(Trattato - art. O)
                             ARTICOLO O 
    Ogni  Stato  europeo   puo'   domandare   di   diventare   membro
dell'Unione. Esso trasmette  la  sua  domanda  al  Consiglio  che  si
pronuncia all'unanimita' , previa consultazione della  Commissione  e
previo parere conforme del Parlamento europeo,  che  si  pronuncia  a
maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. 
    Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati  su
cui e' fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un
accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo  e'
sottoposto a ratifica da tutti  gli  Stati  contraenti  conformemente
alle loro rispettive norme costituzionali.