(Trattato - art. E)
                             ARTICOLO E 
   Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte  di
giustizia esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e  ai  fini
previsti,  da  un  lato,  dalle   disposizioni   dei   trattati   che
istituiscono le Comunita' europee,  nonche'  dalle  disposizioni  dei
successivi trattati e atti recanti  modifiche  o  integrazioni  delle
stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.