  possono
sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare  i  trattati  su
cui e' fondata l'Unione. 
    Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento  europeo
e, se del  caso,  la  Commissione,  esprima  parere  favorevole  alla
convocazione di una conferenza dei Rappresentanti dei  Governi  degli
Stati membri, questa e' convocata dal Presidente del  Consiglio  allo
scopo di stabilire di comune accordo le  modifiche  da  apportare  ai
suddetti trattati. In caso di  modifiche  istituzionali  nel  settore
monetario viene consultata anche la Banca centrale europea. 
    Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati
da tutti gli Stati membri conformemente alle  loro  rispettive  norme
costituzionali. 
    2. Una conferenza dei  Rappresentanti  dei  Governi  degli  Stati
membri sara' convocata nel 1996  per  esaminare,  conformemente  agli
obiettivi stabiliti negli articoli A e B delle  disposizioni  comuni,
le disposizioni del presente trattato per le quali  e'  prevista  una
revisione.