(Trattato - art. R)
                             ARTICOLO R 
    1.  Il  presente  trattato  sara'  ratificato  dalle  Alte  Parti
Contraenti conformemente alle loro rispettive  norme  costituzionali.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo  della
Repubblica italiana. 
    2. Il presente trattato entrera' in vigore il 1° gennaio 1993, se
tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti,
il primo giorno  del  mese  successivo  all'avvenuto  deposito  dello
strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che  procedera'
per ultimo a tale formalita'.