ARTICOLO G Il trattato che istituisce la Comunita' economica europea e' modificato conformemente alle disposizioni del presente articolo al fine di creare una Comunita' europea. A. In tutto il trattato: 1) L'espressione "Comunita' economica europea" e' sostituita dall'espressione "Comunita' europea". B. Nella Parte prima: "Principi": 2) Il testo dell'articolo 2 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 2 La Comunita' ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3A, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attivita' economiche nell'insieme della Comunita', una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramente del tenore e della qualita' della vita, la coesione economica e sociale e la solidarieta' tra gli Stati membri". 3) Il testo dell'articolo 3 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 3 Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunita' comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: a) l'abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; b) una politica commerciale comune; c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone nel mercato interno, come previsto dall'articolo 100 C; e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca; f) una politica comune nel settore dei trasporti; g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune; i) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo; j) il rafforzamento della coesione economica e sociale; k) una politica nel settore dell'ambiente; l) il rafforzamento della competitivita' dell'industria comunitaria; m) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico; n) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee; o) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute; p) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualita' e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri; q) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo; r) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale; s) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori; t) misure in materia di energia, protezione civile e turismo." 4) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 3A 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunita' comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che e' fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le proce- dure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comportera' l'introduzione di una moneta unica, l'ECU, nonche' la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilita' dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunita' conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunita' implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonche' bilancia dei pagamenti sostenibile." 5) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 3 B La Comunita' agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunita' interviene, secondo il principio della sussidiarieta', soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunita' non va al di la' di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato." 6) Il testo dell'articolo 4 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 4 1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da: - un PARLAMENTO EUROPEO; - un CONSIGLIO - una COMMISSIONE; - una CORTE DI GIUSTIZIA; - una CORTE DEI CONTI. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive." 7) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 4 A Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato "statuto del SEBC") allegati al trattato stesso. ARTICOLO 4 B E' istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo." 8) L'articolo 6 e' abrogato e l'articolo 7 diventa l'articolo 6. Il testo del secondo paragrafo e' sostituito dal testo seguente: "Il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C, puo' stabilire tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni." 9) Gli articoli 8, 8A, 8B e 8C diventano rispettivamente gli articoli 7, 7A, 7B e 7C. C. E' inserita la Parte seguente: "PARTE SECONDA CITTADINANZA DELL'UNIONE ARTICOLO 8 1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato. ARTICOLO 8 A 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. 2. Il Consiglio puo' adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo. ARTICOLO 8 B 1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non e' cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sara' esercitato con riserva delle modalita' che il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovra' adottare entro il 31 dicembre 1994; tali modalita' possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 3, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non e' cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sara' esercitato con riserva delle modalita' che il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovra' adottare entro il 31 dicembre 1993; tali modalita' possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. ARTICOLO 8 C Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non e' rappresentato, della tutela da parte delle autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. ARTICOLO 8 D Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 138 D. Ogni cittadino dell'Unione puo' rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 138 E. ARTICOLO 8 E La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 1993 e in seguito ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente Parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione. Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente Parte, di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali." D. Le Parti seconda e terza sono riunite sotto il seguente Titolo: "PARTE TERZA POLITICHE DELLA COMUNITA'" e in questa Parte: 10) Il testo dell'articolo 49, prima frase, e' sostituito dal testo seguente: "Fin dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale e' definita dall'articolo 48, in particolare:" 11) Il testo dell'articolo 54, paragrafo 2, e' sostituito dal testo seguente: "2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della liberta' di stabilimento in una determinata attivita', il Consiglio, in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive." 12) Il testo dell'articolo 56, paragrafo 2, e' sostituito dal testo seguente: "2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo." 13) Il testo dell'articolo 57 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 57 1. Al fine di agevolare l'accesso alle attivita' non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. 2. In ordine alle stesse finalita', il Consiglio stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attivita' non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B. 3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sara' subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri." 14) Il titolo del Capo 4 e' sostituito dal titolo seguente: "CAPO 4: CAPITALI E PAGAMENTI" 15) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 73 A A decorrere dal 1° gennaio 1994 gli articoli da 67 a 73 sono sostituiti dagli articoli da 73 B a 73 G. ARTICOLO 73 B 1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonche' tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonche' tra Stati membri e paesi terzi. ARTICOLO 73 C 1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 B lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtu' delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprieta' immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. 2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri Capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprieta' immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. E' richiesta l'unanimita' per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti. ARTICOLO 73 D 1. Le disposizioni dell'articolo 73 B non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 2. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano l'applicabilita' di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato. 3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 73 B. ARTICOLO 73 E In deroga all'articolo 73 B, gli Stati membri che beneficiano alla data del 31 dicembre 1993 di una deroga sulla base del diritto comunitario vigente sono autorizzati a mantenere, al piu' tardi fino al 31 dicembre 1995, le restrizioni ai movimenti di capitali consentite dalle deroghe in questione vigenti alla prima data. ARTICOLO 73 F Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficolta' gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, puo' prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi. ARTICOLO 73 G 1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 228 A, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunita', il Consiglio, in conformita' della procedura di cui all'articolo 228 A, puo' adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti. 2. Fatto salvo l'articolo 224 e fintantoche' il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro puo', per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al piu' tardi alla data di entrata in vigore delle medesime. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio. ARTICOLO 73 H Fino al 1° gennaio 1994 si applicano le seguenti disposizioni: 1) Ciascuno Stato membro si impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone e' liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente trattato. Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui cio' sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti. 2) Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni del presente Capo concernenti l'abolizione delle restrizioni quantitative e la liberalizzazione dei servizi. 3) Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del presente trattato. La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, sempreche' non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dalle altre disposizioni del presente Capo. 4) Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente trattato." 16) Il testo dell'articolo 75 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 75 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabilisce: a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri; b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; d) ogni altra utile disposizione. 2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono stabilite durante il periodo transitorio. 3. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessita' di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune." 17) Nella Parte terza, il titolo del Titolo I e' sostituito dal titolo seguente: "TITOLO V Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalita' e sul ravvicinamento delle legislazioni" 18) All'articolo 92, paragrafo 3: - e' inserita la seguente lettera: "d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune." - l'attuale lettera d) diventa lettera e). 19) Il testo dell'articolo 94 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 94 Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonche' le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura." 20) Il testo dell'articolo 99 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 99 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 7 A." 21) Il testo dell'articolo 100 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 100 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune." 22) Il testo dell'articolo 100 A, paragrafo 1, e' sostituito dal testo seguente: "1. In deroga all'articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 7 A. Il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno." 23) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 100 C 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. 2. Tuttavia, nel caso in cui una situazione di emergenza insorta in un paese terzo minacci un improvviso afflusso nella Comunita' di cittadini di detto paese, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, puo' imporre, per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo del visto per i cittadini provenienti dal paese in questione. L'obbligo del visto fissato ai sensi del presente paragrafo puo' essere prorogato secondo la procedura di cui al paragrafo 1. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito alle decisioni di cui al paragrafo 1. Anteriormente a tale data il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti. 4. Nei settori di cui al presente articolo, la Commissione e' tenuta ad esaminare qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinche' essa sottoponga una proposta al Consiglio. 5. Il presente articolo non osta all'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ad altre materie se cosi' e' deciso ai sensi dell'articolo K.9 delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e secondo le condizioni di voto nel contempo fissate. 7. Le disposizioni delle convenzioni in vigore fra gli Stati membri che disciplinano materie contemplate nel presente articolo restano in vigore fintantoche' il loro contenuto non sara' stato sostituito da direttive o da misure adottate in virtu' del presente articolo." 24) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 100 D Il Comitato di coordinamento di Alti funzionari, istituito dall'articolo K.4 del trattato sull'Unione europea contribuisce, fatto salvo l'articolo 151, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori di cui all'articolo 100 C." 25) Il testo del Titolo II, Capi 1, 2 e 3, e' sostituito dal testo seguente: "TITOLO VI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA CAPO 1 POLITICA ECONOMICA ARTICOLO 102 A Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunita' definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunita' agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 3 A. ARTICOLO 103 1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 A. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunita', e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunita'. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione. 3. Al fine di garantire un piu' stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunita', nonche' la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonche' tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie. 4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, puo' rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. Il Presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il Presidente del Consiglio puo' essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo. 5. Il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C, puo' adottare le modalita' della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4. ARTICOLO 103 A 1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' decidere all'unanimita' in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficolta' nell'approvvigionamento di determinati prodotti. 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficolta' o sia seriamente minacciato da gravi difficolta' a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' concedere a deter- minate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Qualora le gravi difficolta' siano provocate da calamita' naturali, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa. ARTICOLO 104 1. E' vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle Banche centrali degli Stati membri (in appresso denomi- nate "Banche centrali nazionali"), a istituzioni o organi della Comunita', alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, cosi' come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE e delle Banche centrali nazionali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprieta' pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidita' da parte delle Banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati. ARTICOLO 104 A 1. E' vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunita', alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie. 2. Anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C, precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1. ARTICOLO 104 B 1. La Comunita' non risponde ne' si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili ne' subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. 2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C, puo' precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 104 e al presente articolo. ARTICOLO 104 C 1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entita' del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformita' alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che - il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento; - oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato. 3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione puo' inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. 4. Il Comitato previsto dall'articolo 109 C formula un parere in merito alla relazione della Commissione. 5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. 7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche. 8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, puo' rendere pubbliche dette raccomandazioni. 9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo puo' decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione. In tal caso il Consiglio puo' chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione. 10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 169 e 170 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo. 11. Fintantoche' uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformita' del paragrafo 9, il Consiglio puo' decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o piu' delle seguenti misure: - chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli; - invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione; - richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunita', fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto; - infliggere ammende di entita' adeguata. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate. 12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste piu' un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione. 13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione. 14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo. Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalita' e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo. CAPO 2 POLITICA MONETARIA ARTICOLO 105 1. L'obiettivo principale del SEBC e' il mantenimento della stabilita' dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunita' al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunita' definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformita' del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 3 A. 2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti: - definire e attuare la politica monetaria della Comunita'; - svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 109; - detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; - promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 3. Il paragrafo 2, terzo trattino non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei Governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera. 4. La BCE viene consultata: - in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze; - dalle autorita' nazionali, sui progetti di disposizioni legis- lative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6. La BCE puo' formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorita' nazionali su questioni che rientrino nelle sue competenze. 5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorita' per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilita' del sistema finanziario. 6. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonche' previo parere conforme del Parlamento europeo, puo' affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese d'assicurazione. ARTICOLO 105 A 1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunita'. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunita'. 2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione delle BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione della BCE, puo' adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunita'. ARTICOLO 106 1. Il SEBC e' composto dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali. 2. La BCE ha personalita' giuridica. 3. Il SEBC e' retto dagli organi decisionali della BCE che sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. 4. Lo statuto del SEBC e' definito nel protocollo allegato al presente trattato. 5. Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimita' su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi e' necessario il parere conforme del Parlamento europeo. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4, 34.3 dello statuto del SEBC. ARTICOLO 107 Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo Statuto del SEBC, ne' la BCE ne' una Banca centrale nazionale ne' un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri ne' da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonche' i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti. ARTICOLO 108 Ciascuno Stato membro assicura che, al piu' tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sara' compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC. ARTICOLO 108 A 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformita' delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC: - stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 106, paragrafo 6; - prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtu' del presente trattato e dallo statuto del SEBC; - formula raccomandazioni o pareri. 2. Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. La decisione e' obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Gli articoli 190, 191 e 192 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE. La BCE puo' decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri. 3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformita' della procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalita' di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. ARTICOLO 109 1. In deroga all'articolo 228, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilita' dei prezzi puo', previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalita' da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ECU nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, puo' adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ECU all'interno del sistena dei tassi di cambio. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ECU. 2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o piu' valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, puo' formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilita' dei prezzi. 3. In deroga all'articolo 228, qualora accordi in materia di re- gime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunita' con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalita' per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalita' devono assicurare che la Comunita' esprima una posizione unica. La Commissione e' associata a pieno titolo ai negoziati. Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunita', per la BCE e per gli Stati membri. 4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunita' sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonche', deliberando all'unanimita', in merito alla sua rappresentanza in conformita' della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 103 e 105. 5. Senza pregiudizio della competenza della Comunita' e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali. CAPO 3 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI ARTICOLO 109 A 1. Il Consiglio direttivo della BCE comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonche' i Governatori delle Banche centrali nazionali. 2. a) Il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il Vicepresidente e quattro altri membri. b) Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non e' rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del Comitato esecutivo. ARTICOLO 109 B 1. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE. Il Presidente del Consiglio puo' sottoporre una mozione alla delibera del Consiglio direttivo della BCE. 2. Il Presidente della BCE e' invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC. 3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonche' al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attivita' del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il Presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che puo' procedere su questa base ad un dibattito generale. Il Presidente della BCE e gli altri membri del Comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo. ARTICOLO 109 C 1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, e' istituito un Comitato monetario a carattere consultivo. Il Comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti: - seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunita', nonche' il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione; - formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni; - fatto salvo l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 73 F, 73 G, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B, 104 C, 109 E paragrafo 2, 109 F paragrafo 6, 109 H, 109 I, 109 J paragrafo 2, e 109 K paragrafo 1; - esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la liberta' dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il Comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario. 2. All'inizio della terza fase verra' istituito un Comitato economico e finanziario. Il Comitato monetario di cui al paragrafo 1 sara' sciolto. Il Comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti: - formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni; - seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunita' e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali; - fatto salvo l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 73 F, 73 G, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B, 104 C, 105 paragrafo 6, 105 A paragrafo 2, 106 paragrafi 5 e 6, 109, 109 H, 109 I paragrafi 2 e 3, 109 K paragrafo 2, 109 L paragrafi 4 e 5, nonche' svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio; - esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la liberta' dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il Comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. Gli Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non piu' di due membri del Comitato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e del Comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del Comitato economico e finanziario. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione. 4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoche' sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli 109 K e 109 L, il Comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonche' il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione. ARTICOLO 109 D Per questioni che rientrano nel campo di applicazine degli articoli 103 paragrafo 4, 104 C, eccettuato il paragrafo 14, 109, 109 J, 109 K e 109 L, paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio. CAPO 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ARTICOLO 109 E 1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1° gennaio 1994 2. Prima di tale data: a) ciascuno Stato membro: - adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo 73 B, fatto salvo l'articolo 73 E, nonche' agli articoli 104 e 104 A, paragrafo 1; - adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilita' dei prezzi e la solidita' delle finanze pubbliche; b) il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilita' dei prezzi e la solidita' delle finanze pubbliche, nonche' i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno. 3. Gli articoli 104, 104 A paragrafo 1, 104 B paragrafo 1 e 104 C, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase. Gli articoli 103 A paragrafo 2, 104 C, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 105 A, 107, 109, 109 A, 109 B e 109 C, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase. 4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi. 5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 108. ARTICOLO 109 F 1. A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attivita' l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato IME); esso ha personalita' giuridica e viene diretto e gestito da un Consiglio composto di un Presidente e dei Governatori delle Banche centrali nazionali, fra i quali sara' scelto il Vicepresidente. Il Presidente viene nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione, secondo i casi, del Comitato dei Governatori delle Banche centrali nazionali della Comunita' europea (in appresso denominato "Comitato dei Governatori"), o del Consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Presidente e' scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati Presidente dell'IME. Il Consiglio dell'IME nomina il Vicepresidente. Lo statuto dell'IME e' definito nel protocollo allegato al presente trattato. Il Comitato dei Governatori delle Banche centrali degli Stati membri viene sciolto all'inizio della seconda fase. 2. L'IME: - rafforza la cooperazione tra le Banche centrali nazionali degli Stati membri; - rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilita' dei prezzi; - sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo; - procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle Banche centrali nazionali e riguardano la stabilita' degli istituti e dei mercati finanziari; - assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sara' sciolto; le relative modalita' sono esposte nello statuto dell'IME; - agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU. 3. Al fine di preparare la terza fase, l'IME: - prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase; - promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza; - prepara le norme per le operazioni che le Banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC; - promuove l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri; - esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU. Al piu' tardi il 31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perche' il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo quadro sara' sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinche' decida in proposito. 4. L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo Consiglio, puo': - formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica del cambio, nonche' sulle relative misure adottate in ciascuno Stato membro; - presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai Governi e al Consiglio sulle politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunita' e, in particolare, sul funzionamento del Sistema monetario europeo; - fare raccomandazioni alle autorita' monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria. 5. L'IME, deliberando all'unanimita', puo' decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni. 6. L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri nella sua competenza. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorita' degli Stati membri su ogni propostal di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza. 7. Il Consiglio, deliberando all 'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, puo' conferire all'IME altri compiti per la preparazione della terza fase. 8. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima dell'istituzione della BCE. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i riferimenti all'IME vanno intesi, prima del 1° gennaio 1994, come riferimenti al Comitato dei Governatori. 9. Nel corso della seconda fase, per "BCE" di cui agli articoli 173, 175, 176, 177, 180 e 215 si intende l'IME. ARTICOLO 109 G La composizione valutaria del paniere dell'ECU non sara' modificata. Dall'inizio della terza fase, il valore dell'ECU sara' fissato irrevocabilmente, in conformita' dell'articolo 109 L, paragrafo 4. ARTICOLO 109 H 1. In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o puo' intraprendere conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato. Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficolta' o minacce di difficolta' incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 109 C, il concorso reciproco e i metodi del caso. La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione. 2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalita'. Il concorso reciproco puo' assumere in particolare la forma di: a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere; b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficolta' mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi; c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi. 3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficolta' ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. Tale autorizzazione puo' essere revocata e le condizioni e modalita' modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. 4. Fatto salvo l'articolo 109 K, paragrafo 6, il presente articolo non e' piu' applicabile dall'inizio della terza fase. ARTICOLO 109 I 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 109 H paragrafo 2, lo Stato membro interessato puo' adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi. 2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al piu' tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione puo' proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 109 H. 3. Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario di cui all'articolo 109 C, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia. 4. Fatto salvo l'articolo 109 K paragrafo 6, il presente articolo non e' piu' applicabile dall'inizio della terza fase. ARTICOLO 109 J 1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilita' tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua Banca centrale, da un lato, e gli articolo 107 e 108 nonche' lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro: - il raggiungimento di un alto grado di stabilita' dei prezzi; questo risultera' da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilita' dei prezzi: - la sostenibilita' della situazione della finanza pubblica; questa risultera' dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6; - il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro; - i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilita' della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo. I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo. 2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta: - se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica; - se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica; esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo. 3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996: - decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica; - decide se sia opportuno che la Comunita' passi alla terza fase dell'Unione e, in caso affermativo, - stabilisce la data di inizio della terza fase. 4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sara' stata fissata, la terza fase iniziera' il 1° gennaio 1999. Anteriormente al 1 luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica. ARTICOLO 109 K 1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 109 J paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga". Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 109 J paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga". 2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformita' della procedura dell'articolo 109 J paragrafo 1. Pre- via consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 109 J paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione. 3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104 C, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 105 A, 108 A, 109, 109 A, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della sua Banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC e' oggetto del Capo IX dello statuto del SEBC. 4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 105 A, 108 A, 109 e 109 A, paragrafo 2, lettera b), per "Stati membri" si intende "Stati membri senza deroga". 5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 148 e 189 A, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 148, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimita' e' richiesta l'unanimita' di tali Stati membri. 6. Gli articoli 109 H e 109 I continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga. ARTICOLO 109 L 1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo 109 J paragrafo 3 o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1 luglio 1998: - il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 6; - i Governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformita' della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del Comitato esecutivo puo' essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 dello statuto del SEBC, ma in nessun caso puo' essere inferiore a quattro. Non appena e' stato nominato il Comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attivita' come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase. 2. Non appena e' stata istituita la BCE, essa, se necessario, as- sume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalita' sono definite nello statuto dell'IME. 3. Se e fintantoche' vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 3 del presente trattato, il Consiglio Generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sara' costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE. 4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimita' degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sara' quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per se' non modifica il valore esterno dell'ECU. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ECU come moneta unica di quegli Stati membri. 5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimita' degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ECU subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ECU come moneta unica nello Stato membro interessato. ARTICOLO 109 M 1. Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ECU. 2. A decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoche' uno Stato membro e' oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro." 26) Nella Parte terza, Titolo II, il titolo del Capo 4 e' sostituito dal titolo seguente: "TITOLO VII Politica commerciale comune" 27) L'articolo 111 e' abrogato. 28) Il testo dell'articolo 113 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 113 1. La politica commerciale comune e' fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonche' le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni. 2. La Commissione presenta al Consiglio proposte l'attuazione della politica commerciale comune. 3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. Le pertinenti disposizioni dell'articolo 228 sono applicabili. 4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata." 29) L'articolo 114 e' abrogato. 30) Il testo dell'articolo 115 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 115 Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparita' nelle misure stesse provochino difficolta' economiche in uno o piu' Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione puo' autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalita'. In caso d'urgenza gli Stati membri chiedono che la Commissione si pronunci al piu' presto al fine di autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi notificano agli altri Stati membri. La Commissione puo' decidere in qualsiasi momento che gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in questione. In ordine di priorita', devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune." 31) L'articolo 116 e' abrogato. 32) Nella Parte terza, il titolo del Titolo III e' sostituito dal titolo seguente: "TITOLO VIII Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventu'" 33) Il testo dell'articolo 118 A, paragrafo 2, primo comma e' sostituito dal testo seguente: "2. Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro." 34) Il testo dell'articolo 123 e' sostituito dal testo seguente: ARTICOLO 123 Per migliorare le possibilita' di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire cosi' al miglioramento del tenore di vita, e' istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunita' le possibilita' di occupazione e la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori, nonche' di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale." 35) Il testo dell'articolo 125 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 125 Il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo." 36) I testi degli articoli 126, 127 e 128 sono sostituiti dai testi seguenti: "CAPO 3 ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU' ARTICOLO 126 1. La Comunita' contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualita' incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilita' degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione, nonche' delle loro diversita' culturali e linguistiche. 2. L'azione della Comunita' e' intesa: - a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; - a favorire la mobilita' degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; - a promuovere la cooperazione tra gli istituti d'insegnamento; - a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; - a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attivita' socioeducative; - a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza. 3. La Comunita' e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta: - deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; - deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni. ARTICOLO 127 1. La Comunita' attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilita' di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. 2. L'azione della Comunita' e' intesa: - a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale; - a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro; - a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilita' degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani; - a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese; - a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 3. La Comunita' e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale. 4. Il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri." 37) E' inserito il testo seguente: "TITOLO IX Cultura ARTICOLO 128 1. La Comunita' contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversita' nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione della Comunita' e' intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; - conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; - scambi culturali non commerciali; - creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. La Comunita' e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. La Comunita' tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. 5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta: - deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimita' durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B; - deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, raccomandazioni." 38) I testi dei Titoli IV, V, VI e VII sono sostituiti dai testi seguenti: "TITOLO X Sanita' pubblica ARTICOLO 129 1. La Comunita' contribuisce a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenendone l'azione. L'azione della Comunita' si indirizza in primo luogo alla prevenzione delle malattie, segnatamente dei grandi flagelli, compresa la tossicodipendenza, favorendo la ricerca sulle loro cause e sulla loro propagazione, nonche' l'informazione e l'educazione in materia sanitaria. Le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunita'. 2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione puo' prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento. 3. La Comunita' e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanita' pubblica. 4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta: - deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; - deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni. TITOLO XI Protezione dei consumatori ARTICOLO 129 A 1. La Comunita' contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante: a) misure adottate in applicazione dell'articolo 100 A nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un'informazione adeguata. 2. Il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le azioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b). 3. Le azioni adottate in applicazione del paragrafo 2 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure di protezione piu' rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione. TITOLO XII Reti transeuropee ARTICOLO 129 B 1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 7 A e 130 A e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettivita' regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunita' concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. 2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della Comunita' mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti nazionali, nonche' l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessita' di collegare alle regioni centrali della Comunita' le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche. ARTICOLO 129 C 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 129 B, la Comunita': - stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorita' e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune; - intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilita' delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche; - puo' appoggiare gli sforzi finanziari degli Stati membri per progetti d'interesse comune finanziati dagli Stati membri e individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilita', garanzie di prestito o abbuoni d'interesse; la Comunita' puo' altresi' contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 conformemente all'articolo 130 D, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti. L'azione della Comunita' tiene conto della potenziale validita' economica dei progetti. 2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 129 B. La Commissione puo' prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento. 3. La Comunita' puo' decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilita' delle reti. ARTICOLO 129 D Gli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato. Il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le altre misure previste nell'articolo 129 C, paragrafo 1. TITOLO XIII Industria ARTICOLO 130 1. La Comunita' e gli Stati membri provvedono affinche' siano assicurate le condizioni necessarie alla competitivita' dell'industria della Comunita'. A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione e' intesa; - ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali; - a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunita', segnatamente delle piccole e medie imprese; - a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese; - a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico. 2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto e' necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione puo' prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento. 3. La Comunita' contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, puo' decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Il presente Titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunita' di qualsivoglia misura che possa comportare distorsioni di concorrenza. TITOLO XIV Coesione economica e sociale ARTICOLO 130 A Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunita', questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la Comunita' mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali. ARTICOLO 130 B Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 130 A. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonche' l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 130 A e concorrono alla loro realizzazione. La Comunita' appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalita' strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione e' corredata, se del caso, di appropriate proposte. Le azioni specifiche che si rivelassero eventualmente necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunita', possono essere adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del comitato delle regioni. ARTICOLO 130 C Il Fondo europeo di sviluppo regionale e' destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunita', partecipando allo sviluppoo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonche' alla riconversione delle regioni industriali in declino. ARTICOLO 130 D Fatto salvo l'articolo 130 E, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalita' strutturale, elemento quest'ultimo che puo' comportare il raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonche' le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31 dicembre 1993 un Fondo di coesione per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. ARTICOLO 130 E Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 125. TITOLO XV Ricerca e sviluppo tecnologico ARTICOLO 130 F 1. La Comunita' si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunita', di favorire lo sviluppo della sua competitivita' internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri Capi del presente trattato. 2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme della Comunita' le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le universita' nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualita'; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialita' del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. 3. Tutte le azioni della Comunita' ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo. ARTICOLO 130 G Nel perseguire tali obiettivi, la Comunita' svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri: a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le universita'; b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attivita' in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari; d) impulso alla formazione e alla mobilita' dei ricercatori della Comunita'. ARTICOLO 130 H 1. La Comunita'e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria. 2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, pu prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1. ARTICOLO 130 I 1. Il Consiglio, deliberando in conformita'della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale, che comprende l'insieme delle azioni della Comunit. Il Consiglio delibera all'unanimita'durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B. Il programma quadro: - fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 130 G e le relative priorit; - indica le grandi linee di dette azioni; - stabilisce l'importo globale massimo e le modalita' della partecipazione finanziaria della Comunita' al programma quadro, nonche' le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. 3. Il programma e' quadro attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalita' di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non puo' super- are l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici. ARTICOLO 130 J Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio: - fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle universita'; - fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca. ARTICOLO 130 K Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunit. Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. ARTICOLO 130 L Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunita' puo' prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da pi Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi. ARTICOLO 130 M Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunita' pu prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Le modalita' di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra la Comunita' e i terzi interessati. ARTICOLO 130 N La Comunita' pu creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari. ARTICOLO 130 O Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 130 N. Il Consiglio, deliberando in onformita' della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 130 J, 130 K e 130 L. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati. ARTICOLO 130 P All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attivita' svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonche' sul programma di lavoro dell'anno in corso. TITOLO XVI Ambiente ARTICOLO 130 R 1. La politica della Comunita' in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente; - protezione della salute umana; - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga". Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. In questo contesto, le misure di armonizzazione conformi a tali esigenze comportano, nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo. 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunita' tiene conto: - dei dati scientifici e tecnici disponibili; - delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunita'; - dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione; - dello sviluppo socioeconomico della Comunita' nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. 4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunita' e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalita' della cooperazione della Comunita' possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali. ARTICOLO 130 S 1. Il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunita' per realizzare gli obiettivi dell'articolo 130 R. 2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 100 A, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta: - disposizioni aventi principalmente natura fiscale; - le misure concernenti l'assetto territoriale, la destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui e delle misure di carattere generale, nonche' la gestione delle risorse idriche; - le misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, puo' definire le materie cui e' fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata. 3. In altri settori il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta programmi d'azione generali che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi. 4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale. 5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorita' di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di - deroghe temporanee e/o - sostegno finanziario del Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 in conformita' dell'articolo 130 D. ARTICOLO 130 T I provvedimenti di protezione adottati in virtu' dell'articolo 130 S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione. TITOLO XVII Cooperazione allo sviluppo ARTICOLO 130 U 1. La politica della Comunita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce: - lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli piu' svantaggiati; - l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale; - la lotta contro la poverta' nei paesi in via di sviluppo. 2. La politica della Comunita' in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonche' di rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 3. La Comunita' e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti. ARTICOLO 130 V La Comunita' tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 130 U nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo. ARTICOLO 130 W 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130 U. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali. 2. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP-CEE. ARTICOLO 130 X 1. La Comunita' e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario. 2. La Commissione puo' prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1. ARTICOLO 130 Y Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunita' e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalita' della cooperazione della Comunita' possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali". E. Nella Parte quinta; "Le istituzioni della Comunit": 39) Il testo dell'articolo 137 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 137 Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunit, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato." 40) Il testo dell'articolo 138, paragrafo 3, e' sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elaborera' progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali." 41) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 138 A I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volonta' politica dei cittadini dell'Unione. ARTICOLO 138 B Nella misura prevista dal presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C, nonche' formulando pareri conformi o pareri consultivi. A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo puo' chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunita' ai fini dell'attuazione del presente trattato. ARTICOLO 138 C Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, puo' costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione. Le modalita' per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. ARTICOLO 138 D Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonche' ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attivita' della Comunita' e che lo (la) concerne direttamente. ARTICOLO 138 E 1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini. 2. Il Mediatore e' nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato rinnovabile. Il Mediatore puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. 3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non puo' esercitare alcuna altra attivita' professionale, remunerata o meno. 4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore." 42) Il testo dell'articolo 144, secondo comma, completato dalla seguente frase: "In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente." 43) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 146 Il Consiglio e' formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro. La Presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: - durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito; - durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo." 44) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 147 Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione." 45) L'articolo 149 e' abrogato. 46) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 151 1. Un Comitato composto dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. 2. Il Consiglio assistito da un Segretario generale, posto sotto la direzione di un Segretario Generale. Il Segretario Generale nominato dal Consiglio che delibera all'unanimita'. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno." 47) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 154 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa stipendi, indennita' e pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione." 48) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 156 ` La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attivita' della Comunita'." ARTICOLO 157 1. La Commissione e' composta di diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione. La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due. 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, pu, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi. ARTICOLO 158 1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 144. Il loro mandato e' rinnovabile. 2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i Governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare Presidente della Commissione. I Governi degli Stati membri, in consultazione con il Presidente designato, designano le altre persone che intendono nominare membri della Commissione. Il Presidente e gli altri membri della Commissione cosi' designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il Presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per la prima volta al Presidente e agli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1995. Il Presidente e gli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995. ARTICOLO 159 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. In caso di dimissioni o di decesso, il Presidente e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 158, paragrafo 2. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. ARTICOLO 160 Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. ARTICOLO 161 La Commissione puo' nominare uno o due Vicepresidenti tra i suoi membri. ARTICOLO 162 1. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della loro collaborazione. 2. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento. ARTICOLO 163 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 157. La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno." 49) Il testo dell'articolo 165 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 165 La Corte di giustizia e' composta di tredici Giudici. La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa pu, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre o cinque Giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito. La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un'istituzione della Comunita' che e' parte nell'istanza. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero dei Giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all'articolo 167, secondo comma." 50) Il testo dell'articolo 168 A e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 168 A 1. Alla Corte di giustizia e' affiancato un Tribunale competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2. Il Tribunale di primo grado non e' competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 177. 2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimita', fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado. 3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai Governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. 4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio." 51) Il testo dell'articolo 171 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 171 1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virta' del presente trattato, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si e' conformato alla sentenza della Corte di giustizia. Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione puo' adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalita', da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si e' conformato alla sentenza da essa pronunciata, puo' comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalita'. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 170." 52) Il testo dell'articolo 172 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 172 I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virta' delle disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi." 53) Il testo dell'articolo 173 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 173 La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimita' sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonche' sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative. Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni presa nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza." 54) Il testo dell'articolo 175 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 175 Qualora, in violazione del presente trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunita' possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Il ricorso e' ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso puo' essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunita' di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa." 55) Il testo dell'articolo 176 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 176 L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 215, secondo comma. Il presente articolo si applica anche alla BCE. 56) Il testo dell'articolo 177 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 177 La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, a) sull'interpretazione del presente trattato, b) sulla validita' e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunita' e della BCE, c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere e' sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione pu, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere e' sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.". 57) Il testo dell'articolo 180 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 180 La Corte di giustizia e' competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di: a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169; b) deliberazioni del Consiglio dei Governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 173; c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca; d) esecuzione, da parte delle Banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC. Il Consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle Banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una Banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtu' del presente trattato, essa e' tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta." 58) Il testo dell'articolo 184 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 184 Nell'eventualita' di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della BCE, ciascuna parte puo', anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 173, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 173, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilita' del regolamento stesso." 59) E' inserita la seguente Sezione: "SEZIONE QUINTA LA CORTE DEI CONTI ARTICOLO 188 A La Corte dei conti assicura il controllo dei conti. ARTICOLO 188 B 1. La Corte dei conti e' composta di dodici membri. 2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalita' che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimita' , previa consultazione del Parlamento europeo. Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni. I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati. I membri designano tra di loro, per tre anni, il Presidente della Corte dei conti. Il mandato del Presidente e' rinnovabile. 4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. 5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 6. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. L'interessato e' sostituito per la restante durata del mandato. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. 7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono piu' in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. 8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennita' e pensioni, del Presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresi', deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione. 9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee applicabili ai Giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti. ARTICOLO 188 C 1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunita' , nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni. 2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunita'. Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato. 3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita' , sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunita' e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni delle Comunita' e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti. 4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa e' trasmessa alle altre istituzioni della Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali, e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunita'. Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio." 60) Il testo dell'articolo 189 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 189 Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui e' rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione e' obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti." 61) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 189 A 1. Quando, in virtu' del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio puo' emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimita' , fatte salve le disposizioni dell'articolo 189 B, paragrafi 4 e 5. 2. Fintantoche' il Consiglio non ha deliberato, la Commissione puo' modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario. ARTICOLO 189 B 1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura: 2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune. La posizione comune viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo: a) approva la posizione comune, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformita' di tale posizione comune; b) non si e' pronunciato, il Consiglio adotta l'atto in questione in conformita' della sua posizione comune; c) dichiara, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, che intende respingere la posizione comune, esso ne informa immediatamente il Consiglio. Il Consiglio puo' convocare il Comitato di conciliazione di cui al paragrafo 4 per precisare ulteriormente la sua posizione. Il Parlamento europeo conferma in seguito, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, di aver respinto la posizione comune, nel qual caso l'atto proposto si considera non adottato, oppure propone emendamenti conformemente alle disposizioni della lettera d) del presente paragrafo; d) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono; il testo cosi' emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. 3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, esso modifica di conseguenza la sua posizione comune e adotta l'atto in questione; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimita' sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva l'atto in questione, il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento europeo, convoca immediatamente il Comitato di conciliazione. 4. Il Comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del Comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. 5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il Comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione conformemente al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni, l'atto in questione si considera non adottato. 6. Se il Comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato, salvo che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro un termine di sei settimane dalla scadenza del termine concesso al Comitato di conciliazione, confermi la posizione comune da esso approvata prima dell'avvio della procedura di conciliazione, eventualmente con emendamenti proposti dal Parlamento europeo. In questo caso l'atto in questione e' adottato definitivamente, a meno che il Parlamento europeo, entro un termine di sei settimane dalla data della conferma da parte del Consiglio, respinga il testo a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, nel qual caso l'atto proposto si considera non adottato. 7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo possono essere prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio. Il termine di tre mesi di cui al paragrafo 2 e' prorogato automaticamente di due mesi qualora siano applicabili le disposizioni della lettera c) di tale paragrafo. 8. Il campo di applicazione della procedura di cui al presente articolo puo' essere esteso, secondo la procedura prevista dall'articolo N, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, in base ad una relazione che la Commissione presentera' al Consiglio al piu' tardi nel 1996. ARTICOLO 189 C Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura: a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune. b) La posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonche' della posizione della Commissione. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si e' pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformita' della posizione comune. c) Entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo puo', a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo puo' anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere e' trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo puo' deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimita'. d) La Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune. La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio puo' adottare all'unaminita' detti emendamenti. e) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione. Il Consiglio puo' modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimita'. f) Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata. g) I termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo." 62) Il testo dell'articolo 190 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 190 I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonche' detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato." 63) Il testo dell'articolo 191 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 191 1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B sono firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunita'. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonche' le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunita'. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtu' di tale notificazione." 64) Il testo dell'articolo 194 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 194 Il numero dei membri del Comitato economico e sociale e' fissato come segue: Belgio .........12 Danimarca ...... 9 Germania .......24 Grecia .........12 Spagna .........21 Francia ........24 Irlanda ........ 9 Italia .........24 Lussemburgo .... 6 Paesi Bassi ....12 Portogallo .....12 Regno Unito ....24 I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il loro mandato e' rinnovabile. I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita' Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennita' dei membri del Comitato". 65) Il testo dell'articolo 196 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 196 Il Comitato designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza per una durata di due anni. Esso stabilisce il proprio regolamento interno. Il Comitato e' convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso puo' altresi' riunirsi di propria iniziativa". 66) Il testo dell'articolo 198 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 198 Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengono opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, puo' formulare un parere di propria iniziativa. Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente. Allo spirare del termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di parere. Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni." 67) E' inserito il seguente Capo: "CAPO 4 IL COMITATO DELLE REGIONI ARTICOLO 198 A E' istituito un Comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettivita' regionali e locali, in appresso designato "Comitato delle regioni" Il numero dei membri del Comitato delle regioni e' fissato come segue: Belgio .........12 Danimarca ...... 9 Germania .......24 Grecia .........12 Spagna .........21 Francia ........24 Irlanda ........ 9 Italia .........24 Lussemburgo .... 6 Paesi Bassi ....12 Portogallo .....12 Regno Unito ....24 I membri del comitato nonche' un numero uguale di supplementi sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il loro mandato e' rinnovabile. I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. ARTICOLO 198 B Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza per la durata di due anni. Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Comitato e' convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso puo' altresi' riunirsi di propria iniziativa. ARTICOLO 198 C Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno. Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente. Allo spirare del termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di parere. Quando il Comitato economico e sociale e' consultato in applicazione dell'articolo 198, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, puo' formulare un parere in materia. Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, puo' formulare un parere di propria iniziativa. Il parere del Comitato e' trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni." 68) E' inserito il seguente Capo: "CAPO 5 LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI ARTICOLO 198 D La Banca europea per gli investimenti e' dotata di personalita' giuridica. Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri. Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato. ARTICOLO 198 E La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunita'. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'imprese oppure la creazione di nuove attivita' richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; c) progetti d'interesse comune per piu' Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi d'investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunita'. 69) Il testo dell'articolo 199 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 199 Tutte le entrate e le spese della Comunita' , ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio." 70) L'articolo 200 e' abrogato. 71) Il testo dell'articolo 201 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 201 Il bilancio, fatte salve le altre entrate, e' finanziato integralmente tramite risorse proprie. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunita' di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali." 72) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 201 A Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunita' derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 201." 73) Il testo dell'articolo 205 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 205 La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati, in conformita' del principio della buona gestiona finanziaria. Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno del bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione." 74) Il testo dell'articolo 206 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 206 1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo essa esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 205 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, nonche' le pertinenti relazioni speciali di quest'ultima. 2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo puo' chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie. 3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonche' alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio. La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresi' alla Corte dei conti." 75) Gli articoli 206 bis e 206 ter sono abrogati. 76) Il testo dell'articolo 209 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 209 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti; b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunita' sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria; c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' dei controllori finanziari, ordinatori e contabili." 77) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 209 A Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunita' , le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunita' contro le frodi. A tal fine essi organizzano, con l'aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra i servizi competenti delle rispettive amministrazioni." 78) Il testo dell'articolo 215 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 215 La responsabilita' contrattuale della Comunita' e' regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilita' extracontrattuale, la Comunita' deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilita' personale degli agenti nei confronti della Comunita' e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile." 79) Il testo dell'articolo 227 e' cosi' modificato: a) il testo del paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni particolari e generali del presente trattato riguardanti: - la libera circolazione delle merci, - l'agricoltura, escluso l'articolo 40, paragrafo 4, - la liberalizzazione dei servizi, - le regole di concorrenza, - le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 109H, 109I e 226, - le istituzioni, sono applicabili fin dall'entrate in vigore del presente trattato. Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente trattato saranno definite al piu' tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. Le istituzioni della Comunita' vigileranno, nel quadro delle pro- cedure contemplate dal presente trattato e in particolare dall'articolo 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni."; b) Al paragrafo 5 il testo della lettera a) e' sostituito dal testo seguente: "a) Il presente trattato non si applica alla Faeroer." 80) Il testo dell'articolo 228 e' sostituito dal testo seguente. "ARTICOLO 228 1. Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunita' e uno o piu' Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi di cui al paragrafo 2, seconda frase, per i quali e' richiesta l'unanimita'. 2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, gli accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimita' quando l'accordo riguarda un settore per il quale e' richiesta l'unanimita' sul piano interno, nonche' per gli accordi di cui all'articolo 238. 3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale e' richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 189 B o quella di cui all'articolo 189 C. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio puo' fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio puo' deliberare. In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 238, nonche' gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunita' e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 189 B sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo. In caso d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme. 4. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, puo' abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunita' gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche. 5. Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista nell'articolo N del trattato sull'Unione europea. 6. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilita' di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo puo' entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo N del trattato sull'Unione europea. 7. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunita' e per gli Stati membri." 81) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 228 A Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtu' delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunita' per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o piu' paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie". 82) Il testo dell'articolo 231 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 231 La Comunita' attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalita' saranno fissate d'intesa comune." 83) Gli Articoli 236 e 237 sono abrogati. 84) Il testo dell'articolo 238 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 238 La Comunita' puo' concludere con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari." F. Nell'allegato III: 85) Il testo del Titolo III e' sostituito dal testo seguente: "Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'articolo 73 H del trattato." G. Nel protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti: 86) La menzione degli articoli 129 e 130 e' sostituita rispettivamente con quella degli articoli 198 D e 198 E.