(Trattato - art. F)
                             ARTICOLO F 
    1. L'Unione rispetta l'identita' nazionale dei suoi Stati membri,
i cui sistemi di governo si fondano sui principi democratici. 
    2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono  garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il  4  novembre  1950,  e
quali risultano dalle tradizioni costituzionali  comuni  degli  Stati
membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. 
    3. L'Unione si dota dei mezzi necessari  per  conseguire  i  suoi
obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.