(Trattato - art. G)
                             ARTICOLO G 
   Il trattato che  istituisce  la  Comunita'  economica  europea  e'
modificato conformemente alle disposizioni del presente  articolo  al
fine di creare una Comunita' europea. 
    A. In tutto il trattato: 
1) L'espressione "Comunita' economica europea" e' sostituita 
   dall'espressione "Comunita' europea". 
B. Nella Parte prima: "Principi": 
2) Il testo dell'articolo 2 e' sostituito dal testo seguente: 
                             "ARTICOLO 2 
   La Comunita' ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione
di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e  mediante
l'attuazione delle politiche  e  delle  azioni  comuni  di  cui  agli
articoli  3  e  3A,  uno  sviluppo  armonioso  ed  equilibrato  delle
attivita'  economiche  nell'insieme  della  Comunita',  una  crescita
sostenibile,  non  inflazionistica  e  che  rispetti  l'ambiente,  un
elevato grado di convergenza  dei  risultati  economici,  un  elevato
livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramente  del
tenore e della qualita' della vita, la coesione economica e sociale e
la solidarieta' tra gli Stati membri". 
3) Il testo dell'articolo 3 e' sostituito dal testo seguente: 
                             "ARTICOLO 3 
   Ai  fini  enunciati  all'articolo  2,  l'azione  della   Comunita'
comporta, alle condizioni e secondo il ritmo  previsti  dal  presente
trattato: 
    a) l'abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e  delle
restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita  delle  merci  come
pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; 
    b) una politica commerciale comune; 
    c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione,  fra  gli
Stati membri, degli ostacoli alla libera  circolazione  delle  merci,
delle persone, dei servizi e dei capitali; 
    d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle  persone
nel mercato interno, come previsto dall'articolo 100 C; 
    e) una politica  comune  nei  settori  dell'agricoltura  e  della
pesca; 
    f) una politica comune nel settore dei trasporti; 
    g) un regime inteso  a  garantire  che  la  concorrenza  non  sia
falsata nel mercato interno; 
    h) il ravvicinamento delle legislazioni  nazionali  nella  misura
necessaria al funzionamento del mercato comune; 
    i) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale
europeo; 
    j) il rafforzamento della coesione economica e sociale; 
    k) una politica nel settore dell'ambiente; 
    l)   il   rafforzamento   della   competitivita'   dell'industria
comunitaria; 
    m) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico; 
    n) l'incentivazione della creazione  e  dello  sviluppo  di  reti
transeuropee; 
    o) un contributo  al  conseguimento  di  un  elevato  livello  di
protezione della salute; 
    p) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualita'
e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri; 
    q) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo; 
    r) l'associazione dei paesi e territori  d'oltremare,  intesa  ad
incrementare gli scambi  e  proseguire  in  comune  nello  sforzo  di
sviluppo economico e sociale; 
    s)  un  contributo  al   rafforzamento   della   protezione   dei
consumatori; 
    t) misure in materia di energia, protezione civile e turismo." 
4) E' inserito il seguente articolo: 
                            "ARTICOLO 3A 
    1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati  membri
e della Comunita' comprende,  alle  condizioni  e  secondo  il  ritmo
previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica  economica
che e' fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche
degli Stati membri,  sul  mercato  interno  e  sulla  definizione  di
obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di  un'economia
di mercato aperta e in libera concorrenza. 
    2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le proce-
dure previsti dal  presente  trattato,  questa  azione  comprende  la
fissazione  irrevocabile  dei  tassi  di   cambio   che   comportera'
l'introduzione di una moneta unica, l'ECU, nonche' la  definizione  e
la conduzione di una politica monetaria e di una politica del  cambio
uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilita'
dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche
economiche generali nella Comunita'  conformemente  al  principio  di
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 
    3. Queste azioni degli Stati membri e della  Comunita'  implicano
il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili,  finanze
pubbliche e condizioni monetarie sane nonche' bilancia dei pagamenti 
sostenibile." 
5) E' inserito il seguente articolo: 
                            "ARTICOLO 3 B 
   La Comunita' agisce  nei  limiti  delle  competenze  che  le  sono
conferite e degli  obiettivi  che  le  sono  assegnati  dal  presente
trattato. 
   Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la  Comunita'
interviene, secondo il principio della sussidiarieta', soltanto se  e
nella misura in cui gli obiettivi dell'azione  prevista  non  possono
essere sufficientemente  realizzati  dagli  Stati  membri  e  possono
dunque, a motivo delle dimensioni  o  degli  effetti  dell'azione  in
questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. 
   L'azione della Comunita' non va al di la' di quanto necessario per 
il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato." 
6) Il testo dell'articolo 4 e' sostituito dal testo seguente: 
                             "ARTICOLO 4 
1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da: 
     - un PARLAMENTO EUROPEO; 
     - un CONSIGLIO 
     - una COMMISSIONE; 
     - una CORTE DI GIUSTIZIA; 
     - una CORTE DEI CONTI. 
   Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni  che  le
sono conferite dal presente trattato. 
    2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti  da  un  Comitato
economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono 
funzioni consultive." 
    7) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                            "ARTICOLO 4 A 
   Sono  istituiti,  secondo  le  procedure  previste  dal   presente
trattato,  un  Sistema  europeo  di  banche  centrali  (in   appresso
denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata
BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal  presente
trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato
"statuto del SEBC") allegati al trattato stesso. 
                            ARTICOLO 4 B 
   E' istituita una Banca europea per gli  investimenti,  che  agisce
nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente 
trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo." 
    8) L'articolo 6 e' abrogato e l'articolo 7 diventa l'articolo  6.
Il testo del secondo paragrafo e' sostituito dal testo seguente: 
   "Il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura  di  cui
all'articolo 189 C, puo' stabilire tutte le regolamentazioni intese a 
vietare tali discriminazioni." 
    9) Gli articoli 8, 8A, 8B  e  8C  diventano  rispettivamente  gli
articoli 7, 7A, 7B e 7C. 
C. E' inserita la Parte seguente: 
                           "PARTE SECONDA 
                      CITTADINANZA DELL'UNIONE 
                             ARTICOLO 8 
    1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione. 
   E' cittadino dell'Unione chiunque abbia  la  cittadinanza  di  uno
Stato membro. 
    2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti  ai
doveri previsti dal presente trattato. 
                            ARTICOLO 8 A 
    1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  fatte
salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e
dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. 
    2. Il Consiglio puo' adottare disposizioni  intese  a  facilitare
l'esercizio  dei  diritti  di  cui  al  paragrafo  1;  salvo  diversa
disposizione del presente trattato, esso delibera  all'unanimita'  su
proposta della Commissione e previo parere  conforme  del  Parlamento
europeo. 
                            ARTICOLO 8 B 
    1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno  Stato  membro  di
cui non e' cittadino ha il diritto di voto e  di  eleggibilita'  alle
elezioni comunali nello Stato membro  in  cui  risiede,  alle  stesse
condizioni  dei  cittadini  di  detto  Stato.  Tale   diritto   sara'
esercitato con riserva delle modalita' che il Consiglio,  deliberando
all'unanimita' su proposta della Commissione e  previa  consultazione
del Parlamento europeo, dovra' adottare entro il  31  dicembre  1994;
tali  modalita'  possono  comportare  disposizioni  derogatorie   ove
problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. 
    2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 3,  e
le  disposizioni  adottate  in  applicazione  di  quest'ultimo,  ogni
cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro  di  cui  non  e'
cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni  del
Parlamento europeo nello Stato membro in  cui  risiede,  alle  stesse
condizioni  dei  cittadini  di  detto  Stato.  Tale   diritto   sara'
esercitato con riserva delle modalita' che il Consiglio,  deliberando
all'unanimita' su proposta della Commissione e  previa  consultazione
del Parlamento europeo, dovra' adottare entro il  31  dicembre  1993;
tali  modalita'  possono  comportare  disposizioni  derogatorie   ove
problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. 
                            ARTICOLO 8 C 
   Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese  terzo
nel  quale  lo  Stato  membro  di  cui  ha  la  cittadinanza  non  e'
rappresentato, della tutela da parte delle autorita'  diplomatiche  e
consolari di qualsiasi  Stato  membro,  alle  stesse  condizioni  dei
cittadini di detto Stato. Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri
stabiliranno tra loro  le  disposizioni  necessarie  e  avvieranno  i
negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. 
                            ARTICOLO 8 D 
   Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione  dinanzi  al
Parlamento europeo conformemente all'articolo 138 D. 
   Ogni cittadino dell'Unione puo' rivolgersi al Mediatore  istituito
conformemente all'articolo 138 E. 
                            ARTICOLO 8 E 
   La Commissione presenta una relazione al  Parlamento  europeo,  al
Consiglio e al Comitato economico e sociale,  entro  il  31  dicembre
1993 e in seguito ogni tre anni,  in  merito  all'applicazione  delle
disposizioni della presente Parte. Tale relazione tiene  conto  dello
sviluppo dell'Unione. 
   Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del
presente  trattato,  il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'   su
proposta della Commissione  e  previa  consultazione  del  Parlamento
europeo, puo' adottare disposizioni intese  a  completare  i  diritti
previsti nella presente Parte, di  cui  raccomandera'  l'adozione  da
parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme 
costituzionali." 
    D. Le Parti seconda  e  terza  sono  riunite  sotto  il  seguente
Titolo: 
                            "PARTE TERZA 
                     POLITICHE DELLA COMUNITA'" 
   e in questa Parte: 
10) Il testo dell'articolo 49, prima frase, e' sostituito  dal  testo
seguente: 
   "Fin dall'entrata in vigore del presente trattato,  il  Consiglio,
deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189  B
e previa consultazione del Comitato economico e  sociale  stabilisce,
mediante direttive o regolamenti, le misure  necessarie  per  attuare
progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale e' 
definita dall'articolo 48, in particolare:" 
11) Il testo dell'articolo 54, paragrafo 2, e' sostituito  dal  testo
seguente: 
   "2. Per realizzare il programma generale ovvero,  in  mancanza  di
tale programma, per portare a compimento  una  tappa  dell'attuazione
della liberta' di  stabilimento  in  una  determinata  attivita',  il
Consiglio, in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera 
mediante direttive." 
12) Il testo dell'articolo 56, paragrafo 2, e' sostituito  dal  testo
seguente: 
   "2. Prima dello scadere del  periodo  transitorio,  il  Consiglio,
deliberando all'unanimita' su proposta  della  Commissione  e  previa
consultazione del Parlamento europeo,  stabilisce  direttive  per  il
coordinamento delle suddette disposizioni legislative,  regolamentari
e amministrative. Tuttavia, dopo la  fine  della  seconda  tappa,  il
Consiglio,  deliberando  in  conformita'  della  procedura   di   cui
all'articolo 189 B, stabilisce  le  direttive  per  il  coordinamento
delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo 
regolamentare o amministrativo." 
13) Il testo dell'articolo 57 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 57 
    1. Al fine di agevolare l'accesso alle attivita' non salariate  e
l'esercizio di queste, il Consiglio deliberando in conformita'  della
procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce direttive  intese  al
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. 
    2. In ordine alle  stesse  finalita',  il  Consiglio  stabilisce,
prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese  al
coordinamento  delle  disposizioni   legislative,   regolamentari   e
amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attivita'
non salariate  e  all'esercizio  di  queste.  Il  Consiglio  delibera
all'unanimita', su proposta della Commissione e previa  consultazione
del Parlamento europeo, per quelle direttive la  cui  esecuzione,  in
uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei  vigenti  principi
legislativi del regime delle  professioni,  per  quanto  riguarda  la
formazione e le condizioni di accesso delle  persone  fisiche.  Negli
altri casi il Consiglio delibera in conformita'  della  procedura  di
cui all'articolo 189 B. 
    3. Per quanto riguarda  le  professioni  mediche,  paramediche  e
farmaceutiche,  la  graduale  soppressione  delle  restrizioni  sara'
subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro 
esercizio nei singoli Stati membri." 
14) Il titolo del Capo 4 e' sostituito dal titolo seguente: 
                              "CAPO 4: 
                        CAPITALI E PAGAMENTI" 
    15) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                           "ARTICOLO 73 A 
   A decorrere dal 1° gennaio 1994 gli  articoli  da  67  a  73  sono
sostituiti dagli articoli da 73 B a 73 G. 
                            ARTICOLO 73 B 
    1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono
vietate tutte le restrizioni  ai  movimenti  di  capitali  tra  Stati
membri, nonche' tra Stati membri e paesi terzi. 
    2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono
vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri,  nonche'
tra Stati membri e paesi terzi. 
                            ARTICOLO 73 C 
    1.  Le  disposizioni  di   cui   all'articolo   73   B   lasciano
impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione
in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtu' delle legislazioni
nazionali o della legislazione  comunitaria  per  quanto  concerne  i
movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad  essi  diretti,
che implichino investimenti  diretti,  inclusi  gli  investimenti  in
proprieta' immobiliari, lo stabilimento, la  prestazione  di  servizi
finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. 
    2. Nell'ambito degli sforzi volti  a  conseguire,  nella  maggior
misura possibile e senza pregiudicare gli  altri  Capi  del  presente
trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati
membri e paesi  terzi,  il  Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
qualificata su  proposta  della  Commissione,  puo'  adottare  misure
concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi  o  ad
essi diretti,  in  relazione  a  investimenti  diretti,  inclusi  gli
investimenti  in  proprieta'   immobiliari,   lo   stabilimento,   la
prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori  mobiliari
nei mercati finanziari.  E'  richiesta  l'unanimita'  per  le  misure
adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino  un  regresso
della   legislazione   comunitaria    per    quanto    riguarda    la
liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi
o ad essi diretti. 
                            ARTICOLO 73 D 
    1. Le disposizioni dell'articolo 73 B non pregiudicano il diritto
degli Stati membri: 
    a)  di  applicare   le   pertinenti   disposizioni   della   loro
legislazione tributaria  in  cui  si  opera  una  distinzione  tra  i
contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per  quanto
riguarda il loro luogo di residenza o il luogo  di  collocamento  del
loro capitale; 
    b) di  prendere  tutte  le  misure  necessarie  per  impedire  le
violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali,  in
particolare  nel  settore  fiscale  e  in  quello   della   vigilanza
prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di  stabilire  procedure
per  la  dichiarazione  dei  movimenti  di  capitali   a   scopo   di
informazione  amministrativa  o  statistica,  o  di  adottare  misure
giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 
    2.  Le  disposizioni   del   presente   Capo   non   pregiudicano
l'applicabilita' di restrizioni in materia di diritto di stabilimento
compatibili con il presente trattato. 
    3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non  devono
costituire  un  mezzo  di   discriminazione   arbitraria,   ne'   una
restrizione dissimulata  al  libero  movimento  dei  capitali  e  dei
pagamenti di cui all'articolo 73 B. 
                            ARTICOLO 73 E 
   In deroga all'articolo 73 B, gli Stati membri che beneficiano alla
data del 31 dicembre 1993  di  una  deroga  sulla  base  del  diritto
comunitario vigente sono autorizzati a mantenere, al piu' tardi  fino
al  31  dicembre  1995,  le  restrizioni  ai  movimenti  di  capitali
consentite dalle deroghe in questione vigenti alla prima data. 
                            ARTICOLO 73 F 
   Qualora, in  circostanze  eccezionali,  i  movimenti  di  capitali
provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o  minaccino  di
causare difficolta' gravi per il funzionamento dell'Unione  economica
e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza  qualificata  su
proposta della Commissione e previa  consultazione  della  BCE,  puo'
prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente  necessarie,
misure di  salvaguardia  di  durata  limitata,  per  un  periodo  non
superiore a sei mesi. 
                            ARTICOLO 73 G 
    1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 228  A,  sia  ritenuta
necessaria un'azione della Comunita', il  Consiglio,  in  conformita'
della  procedura  di  cui  all'articolo  228  A,  puo'  adottare  nei
confronti dei paesi terzi interessati, le misure  urgenti  necessarie
in materia di movimenti di capitali e di pagamenti. 
    2. Fatto salvo l'articolo 224 e  fintantoche'  il  Consiglio  non
abbia adottato misure secondo quanto disposto dal  paragrafo  1,  uno
Stato membro puo', per  gravi  ragioni  politiche  e  per  motivi  di
urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese  terzo
per quanto concerne  i  movimenti  di  capitali  e  i  pagamenti.  La
Commissione e gli altri Stati membri sono informati di  dette  misure
al piu' tardi alla data di entrata in vigore delle medesime. 
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, puo' decidere che lo Stato membro interessato  modifichi
o revochi  tali  misure.  Il  Presidente  del  Consiglio  informa  il
Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio. 
                            ARTICOLO 73 H 
Fino al 1° gennaio 1994 si applicano le seguenti disposizioni: 
    1) Ciascuno Stato membro si impegna ad  autorizzare  che  vengano
effettuati, nella valuta dello Stato  membro  nel  quale  risiede  il
creditore o il beneficiario, i  pagamenti  relativi  agli  scambi  di
merci, di servizi e  di  capitali,  come  anche  i  trasferimenti  di
capitali e di salari, nella  misura  in  cui  la  circolazione  delle
merci, dei servizi, dei capitali e delle persone e' liberalizzata tra
gli Stati membri in applicazione del presente trattato. 
   Gli  Stati  membri  si  dichiarano  disposti  a   procedere   alla
liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto  dal  comma
precedente, nella misura in cui cio' sia  ad  essi  consentito  dalla
loro  situazione  economica  generale  e,   in   particolare,   dalla
situazione della loro bilancia dei pagamenti. 
    2) Nella misura in cui gli scambi di  merci  e  di  servizi  e  i
movimenti di capitale sono limitati  unicamente  da  restrizioni  sui
relativi pagamenti,  sono  per  analogia  applicate,  ai  fini  della
graduale  soppressione  di  tali  restrizioni,  le  disposizioni  del
presente Capo concernenti l'abolizione delle restrizioni quantitative
e la liberalizzazione dei servizi. 
    3) Gli Stati membri  si  impegnano  a  non  introdurre  nei  loro
rapporti  nuove  restrizioni  per  i  trasferimenti   relativi   alle
transazioni invisibili enumerate nell'elenco di cui all'allegato  III
del presente trattato. 
   La graduale soppressione delle restrizioni esistenti  si  effettua
conformemente alle disposizioni degli articoli da 63  a  65  inclusi,
sempreche' non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1  e
2 o dalle altre disposizioni del presente Capo. 
    4) Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure  da
adottare per rendere  possibile  la  realizzazione  dei  pagamenti  e
trasferimenti di cui al presente articolo; tali  misure  non  possono
essere  pregiudizievoli  agli  obiettivi   enunciati   nel   presente
trattato." 
16) Il testo dell'articolo 75 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 75 
    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74  e  avuto  riguardo
agli aspetti peculiari dei trasporti, il  Consiglio,  deliberando  in
conformita' della procedura  di  cui  all'articolo  189  C  e  previa
consultazione del Comitato economico e sociale, stabilisce: 
    a)  norme  comuni  applicabili  ai  trasporti  internazionali  in
partenza dal territorio di uno  Stato  membro  o  a  destinazione  di
questo, o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri; 
    b) le condizioni per l'ammissione di  vettori  non  residenti  ai
trasporti nazionali in uno Stato membro; 
    c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; 
    d) ogni altra utile disposizione. 
    2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b)  del  paragrafo  1
sono stabilite durante il periodo transitorio. 
    3.  In  deroga  alla  procedura  prevista  al  paragrafo  1,   le
disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui
applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il  tenore  di  vita  e
l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso  delle  attrezzature
relative ai trasporti, sono stabilite  dal  Consiglio,  che  delibera
all'unanimita' su proposta della Commissione e  previa  consultazione
del Parlamento europeo e del  Comitato  economico  e  sociale,  avuto
riguardo alla necessita' di un adattamento allo sviluppo economico 
determinato dall'instaurazione del mercato comune." 
17) Nella Parte terza, il titolo  del  Titolo  I  e'  sostituito  dal
titolo seguente: 
                              "TITOLO V 
Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalita' e sul ravvicinamento
                         delle legislazioni" 
18) All'articolo 92, paragrafo 3: 
    - e' inserita la seguente lettera: 
    "d)  gli  aiuti  destinati  a  promuovere   la   cultura   e   la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli
scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria 
all'interesse comune." 
    - l'attuale lettera d) diventa lettera e). 
19) Il testo dell'articolo 94 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 94 
   Il Consiglio,  con  deliberazione  a  maggioranza  qualificata  su
proposta della Commissione  e  previa  consultazione  del  Parlamento
europeo,  puo'  stabilire  tutti  i   regolamenti   utili   ai   fini
dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare  le
condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonche' 
le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura." 
20) Il testo dell'articolo 99 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 99 
   Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  su   proposta   della
Commissione e previa  consultazione  del  Parlamento  europeo  e  del
Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni  che  riguardano
l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra
d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte  indirette,  nella
misura in cui detta  armonizzazione  sia  necessaria  per  assicurare
l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il 
termine previsto dall'articolo 7 A." 
21) Il testo dell'articolo 100 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 100 
   Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  su   proposta   della
Commissione e previa  consultazione  del  Parlamento  europeo  e  del
Comitato  economico  e  sociale,  stabilisce   direttive   volte   al
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   ed
amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta 
sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune." 
22) Il testo dell'articolo 100 A,  paragrafo  1,  e'  sostituito  dal
testo seguente: 
   "1. In deroga all'articolo 100 e salvo che  il  presente  trattato
non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti  per
la realizzazione degli obiettivi dell'articolo  7  A.  Il  Consiglio,
deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189  B
e previa consultazione del Comitato economico e  sociale,  adotta  le
misure relative al  ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per 
oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno." 
23) E' inserito il seguente articolo: 
                           "ARTICOLO 100 C 
    1. Il Consiglio, deliberando  all'unanimita'  su  proposta  della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,  determina
quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere  in  possesso
di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri. 
    2. Tuttavia, nel caso in cui una situazione di emergenza  insorta
in un paese terzo minacci un improvviso afflusso nella  Comunita'  di
cittadini di detto paese, il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione, puo'  imporre,  per
un periodo non superiore a  sei  mesi,  l'obbligo  del  visto  per  i
cittadini provenienti dal paese in  questione.  L'obbligo  del  visto
fissato ai sensi del presente paragrafo puo' essere prorogato secondo
la procedura di cui al paragrafo 1. 
    3. A decorrere dal  1°  gennaio  1996  il  Consiglio  delibera  a
maggioranza qualificata in merito alle decisioni di cui al  paragrafo
1. Anteriormente a tale data il Consiglio, deliberando a  maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione  del
Parlamento europeo, adotta le misure relative all'instaurazione di un
modello uniforme per i visti. 
    4. Nei settori di cui al presente  articolo,  la  Commissione  e'
tenuta ad esaminare qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro
affinche' essa sottoponga una proposta al Consiglio. 
    5.  Il   presente   articolo   non   osta   all'esercizio   delle
responsabilita' incombenti agli  Stati  membri  per  il  mantenimento
dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 
    6. Le disposizioni del  presente  articolo  sono  applicabili  ad
altre materie se cosi' e' deciso ai  sensi  dell'articolo  K.9  delle
disposizioni  del  trattato   sull'Unione   europea   relative   alla
cooperazione nei settori della giustizia e  degli  affari  interni  e
secondo le condizioni di voto nel contempo fissate. 
    7. Le disposizioni delle convenzioni  in  vigore  fra  gli  Stati
membri che disciplinano materie  contemplate  nel  presente  articolo
restano in vigore fintantoche' il  loro  contenuto  non  sara'  stato
sostituito da direttive o da misure adottate in virtu' del presente 
articolo." 
24) E' inserito il seguente articolo: 
                           "ARTICOLO 100 D 
   Il  Comitato  di  coordinamento  di  Alti  funzionari,   istituito
dall'articolo K.4  del  trattato  sull'Unione  europea  contribuisce,
fatto salvo l'articolo 151, alla preparazione dei lavori del 
Consiglio nei settori di cui all'articolo 100 C." 
25) Il testo del Titolo II, Capi 1, 2 e 3, e'  sostituito  dal  testo
seguente: 
                             "TITOLO VI 
                   POLITICA ECONOMICA E MONETARIA 
                               CAPO 1 
                         POLITICA ECONOMICA 
                           ARTICOLO 102 A 
   Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo  di
contribuire  alla  realizzazione  degli  obiettivi  della   Comunita'
definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima  di
cui all'articolo 103, paragrafo 2. Gli Stati membri  e  la  Comunita'
agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e
in  libera  concorrenza,  favorendo  un'efficace  allocazione   delle
risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 3 A. 
                            ARTICOLO 103 
    1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche  una
questione  di  interesse  comune  e  le  coordinano  nell'ambito  del
Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 A. 
    2.  Il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza  qualificata   su
raccomandazione della Commissione, elabora un progetto  di  indirizzi
di massima per le politiche economiche degli  Stati  membri  e  della
Comunita', e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo. 
   Il Consiglio europeo, deliberando sulla base  di  detta  relazione
del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi  di
massima per le  politiche  economiche  degli  Stati  membri  e  della
Comunita'. 
   Sulla base di  dette  conclusioni,  il  Consiglio,  deliberando  a
maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che  definisce  i
suddetti indirizzi di massima. Il  Consiglio  informa  il  Parlamento
europeo in merito a tale raccomandazione. 
    3. Al fine di  garantire  un  piu'  stretto  coordinamento  delle
politiche  economiche  e  una  convergenza  duratura  dei   risultati
economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base  di  relazioni
presentate dalla Commissione,  sorveglia  l'evoluzione  economica  in
ciascuno degli Stati membri e nella Comunita',  nonche'  la  coerenza
delle politiche economiche con gli indirizzi di  massima  di  cui  al
paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale. 
   Ai fini di detta  sorveglianza  multilaterale,  gli  Stati  membri
trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di
rilievo da essi adottate nell'ambito della loro  politica  economica,
nonche' tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie. 
    4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo
3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono  coerenti
con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo  2  o  rischiano  di
compromettere  il  corretto  funzionamento  dell'Unione  economica  e
monetaria, il Consiglio, deliberando  a  maggioranza  qualificata  su
raccomandazione della Commissione, puo' rivolgere allo  Stato  membro
in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando
a  maggioranza  qualificata  su  proposta  della  Commissione,   puo'
decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. 
Il  Presidente  del  Consiglio  e  la  Commissione   riferiscono   al
Parlamento europeo i risultati della sorveglianza  multilaterale.  Se
il  Consiglio  ha  reso  pubbliche  le  proprie  raccomandazioni,  il
Presidente del Consiglio puo' essere  invitato  a  comparire  dinanzi
alla commissione competente del Parlamento europeo. 
    5. Il Consiglio, deliberando in conformita'  della  procedura  di
cui all'articolo 189 C, puo' adottare le modalita' della procedura di
sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4. 
                           ARTICOLO 103 A 
    1.  Fatta  salva  ogni  altra  procedura  prevista  dal  presente
trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo'  decidere
all'unanimita'  in  merito  alle  misure  adeguate  alla   situazione
economica,  in  particolare   qualora   sorgano   gravi   difficolta'
nell'approvvigionamento di determinati prodotti. 
    2. Qualora uno  Stato  membro  si  trovi  in  difficolta'  o  sia
seriamente minacciato da gravi difficolta'  a  causa  di  circostanze
eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio,  deliberando
all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' concedere a deter-
minate condizioni un'assistenza finanziaria  comunitaria  allo  Stato
membro interessato. Qualora le gravi difficolta' siano  provocate  da
calamita' naturali, il Consiglio delibera a maggioranza  qualificata.
Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo  in  merito
alla decisione presa. 
                            ARTICOLO 104 
    1. E' vietata la concessione di scoperti  di  conto  o  qualsiasi
altra forma di facilitazione creditizia, da  parte  della  BCE  o  da
parte delle Banche centrali degli Stati membri (in  appresso  denomi-
nate "Banche centrali  nazionali"),  a  istituzioni  o  organi  della
Comunita', alle amministrazioni statali, agli enti regionali,  locali
o altri enti pubblici, ad altri organismi di  diritto  pubblico  o  a
imprese pubbliche degli Stati membri, cosi' come  l'acquisto  diretto
presso di essi di titoli di debito da parte della BCE e delle  Banche
centrali nazionali. 
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non  si  applicano  agli  enti
creditizi di proprieta' pubblica che, nel  contesto  dell'offerta  di
liquidita' da parte delle  Banche  centrali,  devono  ricevere  dalle
banche centrali nazionali e dalla BCE  lo  stesso  trattamento  degli
enti creditizi privati. 
                           ARTICOLO 104 A 
    1. E' vietata qualsiasi  misura,  non  basata  su  considerazioni
prudenziali,  che  offra  alle  istituzioni  o  agli   organi   della
Comunita', alle amministrazioni statali, agli enti regionali,  locali
o altri enti pubblici, ad altri organismi di  diritto  pubblico  o  a
imprese pubbliche degli Stati membri  un  accesso  privilegiato  alle
istituzioni finanziarie. 
    2. Anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in
conformita' della procedura di cui all'articolo  189  C,  precisa  le
definizioni necessarie per  l'applicazione  del  divieto  di  cui  al
paragrafo 1. 
                           ARTICOLO 104 B 
    1. La Comunita' non risponde  ne'  si  fa  carico  degli  impegni
assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali,  locali,
o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto  pubblico  o  da
imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le  garanzie
finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un  progetto
economico specifico. Gli  Stati  membri  non  sono  responsabili  ne'
subentrano agli  impegni  dell'amministrazione  statale,  degli  enti
regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi  di
diritto pubblico o di imprese pubbliche di  un  altro  Stato  membro,
fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per  la  realizzazione
in comune di un progetto specifico. 
    2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformita'  della
procedura di cui all'articolo 189 C, puo' precisare  definizioni  per
l'applicazione dei divieti di cui  all'articolo  104  e  al  presente
articolo. 
                           ARTICOLO 104 C 
    1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 
    2. La Commissione  sorveglia  l'evoluzione  della  situazione  di
bilancio e dell'entita' del debito pubblico negli  Stati  membri,  al
fine di individuare  errori  rilevanti.  In  particolare  esamina  la
conformita' alla disciplina di bilancio sulla base  dei  due  criteri
seguenti: 
     a)  se  il  rapporto  tra  il  disavanzo  pubblico,  previsto  o
effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di 
riferimento, a meno che 
    - il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo  e
abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento; 
    -  oppure,  in  alternativa,  il  superamento   del   valore   di
riferimento sia solo eccezionale e temporaneo  e  il  rapporto  resti
vicino al valore di riferimento; 
    b) se il rapporto tra debito pubblico e  prodotto  interno  lordo
superi un valore di riferimento, a meno che  detto  rapporto  non  si
stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al  valore  di
riferimento con ritmo adeguato. 
   I valori di riferimento  sono  specificati  nel  protocollo  sulla
procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato. 
    3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o
entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una  relazione.
La relazione  della  Commissione  tiene  conto  anche  dell'eventuale
differenza tra il disavanzo pubblico e  la  spesa  pubblica  per  gli
investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori  significativi,
compresa la posizione economica e di bilancio a medio  termine  dello
Stato membro. 
   La Commissione puo' inoltre preparare una relazione se ritiene che
in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano  rispettati,
sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. 
    4. Il Comitato previsto dall'articolo 109 C formula un parere  in
merito alla relazione della Commissione. 
    5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato  membro  esista  o
possa determinarsi in futuro un  disavanzo  eccessivo,  trasmette  un
parere al Consiglio. 
    6.  Il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza  qualificata   su
raccomandazione della Commissione e considerate le  osservazioni  che
lo Stato membro interessato ritenga di formulare,  decide,  dopo  una
valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. 
    7. Se, ai sensi del paragrafo  6,  viene  deciso  che  esiste  un
disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo  Stato
membro in questione al fine di far cessare tale situazione  entro  un
determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo  8,  dette
raccomandazioni non sono rese pubbliche. 
    8. Il Consiglio, qualora determini che nel  periodo  prestabilito
non sia stato dato seguito effettivo alle sue  raccomandazioni,  puo'
rendere pubbliche dette raccomandazioni. 
    9.  Qualora  uno  Stato  membro  persista  nel  disattendere   le
raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo puo' decidere di intimare
allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le  misure
volte  alla  riduzione  del  disavanzo  che  il   Consiglio   ritiene
necessaria per correggere la situazione. 
   In tal caso il  Consiglio  puo'  chiedere  allo  Stato  membro  in
questione di presentare relazioni secondo un calendario  preciso,  al
fine di esaminare gli sforzi  compiuti  da  detto  Stato  membro  per
rimediare alla situazione. 
    10. I diritti di esperire le azioni di cui agli  articoli  169  e
170 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1  a  9
del presente articolo. 
    11. Fintantoche' uno Stato membro non ottempera ad una  decisione
presa in conformita' del paragrafo 9, il Consiglio puo'  decidere  di
applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una  o  piu'  delle
seguenti misure: 
    - chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni
supplementari,  che  saranno   specificate   dal   Consiglio,   prima
dell'emissione di obbligazioni o altri titoli; 
    - invitare la Banca europea per gli investimenti a  riconsiderare
la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione; 
    - richiedere che lo Stato  membro  in  questione  costituisca  un
deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunita', fino a
quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia  stato
corretto; 
    - infliggere ammende di entita' adeguata. 
   Il Presidente del Consiglio informa il  Parlamento  europeo  delle
decisioni adottate. 
    12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le  decisioni  di  cui  ai
paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il  disavanzo
eccessivo nello Stato membro in  questione  sia  stato  corretto.  Se
precedentemente aveva  reso  pubbliche  le  sue  raccomandazioni,  il
Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia  stata  abrogata  la
decisione di cui al paragrafo 8, che non  esiste  piu'  un  disavanzo
eccessivo nello Stato membro in questione. 
    13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e
12, il Consiglio delibera su raccomandazione della  Commissione  alla
maggioranza dei due terzi dei voti dei  propri  membri  conformemente
all'articolo  148,  paragrafo   2,   ed   escludendo   i   voti   del
rappresentante dello Stato membro in questione. 
    14.  Ulteriori  disposizioni   concernenti   l'attuazione   della
procedura  descritta  nel  presente  articolo  sono   precisate   nel
protocollo sulla procedura per  i  disavanzi  eccessivi  allegato  al
presente trattato. 
   Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  su   proposta   della
Commissione e previa consultazione del  Parlamento  europeo  e  della
BCE,  adotta  le  opportune  disposizioni  che  sostituiscono   detto
protocollo. 
   Fatte  salve  le  altre  disposizioni  del   presente   paragrafo,
anteriormente  al  1°  gennaio  1994,  il  Consiglio,  deliberando  a
maggioranza  qualificata  su  proposta  della  Commissione  e  previa
consultazione del Parlamento  europeo,  precisa  le  modalita'  e  le
definizioni  per   l'applicazione   delle   disposizioni   di   detto
protocollo. 
                               CAPO 2 
                         POLITICA MONETARIA 
                            ARTICOLO 105 
    1. L'obiettivo principale  del  SEBC  e'  il  mantenimento  della
stabilita' dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della  stabilita'  dei
prezzi, il SEBC  sostiene  le  politiche  economiche  generali  nella
Comunita' al fine di contribuire alla realizzazione  degli  obiettivi
della  Comunita'  definiti  nell'articolo  2.  Il  SEBC   agisce   in
conformita' del principio di  un'economia  di  mercato  aperta  e  in
libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse,
e rispettando i principi di cui all'articolo 3 A. 
    2. I compiti fondamentali da assolvere tramite  il  SEBC  sono  i
seguenti: 
    - definire e attuare la politica monetaria della Comunita'; 
    - svolgere le operazioni sui cambi in linea con  le  disposizioni
dell'articolo 109; 
    - detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera  degli
Stati membri; 
    - promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 
    3. Il paragrafo 2, terzo trattino non pregiudica la detenzione  e
la gestione  da  parte  dei  Governi  degli  Stati  membri  di  saldi
operativi in valuta estera. 
    4. La BCE viene consultata: 
    - in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che  rientri
nelle sue competenze; 
    - dalle autorita' nazionali, sui progetti di disposizioni  legis-
lative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti  e  alle
condizioni stabiliti dal  Consiglio,  secondo  la  procedura  di  cui
all'articolo 106, paragrafo 6. 
   La BCE puo' formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli
organi comunitari competenti o alle autorita' nazionali su  questioni
che rientrino nelle sue competenze. 
    5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione  delle  politiche
perseguite  dalle  competenti  autorita'  per  quanto   riguarda   la
vigilanza prudenziale  degli  enti  creditizi  e  la  stabilita'  del
sistema finanziario. 
    6. Il Consiglio, deliberando  all'unanimita'  su  proposta  della
Commissione e previa consultazione della BCE, nonche'  previo  parere
conforme del Parlamento  europeo,  puo'  affidare  alla  BCE  compiti
specifici in  merito  alle  politiche  che  riguardano  la  vigilanza
prudenziale  degli  enti  creditizi   e   delle   altre   istituzioni
finanziarie, escluse le imprese d'assicurazione. 
                           ARTICOLO 105 A 
    1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare  l'emissione  di
banconote all'interno della Comunita'. La BCE e  le  Banche  centrali
nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e
dalle Banche centrali nazionali  costituiscono  le  uniche  banconote
aventi corso legale nella Comunita'. 
    2.  Gli  Stati  membri  possono  coniare  monete  metalliche  con
l'approvazione delle BCE per quanto riguarda il volume del conio.  Il
Consiglio,  deliberando  in  conformita'  della  procedura   di   cui
all'articolo 189 C e previa consultazione della  BCE,  puo'  adottare
misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni  tecniche
di tutte le monete  metalliche  destinate  alla  circolazione,  nella
misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunita'. 
                            ARTICOLO 106 
    1. Il  SEBC  e'  composto  dalla  BCE  e  dalle  Banche  centrali
nazionali. 
    2. La BCE ha personalita' giuridica. 
    3. Il SEBC e' retto dagli organi decisionali della BCE  che  sono
il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. 
    4. Lo statuto del SEBC e' definito  nel  protocollo  allegato  al
presente trattato. 
    5. Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18,  19.1,  22,  23,  24,  26,
32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) e 36 dello statuto del  SEBC  possono
essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza  qualificata
su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione,
oppure  all'unanimita'  su   proposta   della   Commissione,   previa
consultazione della BCE. In entrambi i casi e' necessario  il  parere
conforme del Parlamento europeo. 
    6.  Il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza  qualificata   su
proposta della Commissione  e  previa  consultazione  del  Parlamento
europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE  e
previa consultazione del  Parlamento  europeo  e  della  Commissione,
adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2,  20,  28.1,
29.2, 30.4, 34.3 dello statuto del SEBC. 
                            ARTICOLO 107 
   Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei  compiti  e  dei
doveri loro attribuiti dal presente  trattato  e  dallo  Statuto  del
SEBC, ne' la BCE ne' una Banca centrale nazionale ne' un  membro  dei
rispettivi  organi  decisionali  possono  sollecitare   o   accettare
istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari,  dai  Governi
degli Stati membri ne' da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e
gli organi  comunitari  nonche'  i  Governi  degli  Stati  membri  si
impegnano  a  rispettare  questo  principio  e  a  non   cercare   di
influenzare i membri degli  organi  decisionali  della  BCE  o  delle
Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti. 
                            ARTICOLO 108 
   Ciascuno Stato membro assicura che, al piu'  tardi  alla  data  di
istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale,  incluso  lo
statuto della Banca centrale  nazionale,  sara'  compatibile  con  il
presente trattato e con lo statuto del SEBC. 
                           ARTICOLO 108 A 
    1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE,  in
conformita'  delle  disposizioni  del  presente   trattato   e   alle
condizioni stabilite nello statuto del SEBC: 
    - stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere  i
compiti definiti nell'articolo 3.1, primo  trattino,  negli  articoli
19.1, 22 o 25.2 dello statuto del SEBC e nei casi che  sono  previsti
negli atti del Consiglio di cui all'articolo 106, paragrafo 6; 
    -  prende  le  decisioni  necessarie  per  assolvere  i   compiti
attribuiti al SEBC in virtu' del presente trattato  e  dallo  statuto
del SEBC; 
    - formula raccomandazioni o pareri. 
    2. Il regolamento ha portata generale. Esso  e'  obbligatorio  in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  in  ciascuno  degli
Stati membri. 
   Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. 
   La decisione e' obbligatoria  in  tutti  i  suoi  elementi  per  i
destinatari da essa designati. 
   Gli articoli 190, 191 e 192 si applicano ai  regolamenti  ed  alle
decisioni adottati dalla BCE. 
   La BCE puo' decidere  di  pubblicare  le  sue  decisioni,  le  sue
raccomandazioni ed i suoi pareri. 
    3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti  dal  Consiglio  in
conformita' della procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6,  la
BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende  o  penalita'  di
mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e
dalle decisioni da essa adottati. 
                            ARTICOLO 109 
    1.  In  deroga  all'articolo  228,  il   Consiglio,   deliberando
all'unanimita' su raccomandazione della BCE  o  della  Commissione  e
previa consultazione della  BCE,  nell'intento  di  pervenire  ad  un
consenso coerente con l'obiettivo della stabilita' dei  prezzi  puo',
previa consultazione del  Parlamento  europeo  e  conformemente  alla
procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione  delle  modalita'
da questo menzionate, concludere accordi formali  su  un  sistema  di
tassi di cambio dell'ECU nei confronti delle valute non  comunitarie.
Il   Consiglio,   deliberando   a    maggioranza    qualificata    su
raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione
della BCE nell'intento di  pervenire  ad  un  consenso  coerente  con
l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, puo'  adottare,  adeguare  o
abbandonare i tassi centrali dell'ECU  all'interno  del  sistena  dei
tassi di cambio. Il Presidente del Consiglio  informa  il  Parlamento
europeo dell'adozione, dell'adeguamento o  dell'abbandono  dei  tassi
centrali dell'ECU. 
    2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o
piu' valute  non  comunitarie,  come  indicato  al  paragrafo  1,  il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata  su  raccomandazione
della  Commissione  e  previa   consultazione   della   BCE,   o   su
raccomandazione della BCE, puo' formulare gli  orientamenti  generali
di  politica  del  cambio  nei  confronti  di  dette  valute.  Questi
orientamenti generali non pregiudicano  l'obiettivo  prioritario  del
SEBC di mantenere la stabilita' dei prezzi. 
    3. In deroga all'articolo 228, qualora accordi in materia di  re-
gime monetario o valutario debbano essere negoziati  dalla  Comunita'
con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali,  il  Consiglio,
deliberando  a  maggioranza  qualificata  su  raccomandazione   della
Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalita' per
la negoziazione e la conclusione di  detti  accordi.  Tali  modalita'
devono assicurare che la Comunita' esprima una  posizione  unica.  La
Commissione e' associata a pieno titolo ai negoziati. 
   Gli accordi conclusi  conformemente  al  presente  paragrafo  sono
vincolanti per le istituzioni della Comunita', per la BCE e  per  gli
Stati membri. 
    4. Fatto salvo  il  paragrafo  1,  il  Consiglio,  deliberando  a
maggioranza  qualificata  su  proposta  della  Commissione  e  previa
consultazione della  BCE,  decide  in  merito  alla  posizione  della
Comunita' sul piano internazionale per quanto riguarda  questioni  di
particolare importanza per l'Unione economica e  monetaria,  nonche',
deliberando all'unanimita', in  merito  alla  sua  rappresentanza  in
conformita' della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 103
e 105. 
    5. Senza pregiudizio della competenza  della  Comunita'  e  degli
accordi comunitari relativi all'Unione  economica  e  monetaria,  gli
Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze  internazionali
e concludere accordi internazionali. 
                               CAPO 3 
                     DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI 
                           ARTICOLO 109 A 
    1. Il Consiglio  direttivo  della  BCE  comprende  i  membri  del
Comitato esecutivo della  BCE  nonche'  i  Governatori  delle  Banche
centrali nazionali. 
    2.  a)  Il  Comitato  esecutivo  comprende  il   Presidente,   il
Vicepresidente e quattro altri membri. 
    b) Il Presidente,  il  Vicepresidente  e  gli  altri  membri  del
Comitato  esecutivo  sono  nominati,  tra  persone  di   riconosciuta
levatura  ed  esperienza  professionale  nel  settore   monetario   o
bancario, di comune accordo dai Governi degli Stati membri a  livello
di Capi di Stato o di Governo, su  raccomandazione  del  Consiglio  e
previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo
della BCE. 
   Il loro mandato ha una durata di otto anni e non e' rinnovabile. 
   Soltanto cittadini degli Stati membri possono  essere  membri  del
Comitato esecutivo. 
                           ARTICOLO 109 B 
    1. Il Presidente del Consiglio  e  un  membro  della  Commissione
possono  partecipare,  senza  diritto  di  voto,  alle  riunioni  del
Consiglio direttivo della BCE. 
   Il Presidente del  Consiglio  puo'  sottoporre  una  mozione  alla
delibera del Consiglio direttivo della BCE. 
    2. Il  Presidente  della  BCE  e'  invitato  a  partecipare  alle
riunioni del  Consiglio  quando  quest'ultimo  discute  su  argomenti
relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC. 
    3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al  Consiglio  e  alla
Commissione nonche' al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle
attivita' del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente  e
dell'anno in corso. Il Presidente della BCE presenta  tale  relazione
al Consiglio e al Parlamento europeo, che puo'  procedere  su  questa
base ad un dibattito generale. 
   Il Presidente della BCE e gli altri membri del Comitato  esecutivo
possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria  iniziativa,
essere ascoltati dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo. 
                           ARTICOLO 109 C 
    1. Per promuovere il coordinamento delle  politiche  degli  Stati
membri in tutta la misura necessaria  al  funzionamento  del  mercato
interno, e' istituito un Comitato monetario a carattere consultivo. 
   Il Comitato monetario a carattere  consultivo  svolge  i  seguenti
compiti: 
    - seguire la  situazione  monetaria  e  finanziaria  degli  Stati
membri della Comunita', nonche'  il  regime  generale  dei  pagamenti
degli Stati membri, e riferirne regolarmente  al  Consiglio  ed  alla
Commissione; 
    - formulare  pareri,  sia  a  richiesta  del  Consiglio  o  della
Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni; 
    - fatto salvo l'articolo 151, contribuire alla  preparazione  dei
lavori del Consiglio di cui agli articoli 73 F, 73 G, 103,  paragrafi
2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B, 104 C, 109 E  paragrafo  2,  109  F
paragrafo 6, 109 H, 109 I, 109 J paragrafo 2, e 109 K paragrafo 1; 
    - esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante
i movimenti di capitali e la liberta' dei pagamenti  quali  risultano
dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal
Consiglio; l'esame  riguarda  tutti  i  provvedimenti  riguardanti  i
movimenti di capitali e  i  pagamenti;  il  Comitato  riferisce  alla
Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. 
   Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del
Comitato monetario. 
    2. All'inizio della  terza  fase  verra'  istituito  un  Comitato
economico e finanziario. Il Comitato monetario di cui al paragrafo  1
sara' sciolto. 
   Il Comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti: 
    - formulare  pareri,  sia  a  richiesta  del  Consiglio  o  della
Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni; 
    - seguire la  situazione  economica  e  finanziaria  degli  Stati
membri e  della  Comunita'  e  riferire  regolarmente  in  merito  al
Consiglio  e  alla  Commissione,  in  particolare   sulle   relazioni
finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali; 
    - fatto salvo l'articolo 151, contribuire alla  preparazione  dei
lavori del Consiglio di cui agli articoli 73 F, 73 G, 103,  paragrafi
2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B, 104  C,  105  paragrafo  6,  105  A
paragrafo 2, 106 paragrafi 5 e 6, 109, 109 H, 109 I paragrafi 2 e  3,
109 K paragrafo 2, 109 L paragrafi 4 e 5, nonche' svolgere gli  altri
compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio; 
 
    - esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante
i movimenti di capitali e la liberta' dei pagamenti, quali  risultano
dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal
Consiglio; l'esame  riguarda  tutti  i  provvedimenti  riguardanti  i
movimenti di capitali e  i  pagamenti;  il  Comitato  riferisce  alla
Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. 
   Gli Stati membri, la Commissione e la BCE  nominano  ciascuno  non
piu' di due membri del Comitato. 
    3.  Il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza  qualificata   su
proposta della Commissione e previa consultazione  della  BCE  e  del
Comitato  di  cui  al  presente  articolo,  stabilisce   disposizioni
specifiche  relative  alla  composizione  del  Comitato  economico  e
finanziario.  Il  Presidente  del  Consiglio  informa  il  Parlamento
europeo in merito a tale decisione. 
    4. Oltre ai compiti di cui al  paragrafo  2,  se  e  fintantoche'
sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli  109  K  e
109 L, il Comitato tiene sotto controllo la  situazione  monetaria  e
finanziaria nonche' il sistema generale dei pagamenti di  tali  Stati
membri e riferisce periodicamente  in  merito  al  Consiglio  e  alla
Commissione. 
 
                           ARTICOLO 109 D 
 
   Per  questioni  che  rientrano  nel  campo  di  applicazine  degli
articoli 103 paragrafo 4, 104 C, eccettuato il paragrafo 14, 109, 109
J, 109 K e 109 L, paragrafi 4 e 5, il Consiglio o  uno  Stato  membro
possono chiedere alla  Commissione  di  fare,  secondo  i  casi,  una
raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e
presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio. 
                               CAPO 4 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
                           ARTICOLO 109 E 
    1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e 
monetaria inizia il 1° gennaio 1994 
    2. Prima di tale data: 
    a) ciascuno Stato membro: 
     - adotta, se necessario, le misure adeguate per  conformarsi  ai
divieti di cui all'articolo  73  B,  fatto  salvo  l'articolo  73  E,
nonche' agli articoli 104 e 104 A, paragrafo 1; 
     - adotta, se necessario, per permettere la  valutazione  di  cui
alla lettera b), programmi pluriennali  destinati  ad  assicurare  la
durevole  convergenza  necessaria  alla   realizzazione   dell'Unione
economica  e  monetaria,  in  particolare  per  quanto  riguarda   la
stabilita' dei prezzi e la solidita' delle finanze pubbliche; 
    b) il Consiglio, in base  ad  una  relazione  della  Commissione,
valuta  i  progressi  compiuti  verso  la  convergenza  economica   e
monetaria, in particolare  per  quanto  riguarda  la  stabilita'  dei
prezzi e la solidita' delle finanze pubbliche,  nonche'  i  progressi
compiuti   verso   l'attuazione   della   legislazione    comunitaria
riguardante il mercato interno. 
    3. Gli articoli 104, 104 A paragrafo 1, 104 B paragrafo 1  e  104
C, esclusi i paragrafi 1, 9,  11  e  14,  si  applicano  a  decorrere
dall'inizio della seconda fase. 
   Gli articoli 103 A paragrafo 2, 104 C, paragrafi 1, 9 e  11,  105,
105 A, 107, 109, 109 A, 109 B e 109 C, paragrafi 2 e 4, si  applicano
a decorrere dall'inizio della terza fase. 
    4. Nella seconda  fase,  gli  Stati  membri  cercano  di  evitare
disavanzi pubblici eccessivi. 
    5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia  il
processo che  conduce  all'indipendenza  della  sua  banca  centrale,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 108. 
                           ARTICOLO 109 F 
    1. A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito  e
inizia la propria attivita' l'Istituto monetario europeo (in appresso
denominato IME); esso ha personalita' giuridica  e  viene  diretto  e
gestito da un Consiglio composto di un Presidente e  dei  Governatori
delle  Banche  centrali  nazionali,  fra  i  quali  sara'  scelto  il
Vicepresidente. 
   Il Presidente viene nominato di comune accordo dai  Governi  degli
Stati  membri  a  livello  di  Capi  di  Stato  o  di   governo,   su
raccomandazione, secondo i casi, del Comitato dei  Governatori  delle
Banche  centrali  nazionali  della  Comunita'  europea  (in  appresso
denominato "Comitato dei Governatori"), o del  Consiglio  dell'IME  e
previa consultazione del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.  Il
Presidente  e'  scelto  tra  persone  di  riconosciuta  levatura   ed
esperienza professionale nel settore monetario o  bancario.  Soltanto
cittadini degli  Stati  membri  possono  essere  nominati  Presidente
dell'IME. Il Consiglio dell'IME nomina il Vicepresidente. 
   Lo  statuto  dell'IME  e'  definito  nel  protocollo  allegato  al
presente trattato. 
   Il Comitato dei Governatori  delle  Banche  centrali  degli  Stati
membri viene sciolto all'inizio della seconda fase. 
    2. L'IME: 
    - rafforza la cooperazione tra le Banche centrali nazionali degli
Stati membri; 
    - rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati
membri allo scopo di garantire la stabilita' dei prezzi; 
    - sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo; 
    - procede  a  consultazioni  su  questioni  che  rientrano  nelle
competenze delle Banche centrali nazionali e riguardano la stabilita'
degli istituti e dei mercati finanziari; 
    - assume i compiti del Fondo europeo  di  cooperazione  monetaria
che sara' sciolto; le relative modalita' sono esposte  nello  statuto
dell'IME; 
    - agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul  suo
sviluppo,  compreso  il  regolare  funzionamento   del   sistema   di
compensazione dell'ECU. 
   3. Al fine di preparare la terza fase, l'IME: 
    - prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare  la
politica monetaria unica nella terza fase; 
    - promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme  che
disciplinano la raccolta, la compilazione e  la  distribuzione  delle
statistiche nella sua sfera di competenza; 
    - prepara le norme per  le  operazioni  che  le  Banche  centrali
nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC; 
    -    promuove    l'efficienza    dei     pagamenti     comunitari
transfrontalieri; 
    - esercita  la  supervisione  sulla  preparazione  tecnica  delle
banconote in ECU. 
   Al piu' tardi il 31  dicembre  1996,  l'IME  specifica  il  quadro
regolamentare, organizzativo e logistico necessario perche'  il  SEBC
assolva  i  suoi  compiti  nella  terza  fase.  Questo  quadro  sara'
sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinche'  decida
in proposito. 
    4. L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri  del
suo Consiglio, puo': 
    - formulare pareri o raccomandazioni  sull'orientamento  generale
della politica monetaria e della politica del cambio,  nonche'  sulle
relative misure adottate in ciascuno Stato membro; 
    - presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai Governi e al
Consiglio sulle  politiche  che  possono  influire  sulla  situazione
monetaria interna o esterna della Comunita' e,  in  particolare,  sul
funzionamento del Sistema monetario europeo; 
    - fare  raccomandazioni  alle  autorita'  monetarie  degli  Stati
membri in merito alla loro politica monetaria. 
     5.  L'IME,  deliberando   all'unanimita',   puo'   decidere   di
pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni. 
    6. L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna  proposta  di
atto comunitario che rientri nella sua competenza. 
    Entro i limiti e alle condizioni  stabiliti  dal  Consiglio,  che
delibera a maggioranza qualificata su proposta  della  Commissione  e
previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME,  quest'ultimo
viene consultato dalle autorita' degli Stati membri su ogni propostal
di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza. 
    7. Il Consiglio, deliberando all 'unanimita'  su  proposta  della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME,
puo' conferire all'IME altri compiti per la preparazione della  terza
fase. 
    8. Nei  casi  in  cui  il  presente  trattato  prevede  un  ruolo
consultivo della BCE,  i  riferimenti  alla  BCE  vanno  intesi  come
riferimenti all'IME prima dell'istituzione della BCE. 
   Nei casi in cui il presente trattato prevede un  ruolo  consultivo
dell'IME, i riferimenti all'IME vanno intesi, prima  del  1°  gennaio
1994, come riferimenti al Comitato dei Governatori. 
    9. Nel corso della seconda fase, per "BCE" di cui  agli  articoli
173, 175, 176, 177, 180 e 215 si intende l'IME. 
                           ARTICOLO 109 G 
La composizione valutaria del paniere dell'ECU non sara' modificata. 
   Dall'inizio della terza fase, il  valore  dell'ECU  sara'  fissato
irrevocabilmente, in conformita' dell'articolo 109 L, paragrafo 4. 
                           ARTICOLO 109 H 
    1. In caso di difficolta' o  di  grave  minaccia  di  difficolta'
nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro,  provocate  sia  da
uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo
di  valuta  di  cui  esso  dispone,  e  capaci  in   particolare   di
compromettere il funzionamento  del  mercato  comune  o  la  graduale
attuazione della politica commerciale comune, la Commissione  procede
senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione  e
dell'azione  che  questo   ha   intrapreso   o   puo'   intraprendere
conformemente  alle  disposizioni  del  presente  trattato,   facendo
appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le
misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato. 
    Se  l'azione  intrapresa  da  uno  Stato  membro  e   le   misure
consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti  ad  appianare
le difficolta' o minacce di difficolta'  incontrate,  la  Commissione
raccomanda al Consiglio, previa consultazione  del  Comitato  di  cui
all'articolo 109 C, il concorso reciproco e i metodi del caso. 
    La Commissione tiene informato regolarmente  il  Consiglio  della
situazione e della sua evoluzione. 
    2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il
concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le
condizioni e  modalita'.  Il  concorso  reciproco  puo'  assumere  in
particolare la forma di: 
     a)   un'azione   concordata    presso    altre    organizzazioni
internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere; 
     b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il
paese in difficolta' mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative
nei confronti dei paesi terzi; 
     c) concessione di crediti  limitati  da  parte  di  altri  Stati
membri, con riserva del consenso di questi. 
    3. Quando il concorso reciproco  raccomandato  dalla  Commissione
non sia stato accordato dal Consiglio ovvero  il  concorso  reciproco
accordato  e  le  misure   adottate   risultino   insufficienti,   la
Commissione autorizza  lo  Stato  che  si  trova  in  difficolta'  ad
adottare delle misure  di  salvaguardia  di  cui  essa  definisce  le
condizioni e le modalita'. 
    Tale autorizzazione  puo'  essere  revocata  e  le  condizioni  e
modalita'  modificate  dal  Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
qualificata. 
    4. Fatto  salvo  l'articolo  109  K,  paragrafo  6,  il  presente
articolo non e' piu' applicabile dall'inizio della terza fase. 
                           ARTICOLO 109 I 
    1. In caso di improvvisa crisi nella  bilancia  dei  pagamenti  e
qualora  non  intervenga  immediatamente  una  decisione   ai   sensi
dell'articolo 109 H paragrafo 2, lo  Stato  membro  interessato  puo'
adottare,  a  titolo  conservativo,   le   misure   di   salvaguardia
necessarie.  Tali  misure  devono  provocare  il   minor   turbamento
possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre  la
portata  strettamente  indispensabile  a  ovviare  alle   difficolta'
improvvise manifestatesi. 
    2. La Commissione e gli Stati membri devono essere  informati  in
merito a tali misure di salvaguardia al piu' tardi al  momento  della
loro entrata in vigore. La Commissione puo' proporre al Consiglio  il
concorso reciproco ai termini dell'articolo 109 H. 
    3.  Su  parere  della  Commissione  e  previa  consultazione  del
Comitato monetario di cui all'articolo  109  C,  il  Consiglio  puo',
deliberando  a  maggioranza  qualificata,  decidere  che   lo   Stato
interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure
di salvaguardia. 
    4. Fatto salvo l'articolo 109 K paragrafo 6, il presente articolo
non e' piu' applicabile dall'inizio della terza fase. 
                           ARTICOLO 109 J 
    1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui  progressi
compiuti  dagli  Stati  membri  nell'adempimento  dei  loro  obblighi
relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria.  Dette
relazioni  comprendono  un  esame   della   compatibilita'   tra   la
legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto  della
sua Banca centrale, da un lato, e gli articolo 107 e 108  nonche'  lo
statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare  la
realizzazione  di  un  alto  grado  di  sostenibile  convergenza  con
riferimento al rispetto dei seguenti criteri  da  parte  di  ciascuno
Stato membro: 
    - il raggiungimento di un alto grado di  stabilita'  dei  prezzi;
questo risultera' da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei  tre
Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i  migliori  risultati
in termini di stabilita' dei prezzi: 
    - la sostenibilita'  della  situazione  della  finanza  pubblica;
questa risultera' dal conseguimento di  una  situazione  di  bilancio
pubblico non caratterizzata da  un  disavanzo  eccessivo  secondo  la
definizione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6; 
    - il rispetto dei margini normali di  fluttuazione  previsti  dal
Meccanismo di cambio del Sistema monetario  europeo  per  almeno  due
anni, senza svalutazioni nei  confronti  della  moneta  di  qualsiasi
altro Stato membro; 
- i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano  la
stabilita' della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua
partecipazione al Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo. 
   I quattro criteri esposti  nel  presente  paragrafo  e  i  periodi
pertinenti durante i quali devono  essere  rispettati  sono  definiti
ulteriormente in un protocollo  allegato  al  presente  trattato.  Le
relazioni della Commissione e dell'IME tengono  inoltre  conto  dello
sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della
situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei
pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e
di altri indici di prezzo. 
    2. In  base  a  queste  relazioni  il  Consiglio,  deliberando  a
maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta: 
    - se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie
per l'adozione di una moneta unica; 
    - se la maggioranza degli Stati membri soddisfi  alle  condizioni
necessarie per l'adozione di una moneta unica; 
   esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni,
al Consiglio riunito nella  composizione  dei  Capi  di  Stato  o  di
Governo. Il  Parlamento  europeo  viene  consultato  e  trasmette  il
proprio parere al Consiglio riunito nella composizione  dei  Capi  di
Stato o di Governo. 
    3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo  1  e
del  parere  del  Parlamento  europeo  di  cui  al  paragrafo  2,  il
Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo,
deliberando a  maggioranza  qualificata  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 1996: 
    - decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio  di  cui
al paragrafo 2, se la maggioranza  degli  Stati  membri  soddisfa  le
condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica; 
    - decide se sia opportuno che la Comunita' passi alla terza fase 
dell'Unione 
   e, in caso affermativo, 
    - stabilisce la data di inizio della terza fase. 
    4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della  terza  fase
non sara' stata fissata, la terza fase iniziera' il 1° gennaio  1999.
Anteriormente  al  1  luglio  1998,  il  Consiglio,   riunito   nella
composizione dei Capi di Stato o  di  Governo,  dopo  la  ripetizione
della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione  del  secondo
trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui
al paragrafo 1 e il parere  del  Parlamento  europeo,  deliberando  a
maggioranza  qualificata  sulla  base   delle   raccomandazioni   del
Consiglio  di  cui  al  paragrafo  2,  conferma  quali  Stati  membri
soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione  di  una  moneta
unica. 
                           ARTICOLO 109 K 
    1. Qualora sia stato deciso  di  fissare  la  data  conformemente
all'articolo 109 J  paragrafo  3,  il  Consiglio,  sulla  base  delle
raccomandazioni del Consiglio di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2,
deliberando  a  maggioranza  qualificata  su  raccomandazione   della
Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica  la  deroga
di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati  membri  sono
in appresso denominati "Stati membri con deroga". 
Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati  membri  soddisfano
alle condizioni  necessarie  per  l'adozione  di  una  moneta  unica,
conformemente all'articolo 109 J paragrafo 4, agli Stati  membri  che
non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita
al paragrafo 3 del presente  articolo.  Tali  Stati  membri  sono  in
appresso denominati "Stati membri con deroga". 
    2. Almeno una volta ogni due anni o  a  richiesta  di  uno  Stato
membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono  al  Consiglio
in conformita' della procedura dell'articolo 109 J paragrafo 1.  Pre-
via consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno  al
Consiglio nella composizione dei Capi  di  Stato  o  di  Governo,  il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata  su  proposta  della
Commissione, decide quali Stati membri  con  deroga  soddisfano  alle
condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo  109
J paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione. 
    3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro
in questione non si applichino i seguenti articoli: 104 C,  paragrafi
9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e  5,  105  A,  108  A,  109,  109  A,
paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro  e  della
sua Banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel  quadro
del SEBC e' oggetto del Capo IX dello statuto del SEBC. 
    4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 105 A, 108 A, 109 e 109
A, paragrafo 2, lettera b), per  "Stati  membri"  si  intende  "Stati
membri senza deroga". 
    5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga  sono  sospesi
per le decisioni del Consiglio di  cui  agli  articoli  del  presente
trattato elencati al  paragrafo  3.  In  tal  caso,  in  deroga  agli
articoli 148  e  189  A,  paragrafo  1,  la  maggioranza  qualificata
corrisponde ai due terzi dei  voti  dei  rappresentanti  degli  Stati
membri  senza  deroga  ponderati  conformemente   alle   disposizioni
dell'articolo 148, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimita'
e' richiesta l'unanimita' di tali Stati membri. 
    6. Gli articoli 109 H e 109 I continuano ad applicarsi agli Stati
membri con deroga. 
                           ARTICOLO 109 L 
    1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della  terza
fase conformemente all'articolo 109 J paragrafo 3 o, secondo i  casi,
immediatamente dopo il 1 luglio 1998: 
    - il Consiglio adotta le disposizioni di  cui  all'articolo  106,
paragrafo 6; 
    -  i  Governi  degli  Stati  membri  senza  deroga  nominano,  in
conformita' della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto  del
SEBC, il  Presidente,  il  Vicepresidente  e  gli  altri  membri  del
Comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga,  il
numero dei membri del Comitato  esecutivo  puo'  essere  inferiore  a
quello previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 dello statuto del SEBC,
ma in nessun caso puo' essere inferiore a quattro. 
   Non appena e' stato nominato il Comitato esecutivo, il SEBC  e  la
BCE entrano in funzione e si preparano a  svolgere  appieno  le  loro
attivita' come indicato nel presente trattato  e  nello  statuto  del
SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio  a  decorrere  dal
primo giorno della terza fase. 
    2. Non appena e' stata istituita la BCE, essa, se necessario, as-
sume i compiti dell'IME. Con l'istituzione  della  BCE,  l'IME  viene
posto in liquidazione; le  relative  modalita'  sono  definite  nello
statuto dell'IME. 
    3. Se e fintantoche' vi sono Stati  membri  con  deroga  e  fatto
salvo l'articolo 106, paragrafo 3 del presente trattato, il Consiglio
Generale della BCE di cui all'articolo  45  dello  statuto  del  SEBC
sara' costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE. 
    4.  Alla  data  di  inizio  della  terza  fase,   il   Consiglio,
deliberando  all'unanimita'  degli  Stati  membri  senza  deroga,  su
proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i
tassi  di  conversione   ai   quali   le   rispettive   monete   sono
irrevocabilmente vincolate e il  tasso  irrevocabilmente  fissato  al
quale l'ECU viene a sostituirsi  a  queste  valute,  e  sara'  quindi
valuta a pieno diritto. Questa misura di  per  se'  non  modifica  il
valore esterno dell'ECU. Il  Consiglio,  deliberando  con  la  stessa
procedura, prende anche le altre  misure  necessarie  per  la  rapida
introduzione dell'ECU come moneta unica di quegli Stati membri. 
    5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo
109 K, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio,  deliberando
all'unanimita' degli Stati membri senza deroga e dello  Stato  membro
in questione, su proposta della Commissione  e  previa  consultazione
della BCE, adotta il tasso al quale l'ECU subentra alla moneta  dello
Stato membro in questione e prende le  altre  misure  necessarie  per
l'introduzione  dell'ECU  come  moneta  unica  nello   Stato   membro
interessato. 
                           ARTICOLO 109 M 
    1. Fino all'inizio  della  terza  fase  dell'Unione  economica  e
monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio
come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle
competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze
acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema  monetario
europeo (SME) e allo sviluppo dell'ECU. 
    2. A decorrere dall'inizio della terza fase  e  fintantoche'  uno
Stato membro e' oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per 
analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro." 
26) Nella Parte terza, Titolo II, il titolo del Capo 4 e'  sostituito
dal titolo seguente: 
                             "TITOLO VII 
                    Politica commerciale comune" 
27) L'articolo 111 e' abrogato. 
28) Il testo dell'articolo 113 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 113 
    1.  La  politica  commerciale  comune  e'  fondata  su   principi
uniformi,  specialmente  per   quanto   concerne   le   modificazioni
tariffarie,  la  conclusione  di  accordi  tariffari  e  commerciali,
l'uniformazione delle misure  di  liberalizzazione,  la  politica  di
esportazione, nonche' le misure di difesa commerciale, tra cui quelle
da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni. 
    2. La Commissione presenta  al  Consiglio  proposte  l'attuazione
della politica commerciale comune. 
    3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o  piu'  Stati  o
organizzazioni    internazionali,     la     Commissione     presenta
raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire  i  negoziati
necessari. 
    Tali negoziati sono condotti dalla Commissione  in  consultazione
con un Comitato speciale designato dal Consiglio  per  assisterla  in
questo compito e nel quadro delle direttive  che  il  Consiglio  puo'
impartirle. 
    Le pertinenti disposizioni dell'articolo 228 sono applicabili. 
    4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal 
presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata." 
29) L'articolo 114 e' abrogato. 
30) Il testo dell'articolo 115 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 115 
   Per  assicurare  che  l'esecuzione  delle   misure   di   politica
commerciale adottate dagli Stati  membri  conformemente  al  presente
trattato non sia impedita da deviazioni di traffico,  ovvero  qualora
delle  disparita'  nelle   misure   stesse   provochino   difficolta'
economiche in uno o piu' Stati, la Commissione  raccomanda  i  metodi
con  i  quali  gli  altri  Stati  membri  apportano   la   necessaria
cooperazione. In mancanza, la Commissione puo' autorizzare gli  Stati
membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone  le
condizioni e modalita'. 
   In caso d'urgenza gli Stati membri chiedono che la Commissione  si
pronunci  al  piu'  presto  al  fine  di  autorizzarli  ad   adottare
direttamente le misure necessarie,  che  poi  notificano  agli  altri
Stati membri. La Commissione puo' decidere in qualsiasi  momento  che
gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in
questione. 
    In ordine di priorita', devono essere scelte le misure capaci  di
provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato 
comune." 
31) L'articolo 116 e' abrogato. 
32) Nella Parte terza, il titolo del Titolo  III  e'  sostituito  dal
titolo seguente: 
                            "TITOLO VIII 
 Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventu'" 
33) Il testo  dell'articolo  118  A,  paragrafo  2,  primo  comma  e'
sostituito dal testo seguente: 
    "2. Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al
paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformita' della procedura
di cui  all'articolo  189  C  e  previa  consultazione  del  Comitato
economico  e  sociale,  adotta  mediante  direttive  le  prescrizioni
minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni 
e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro." 
34) Il testo dell'articolo 123 e' sostituito dal testo seguente: 
                            ARTICOLO 123 
   Per migliorare  le  possibilita'  di  occupazione  dei  lavoratori
nell'ambito del mercato interno e contribuire cosi' al  miglioramento
del tenore di vita,  e'  istituito,  nel  quadro  delle  disposizioni
seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo  di  promuovere
all'interno della Comunita'  le  possibilita'  di  occupazione  e  la
mobilita' geografica  e  professionale  dei  lavoratori,  nonche'  di
facilitare  l'adeguamento  alle  trasformazioni  industriali   e   ai
cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la 
formazione e la riconversione professionale." 
35) Il testo dell'articolo 125 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 125 
   Il  Consiglio,  deliberando  in  conformita'  della  procedura  di
all'articolo 189 C e previa consultazione del  Comitato  economico  e
sociale, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo 
sociale europeo." 
36) I testi degli articoli 126, 127 e 128 sono sostituiti  dai  testi
seguenti: 
                               "CAPO 3 
          ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU' 
                            ARTICOLO 126 
   1. La Comunita' contribuisce allo  sviluppo  di  un'istruzione  di
qualita'  incentivando  la  cooperazione  tra  Stati  membri  e,   se
necessario,  sostenendo  ed  integrando  la  loro  azione  nel  pieno
rispetto della responsabilita' degli Stati membri per quanto riguarda
il  contenuto  dell'insegnamento  e  l'organizzazione   del   sistema
d'istruzione, nonche' delle loro diversita' culturali e linguistiche. 
    2. L'azione della Comunita' e' intesa: 
    -   a   sviluppare   la   dimensione   europea   dell'istruzione,
segnatamamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli
Stati membri; 
    - a favorire la mobilita'  degli  studenti  e  degli  insegnanti,
promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico  dei  diplomi  e
dei periodi di studio; 
    - a promuovere la cooperazione tra gli istituti d'insegnamento; 
    - a sviluppare lo scambio di informazioni  e  di  esperienze  sui
problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; 
    - a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e  di  animatori
di attivita' socioeducative; 
    - a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza. 
    3. La Comunita' e gli Stati membri  favoriscono  la  cooperazione
con i paesi terzi e le organizzazioni  internazionali  competenti  in
materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa. 
    4. Per contribuire alla realizzazione  degli  obiettivi  previsti
dal presente articolo, il Consiglio adotta: 
    - deliberando in conformita' della procedura di cui  all'articolo
189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale  e  del
Comitato delle regioni, azioni di incentivazione,  ad  esclusione  di
qualsiasi   armonizzazione   delle   disposizioni    legislative    e
regolamentari degli Stati membri; 
    -  deliberando  a  maggioranza  qualificata  su  proposta   della
Commissione, raccomandazioni. 
                            ARTICOLO 127 
    1. La Comunita' attua una politica  di  formazione  professionale
che rafforza ed integra le  azioni  degli  Stati  membri,  nel  pieno
rispetto della responsabilita' di questi ultimi per  quanto  riguarda
il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. 
    2. L'azione della Comunita' e' intesa: 
    - a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali,  in
particolare   attraverso   la   formazione   e    la    riconversione
professionale; 
    -  a  migliorare  la  formazione  professionale  iniziale  e   la
formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento
professionale sul mercato del lavoro; 
    - a facilitare  l'accesso  alla  formazione  professionale  ed  a
favorire la mobilita' degli istruttori e delle persone in formazione,
in particolare dei giovani; 
    - a stimolare  la  cooperazione  in  materia  di  formazione  tra
istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese; 
    - a sviluppare lo scambio di informazioni  e  di  esperienze  sui
problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 
    3. La Comunita' e gli Stati membri  favoriscono  la  cooperazione
con i paesi terzi e le organizzazioni  internazionali  competenti  in
materia di formazione professionale. 
    4. Il Consiglio, deliberando in conformita'  della  procedura  di
cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato  economico
e sociale adotta le misure  atte  a  contribuire  alla  realizzazione
degli obiettivi  di  cui  al  presente  articolo,  ad  esclusione  di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri." 
37) E' inserito il testo seguente: 
                             "TITOLO IX 
                               Cultura 
                            ARTICOLO 128 
    1. La Comunita' contribuisce  al  pieno  sviluppo  delle  culture
degli Stati membri nel rispetto delle  loro  diversita'  nazionali  e
regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 
    2.  L'azione  della  Comunita'  e'  intesa  ad  incoraggiare   la
cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad  appoggiare  e  ad
integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: 
    - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura
e della storia dei popoli europei; 
    -  conservazione  e  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  di
importanza europea; 
    - scambi culturali non commerciali; 
    -  creazione  artistica  e  letteraria,   compreso   il   settore
audiovisivo. 
    3. La Comunita' e gli Stati membri  favoriscono  la  cooperazione
con i paesi terzi e le organizzazioni  internazionali  competenti  in
materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 
    4. La Comunita' tiene conto degli aspetti  culturali  nell'azione
che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. 
    5. Per contribuire alla realizzazione  degli  obiettivi  previsti
dal presente articolo, il Consiglio adotta: 
    - deliberando in conformita' della procedura di cui  all'articolo
189 B e previa consultazione del Comitato delle  regioni,  azioni  di
incentivazione,  ad  esclusione  di  qualsiasi  armonizzazione  delle
disposizioni legislative  e  regolamentari  degli  Stati  membri.  Il
Consiglio delibera all'unanimita' durante tutta la procedura  di  cui
all'articolo 189 B; 
    - deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, 
raccomandazioni." 
38) I testi dei Titoli IV, V, VI e  VII  sono  sostituiti  dai  testi
seguenti: 
                              "TITOLO X 
                          Sanita' pubblica 
                            ARTICOLO 129 
    1. La Comunita' contribuisce a garantire un  livello  elevato  di
protezione della salute umana, incoraggiando la cooperazione tra  gli
Stati membri e, se necessario, sostenendone l'azione. 
    L'azione  della  Comunita'  si  indirizza  in  primo  luogo  alla
prevenzione  delle  malattie,  segnatamente  dei   grandi   flagelli,
compresa la tossicodipendenza, favorendo la ricerca sulle loro  cause
e sulla loro propagazione, nonche' l'informazione e  l'educazione  in
materia sanitaria. 
Le esigenze di protezione della salute costituiscono  una  componente
delle altre politiche della Comunita'. 
    2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento  con  la
Commissione, le rispettive politiche ed i  rispettivi  programmi  nei
settori di cui al paragrafo  1.  La  Commissione  puo'  prendere,  in
stretto contatto con  gli  Stati  membri,  ogni  iniziativa  utile  a
promuovere detto coordinamento. 
    3. La Comunita' e gli Stati membri  favoriscono  la  cooperazione
con i paesi terzi e con le organizzazioni  internazionali  competenti
in materia di sanita' pubblica. 
    4. Per contribuire alla realizzazione  degli  obiettivi  previsti
dal presente articolo, il Consiglio adotta: 
    - deliberando in conformita' della procedura di cui  all'articolo
189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale  e  del
Comitato delle regioni, azioni di incentivazione,  ad  esclusione  di
qualsiasi   armonizzazione   delle   disposizioni    legislative    e
regolamentari degli Stati membri; 
    -  deliberando  a  maggioranza  qualificata  su  proposta   della
Commissione, raccomandazioni. 
                              TITOLO XI 
                     Protezione dei consumatori 
                           ARTICOLO 129 A 
    1. La Comunita'  contribuisce  al  conseguimento  di  un  livello
elevato di protezione dei consumatori mediante: 
    a) misure adottate in applicazione dell'articolo 100 A nel quadro
della realizzazione del mercato interno; 
    b) azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica
svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza
e gli  interessi  economici  dei  consumatori  e  di  garantire  loro
un'informazione adeguata. 
    2. Il Consiglio, deliberando in conformita'  della  procedura  di
cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato  economico
e sociale, adotta le azioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera
b). 
    3. Le  azioni  adottate  in  applicazione  del  paragrafo  2  non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure
di protezione piu' rigorose. Tali misure  devono  essere  compatibili
con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione. 
                             TITOLO XII 
                          Reti transeuropee 
                           ARTICOLO 129 B 
    1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui  agli
articoli 7 A e 130 A e per consentire ai cittadini dell'Unione,  agli
operatori economici  e  alle  collettivita'  regionali  e  locali  di
beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti  dall'instaurazione  di
uno spazio  senza  frontiere  interne,  la  Comunita'  concorre  alla
costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei  settori  delle
infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. 
    2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti  e  concorrenziali,
l'azione  della  Comunita'  mira  a  favorire  l'interconnessione   e
l'interoperabilita' delle reti nazionali, nonche'  l'accesso  a  tali
reti. Essa tiene conto in particolare della necessita'  di  collegare
alle regioni centrali della Comunita' le regioni insulari,  prive  di
sbocchi al mare e periferiche. 
                           ARTICOLO 129 C 
    1. Per conseguire gli obiettivi di cui  all'articolo  129  B,  la
Comunita': 
    - stabilisce un  insieme  di  orientamenti  che  contemplino  gli
obiettivi, le priorita' e le linee principali delle  azioni  previste
nel settore delle  reti  transeuropee;  in  detti  orientamenti  sono
individuati progetti di interesse comune; 
    - intraprende ogni azione che si riveli necessaria per  garantire
l'interoperabilita'   delle   reti,   in   particolare   nel    campo
dell'armonizzazione delle norme tecniche; 
    - puo' appoggiare gli sforzi finanziari degli  Stati  membri  per
progetti  d'interesse  comune  finanziati  dagli   Stati   membri   e
individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo  trattino,
in particolare mediante studi di fattibilita', garanzie di prestito o
abbuoni  d'interesse;  la  Comunita'  puo'  altresi'  contribuire  al
finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo  di  coesione  da
istituire entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  1993  conformemente
all'articolo  130  D,  di  progetti  specifici  nel   settore   delle
infrastrutture dei trasporti. 
   L'azione della Comunita' tiene conto  della  potenziale  validita'
economica dei progetti. 
    2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento  con  la
Commissione, le politiche svolte  a  livello  nazionale  che  possono
avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo  129  B.  La  Commissione  puo'  prendere,  in   stretta
collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa  utile  per
favorire detto coordinamento. 
    3. La Comunita' puo' decidere di cooperare con i paesi terzi  per
promuovere    progetti    di    interesse    comune    e    garantire
l'interoperabilita' delle reti. 
                           ARTICOLO 129 D 
   Gli orientamenti di cui  all'articolo  129  C,  paragrafo  1  sono
adottati dal Consiglio, che delibera in conformita'  della  procedura
di cui  all'articolo  189  B  e  previa  consultazione  del  Comitato
economico e sociale e del Comitato delle regioni. 
   Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che  riguardano
il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello  Stato
membro interessato. 
   Il Consiglio, deliberando in conformita' della  procedura  di  cui
all'articolo 189 C e previa consultazione del  Comitato  economico  e
sociale e del Comitato delle regioni, adotta le altre misure previste
nell'articolo 129 C, paragrafo 1. 
                             TITOLO XIII 
                              Industria 
                            ARTICOLO 130 
    1. La Comunita' e gli Stati  membri  provvedono  affinche'  siano
assicurate   le    condizioni    necessarie    alla    competitivita'
dell'industria della Comunita'. 
   A tal  fine,  nell'ambito  di  un  sistema  di  mercati  aperti  e
concorrenziali, la loro azione e' intesa; 
    - ad accelerare l'adattamento dell'industria alle  trasformazioni
strutturali; 
    - a promuovere un  ambiente  favorevole  all'iniziativa  ed  allo
sviluppo delle imprese di  tutta  la  Comunita',  segnatamente  delle
piccole e medie imprese; 
    - a promuovere  un  ambiente  favorevole  alla  cooperazione  tra
imprese; 
    - a favorire un migliore sfruttamento del potenziale  industriale
delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico. 
    2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in  collegamento
con la Commissione e, per quanto e' necessario,  coordinano  le  loro
azioni.  La  Commissione  puo'  prendere  ogni  iniziativa  utile   a
promuovere detto coordinamento. 
    3. La Comunita' contribuisce alla realizzazione  degli  obiettivi
di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa  attuate
ai sensi di altre disposizioni del presente trattato.  Il  Consiglio,
deliberando all'unanimita' su proposta  della  Commissione  e  previa
consultazione del Parlamento  europeo  e  del  Comitato  economico  e
sociale, puo' decidere misure specifiche, destinate  a  sostenere  le
azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli  obiettivi
di cui al paragrafo 1. 
   Il presente Titolo non costituisce una base per l'introduzione  da
parte della Comunita' di qualsivoglia  misura  che  possa  comportare
distorsioni di concorrenza. 
                             TITOLO XIV 
                    Coesione economica e sociale 
                           ARTICOLO 130 A 
   Per  promuovere  uno   sviluppo   armonioso   dell'insieme   della
Comunita', questa sviluppa e prosegue  la  propria  azione  intesa  a
realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. 
   In particolare la Comunita'  mira  a  ridurre  il  divario  tra  i
livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo  delle  regioni
meno favorite, comprese le zone rurali. 
                           ARTICOLO 130 B 
   Gli Stati  membri  conducono  la  loro  politica  economica  e  la
coordinano anche al fine di raggiungere gli  obiettivi  dell'articolo
130  A.  L'elaborazione  e  l'attuazione  delle  politiche  e  azioni
comunitarie, nonche' l'attuazione del mercato interno  tengono  conto
degli  obiettivi  dell'articolo  130  A  e   concorrono   alla   loro
realizzazione. La Comunita' appoggia questa realizzazione  anche  con
l'azione che essa svolge attraverso  fondi  a  finalita'  strutturale
(Fondo europeo  agricolo  di  orientamento  e  di  garanzia,  sezione
"orientamento", Fondo sociale  europeo,  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale), la  Banca  europea  per  gli  investimenti  e  gli  altri
strumenti finanziari esistenti. 
La Commissione presenta ogni  tre  anni  al  Parlamento  europeo,  al
Consiglio, al Comitato  economico  e  sociale  e  al  Comitato  delle
regioni una relazione  sui  progressi  compiuti  nella  realizzazione
della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti
previsti dal presente articolo vi hanno contribuito.  Tale  relazione
e' corredata, se del caso, di appropriate proposte. 
   Le azioni specifiche che si rivelassero  eventualmente  necessarie
al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle
altre  politiche  della  Comunita',  possono  essere   adottate   dal
Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della  Commissione
e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico
e sociale e del comitato delle regioni. 
                           ARTICOLO 130 C 
   Il Fondo europeo di sviluppo regionale e' destinato a  contribuire
alla correzione dei principali squilibri  regionali  esistenti  nella
Comunita', partecipando allo sviluppoo e all'adeguamento  strutturale
delle regioni in ritardo di sviluppo nonche' alla riconversione delle
regioni industriali in declino. 
                           ARTICOLO 130 D 
   Fatto  salvo  l'articolo  130   E,   il   Consiglio,   deliberando
all'unanimita' su proposta della Commissione, previo parere  conforme
del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato  economico
e sociale e del Comitato delle  regioni,  definisce  i  compiti,  gli
obiettivi  prioritari  e  l'organizzazione  dei  fondi  a   finalita'
strutturale,   elemento   quest'ultimo   che   puo'   comportare   il
raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo  la
stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonche'  le
disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il  coordinamento
dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. 
   Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura,  istituisce
entro il 31 dicembre 1993 un Fondo di coesione  per  l'erogazione  di
contributi finanziari a progetti in materia di  ambiente  e  di  reti
transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. 
                           ARTICOLO 130 E 
   Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di  sviluppo
regionale sono adottate dal Consiglio, che  delibera  in  conformita'
della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione  del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. 
   Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo restano
applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 125. 
                              TITOLO XV 
                   Ricerca e sviluppo tecnologico 
                           ARTICOLO 130 F 
   1. La Comunita' si  propone  l'obiettivo  di  rafforzare  le  basi
scientifiche  e  tecnologiche  dell'industria  della  Comunita',   di
favorire lo sviluppo della sua  competitivita'  internazionale  e  di
promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri
Capi del presente trattato. 
    2. A tal fine essa incoraggia  nell'insieme  della  Comunita'  le
imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di  ricerca
e le universita' nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico
di alta qualita';  essa  sostiene  i  loro  sforzi  di  cooperazione,
mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le
potenzialita'   del   mercato   interno   grazie,   in   particolare,
all'apertura degli appalti pubblici nazionali,  alla  definizione  di
norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a
detta cooperazione. 
    3.  Tutte  le  azioni  della  Comunita'  ai  sensi  del  presente
trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della  ricerca
e dello sviluppo tecnologico sono decise e  realizzate  conformemente
alle disposizioni del presente Titolo. 
                           ARTICOLO 130 G 
   Nel perseguire tali  obiettivi,  la  Comunita'  svolge  le  azioni
seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri: 
    a) attuazione di programmi di  ricerca,  sviluppo  tecnologico  e
dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra  le  imprese,  i
centri di ricerca e le universita'; 
    b) promozione della cooperazione in materia di ricerca,  sviluppo
tecnologico e  dimostrazione  comunitari  con  i  paesi  terzi  e  le
organizzazioni internazionali; 
    c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle  attivita'  in
materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari; 
    d) impulso alla formazione e alla mobilita' dei ricercatori della
Comunita'. 
                           ARTICOLO 130 H 
    1. La Comunita'e gli Stati membri coordinano la  loro  azione  in
materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire  la  coerenza
reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria. 
    2. La  Commissione,  in  stretta  collaborazione  con  gli  Stati
membri,  pu  prendere  ogni  iniziativa   utile   a   promuovere   il
coordinamento di cui al paragrafo 1. 
                           ARTICOLO 130 I 
    1. Il Consiglio, deliberando in conformita'della procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del  Comitato  economico  e
sociale,  adotta  un  programma  quadro  pluriennale,  che  comprende
l'insieme  delle  azioni  della  Comunit.   Il   Consiglio   delibera
all'unanimita'durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B. 
   Il programma quadro: 
    - fissa gli obiettivi scientifici  e  tecnologici  da  realizzare
mediante le  azioni  previste  dall'articolo  130  G  e  le  relative
priorit; 
    - indica le grandi linee di dette azioni; 
    - stabilisce l'importo  globale  massimo  e  le  modalita'  della
partecipazione  finanziaria  della  Comunita'  al  programma  quadro,
nonche' le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 
    2. Il programma quadro viene adattato o  completato  in  funzione
dell'evoluzione della situazione. 
    3. Il programma e' quadro attuato  mediante  programmi  specifici
sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni  programma  specifico
precisa le modalita' di  realizzazione  del  medesimo,  ne  fissa  la
durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma  degli  importi
ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non puo'  super-
are l'importo globale massimo fissato per il programma quadro  e  per
ciascuna azione. 
    4.  Il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza  qualificata   su
proposta della Commissione  e  previa  consultazione  del  Parlamento
europeo e del  Comitato  economico  e  sociale,  adotta  i  programmi
specifici. 
                           ARTICOLO 130 J 
   Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio: 
    - fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei  centri
di ricerca e delle universita'; 
     - fissa le norme applicabili  alla  divulgazione  dei  risultati
della ricerca. 
                           ARTICOLO 130 K 
   Nell'attuazione del programma quadro  pluriennale  possono  essere
decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni  Stati
membri che ne assicurano il finanziamento, fatta  salva  un'eventuale
partecipazione della Comunit. 
   Il  Consiglio   adotta   le   norme   applicabili   ai   programmi
complementari,  in  particolare  in  materia  di  divulgazione  delle
conoscenze e di accesso di altri Stati membri. 
                           ARTICOLO 130 L 
   Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunita' puo'
prevedere,  d'intesa   con   gli   Stati   membri   interessati,   la
partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da pi  Stati
membri, compresa la  partecipazione  alle  strutture  instaurate  per
l'esecuzione di detti programmi. 
                           ARTICOLO 130 M 
   Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la  Comunita'  pu
prevedere  una  cooperazione  in   materia   di   ricerca,   sviluppo
tecnologico  e   dimostrazione   comunitari   con   paesi   terzi   o
organizzazioni internazionali. 
   Le modalita' di questa cooperazione  possono  formare  oggetto  di
accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra  la
Comunita' e i terzi interessati. 
ARTICOLO 130 N La Comunita' pu  creare  imprese  comuni  o  qualsiasi
altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi  di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari. 
                           ARTICOLO 130 O 
   Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  su   proposta   della
Commissione e previa  consultazione  del  Parlamento  europeo  e  del
comitato  economico  e  sociale,  adotta  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 130 N. 
   Il Consiglio, deliberando in onformita'  della  procedura  di  cui
all'articolo 189 C e previa consultazione del  Comitato  economico  e
sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 130 J, 130  K  e
130 L. L'adozione  dei  programmi  complementari  richiede  l'accordo
degli Stati membri interessati. 
                           ARTICOLO 130 P 
   All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una  relazione  al
Parlamento  europeo  e  al  Consiglio.  Detta  relazione   verte   in
particolare sulle  attivita'  svolte  in  materia  di  ricerca  e  di
sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati  durante  l'anno
precedente nonche' sul programma di lavoro dell'anno in corso. 
                             TITOLO XVI 
                              Ambiente 
                           ARTICOLO 130 R 
    1. La politica della Comunita' in materia ambientale contribuisce
a perseguire i seguenti obiettivi: 
    -   salvaguardia,   tutela   e   miglioramento   della   qualita'
dell'ambiente; 
    - protezione della salute umana; 
    - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 
    - promozione sul  piano  internazionale  di  misure  destinate  a
risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 
    2. La politica della Comunita' in materia ambientale  mira  a  un
elevato livello di  tutela,  tenendo  conto  della  diversita'  delle
situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e'  fondata  sui
principi della precauzione e dell'azione  preventiva,  sul  principio
della  correzione,  anzitutto   alla   fonte,   dei   danni   causati
all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga".  Le  esigenze
connesse con la tutela dell'ambiente devono  essere  integrate  nella
definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. 
    In questo contesto, le misure di armonizzazione conformi  a  tali
esigenze  comportano,  nei  casi   appropriati,   una   clausola   di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a  prendere,  per  motivi
ambientali di natura non economica, misure  provvisorie  soggette  ad
una procedura comunitaria di controllo. 
    3. Nel predisporre la  sua  politica  in  materia  ambientale  la
Comunita' tiene conto: 
    - dei dati scientifici e tecnici disponibili; 
    -  delle  condizioni  dell'ambiente  nelle  varie  regioni  della
Comunita'; 
    - dei vantaggi e degli oneri che possono derivare  dall'azione  o
dall'assenza di azione; 
    - dello sviluppo socioeconomico della Comunita' nel suo insieme e
dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. 
    4. Nel quadro delle loro competenze rispettive,  la  Comunita'  e
gli Stati membri cooperano con i  paesi  terzi  e  le  organizzazioni
internazionali competenti.  Le  modalita'  della  cooperazione  della
Comunita' possono formare oggetto di accordi,  negoziati  e  conclusi
conformemente all'articolo 228, tra questa ed i terzi interessati. 
    Il comma precedente non  pregiudica  la  competenza  degli  Stati
membri a negoziare nelle sedi internazionali e a  concludere  accordi
internazionali. 
                           ARTICOLO 130 S 
    1. Il Consiglio, deliberando in conformita'  della  procedura  di
cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato  economico
e sociale, decide in merito alle azioni che devono essere  intraprese
dalla Comunita' per realizzare gli obiettivi dell'articolo 130 R. 
    2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo  1  e
fatto   salvo   l'articolo   100   A,   il   Consiglio,   deliberando
all'unanimita' su proposta della Commissione e  previa  consultazione
del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta: 
    - disposizioni aventi principalmente natura fiscale; 
    - le misure concernenti l'assetto territoriale,  la  destinazione
dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui e delle misure  di
carattere generale, nonche' la gestione delle risorse idriche; 
    - le misure aventi una sensibile incidenza sulla  scelta  di  uno
Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura  generale
dell'approvvigionamento energetico del medesimo. 
    Il Consiglio, deliberando alle  condizioni  stabilite  nel  primo
comma, puo' definire le materie cui e' fatto riferimento nel presente
paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a  maggioranza
qualificata. 
    3. In altri settori  il  Consiglio,  deliberando  in  conformita'
della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione  del
Comitato economico e sociale, adotta programmi d'azione generali  che
fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. 
    Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal  paragrafo
1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2,  adotta  le  misure  necessarie
all'attuazione di tali programmi. 
    4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli  Stati
membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in
materia ambientale. 
    5. Fatto salvo il  principio  "chi  inquina  paga",  qualora  una
misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti  sproporzionati
per  le  pubbliche  autorita'  di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio
stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni 
appropriate in forma di 
    - deroghe temporanee e/o 
    - sostegno finanziario del Fondo di coesione da istituire entro e
non oltre il 31 dicembre 1993 in conformita' dell'articolo 130 D. 
                           ARTICOLO 130 T 
   I provvedimenti di protezione adottati in virtu' dell'articolo 130
S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di  prendere
provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali  provvedimenti
devono  essere  compatibili  con  il  presente  trattato.  Essi  sono
notificati alla Commissione. 
                             TITOLO XVII 
                     Cooperazione allo sviluppo 
                           ARTICOLO 130 U 
    1. La politica della Comunita'  nel  settore  della  cooperazione
allo  sviluppo,  che  integra  quelle  svolte  dagli  Stati   membri,
favorisce: 
    - lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di
sviluppo, in particolare di quelli piu' svantaggiati; 
    - l'inserimento armonioso e  progressivo  dei  paesi  in  via  di
sviluppo nell'economia mondiale; 
    - la lotta contro la poverta' nei paesi in via di sviluppo. 
    2. La politica della Comunita'  in  questo  settore  contribuisce
all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della  democrazia
e dello Stato di diritto, nonche' di rispetto dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali. 
    3. La Comunita' e gli  Stati  membri  rispettano  gli  impegni  e
tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro  delle  Nazioni
Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti. 
                           ARTICOLO 130 V 
   La Comunita' tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 130 U
nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza  sui
paesi in via di sviluppo. 
                           ARTICOLO 130 W 
    1. Fatte salve le altre disposizioni del  presente  trattato,  il
Consiglio,  deliberando  in  conformita'  della  procedura   di   cui
all'articolo 189 C, adotta  le  misure  necessarie  al  conseguimento
degli obiettivi di  cui  all'articolo  130  U.  Tali  misure  possono
assumere la forma di programmi pluriennali. 
    2. La Banca  europea  per  gli  investimenti  contribuisce,  alle
condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle  misure  di
cui al paragrafo 1. 
    3. Le disposizioni del  presente  articolo  non  pregiudicano  la
cooperazione con i paesi dell'Africa,  dei  Caraibi  e  del  Pacifico
nell'ambito della convenzione ACP-CEE. 
                           ARTICOLO 130 X 
    1. La Comunita' e  gli  Stati  membri  coordinano  le  rispettive
politiche in materia di cooperazione allo sviluppo  e  si  concertano
sui  rispettivi  programmi  di  aiuto,  anche  nelle   organizzazioni
internazionali e in  occasione  di  conferenze  internazionali.  Essi
possono   intraprendere   azioni   congiunte.   Gli   Stati    membri
contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di  aiuto
comunitario. 
    2. La Commissione puo'  prendere  qualsiasi  iniziativa  utile  a
promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1. 
                           ARTICOLO 130 Y 
   Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunita' e gli  Stati
membri  collaborano  con  i  paesi  terzi   e   con   le   competenti
organizzazioni internazionali. Le modalita' della cooperazione  della
Comunita' possono formare oggetto di accordi,  negoziati  e  conclusi
conformemente all'articolo 228, tra questa ed i terzi interessati. 
   Il comma precedente  non  pregiudica  la  competenza  degli  Stati
membri a negoziare nelle sedi internazionali e a  concludere  accordi
internazionali". 
E. Nella Parte quinta; "Le istituzioni della Comunit": 
39) Il testo dell'articolo 137 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 137 
   Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli
Stati riuniti nella Comunit, esercita i poteri che gli sono 
attribuiti dal presente trattato." 
40) Il testo dell'articolo 138, paragrafo 3, e' sostituito dal  testo
seguente: 
   "3. Il Parlamento europeo elaborera' progetti intesi a  permettere
l'elezione a suffragio  universale  diretto,  secondo  una  procedura
uniforme in tutti gli Stati membri. 
   Il Consiglio, con deliberazione unanime,  previo  parere  conforme
del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza  dei  membri
che lo compongono, stabilira' le disposizioni  di  cui  raccomandera'
l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro 
rispettive norme costituzionali." 
41) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                           "ARTICOLO 138 A 
   I partiti politici a livello europeo sono  un  importante  fattore
per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a  formare
una coscienza  europea  e  ad  esprimere  la  volonta'  politica  dei
cittadini dell'Unione. 
                           ARTICOLO 138 B 
   Nella misura prevista dal presente trattato, il Parlamento europeo
partecipa  al  processo  per  l'adozione   degli   atti   comunitari,
esercitando le sue funzioni nell'ambito delle procedure di  cui  agli
articoli 189 B e 189 C, nonche' formulando pareri conformi  o  pareri
consultivi. 
   A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo puo' chiedere
alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni  per
le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della  Comunita'
ai fini dell'attuazione del presente trattato. 
                           ARTICOLO 138 C 
   Nell'ambito  delle  sue  funzioni,  il  Parlamento   europeo,   su
richiesta  di  un  quarto  dei  suoi  membri,  puo'  costituire   una
commissione temporanea d'inchiesta  incaricata  di  esaminare,  fatti
salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o
ad  altri  organi,  le   denunce   di   infrazione   o   di   cattiva
amministrazione  nell'applicazione  del  diritto  comunitario,  salvo
quando i  fatti  di  cui  trattasi  siano  pendenti  dinanzi  ad  una
giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. 
   La commissione temporanea d'inchiesta cessa  di  esistere  con  il
deposito della sua relazione. 
   Le modalita' per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono  fissate
di comune accordo dal  Parlamento  europeo,  dal  Consiglio  e  dalla
Commissione. 
                           ARTICOLO 138 D 
   Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonche'  ogni  persona  fisica  o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha
il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri
cittadini o persone, una  petizione  al  Parlamento  europeo  su  una
materia che rientra nel campo di attivita' della Comunita' e  che  lo
(la) concerne direttamente. 
                           ARTICOLO 138 E 
    1.  Il  Parlamento  europeo  nomina  un  Mediatore,  abilitato  a
ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi
persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato  membro,  e  riguardanti  casi   di   cattiva   amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli  organi  comunitari,  salvo  la
Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle
loro funzioni giurisdizionali. 
    Conformemente  alla  sua  missione,  il  Mediatore,  di   propria
iniziativa o in base alle  denunce  che  gli  sono  state  presentate
direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle
indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione
formino o abbiano  formato  oggetto  di  una  procedura  giudiziaria.
Qualora il Mediatore constati un  caso  di  cattiva  amministrazione,
egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone  di  tre  mesi
per comunicargli il  suo  parere.  Il  Mediatore  trasmette  poi  una
relazione al Parlamento europeo  e  all'istituzione  interessata.  La
persona  che  ha  sporto  denuncia  viene  informata  del   risultato
dell'indagine. 
    Ogni anno il  Mediatore  presenta  una  relazione  al  Parlamento
europeo sui risultati delle sue indagini. 
    2. Il Mediatore e' nominato dopo  ogni  elezione  del  Parlamento
europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato rinnovabile. 
    Il Mediatore puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte  di
giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non  risponda
piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle  sue  funzioni  o
abbia commesso una colpa grave. 
    3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in  piena  indipendenza.
Nell'adempimento dei suoi doveri,  egli  non  sollecita  ne'  accetta
istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del  suo  mandato,
il   Mediatore   non   puo'   esercitare   alcuna   altra   attivita'
professionale, remunerata o meno. 
    4. Previo parere  della  Commissione  e  con  l'approvazione  del
Consiglio che  delibera  a  maggioranza  qualificata,  il  Parlamento
europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio 
delle funzioni del Mediatore." 
42) Il testo  dell'articolo  144,  secondo  comma,  completato  dalla
seguente frase: 
   "In questo caso, il mandato dei membri della Commissione  nominati
per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei 
membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente." 
43) E' inserito il seguente articolo: 
                            "ARTICOLO 146 
   Il Consiglio e' formato da un  rappresentante  di  ciascuno  Stato
membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il  Governo  di
detto Stato membro. 
   La  Presidenza  e'  esercitata  a  turno  da  ciascun  membro  nel
Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli
Stati membri: 
    -  durante  un  primo  ciclo  di  sei  anni:  Belgio,  Danimarca,
Germania, Grecia,  Spagna,  Francia,  Irlanda,  Italia,  Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito; 
    - durante il successivo ciclo di  sei  anni:  Danimarca,  Belgio,
Grecia, Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, 
Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo." 
44) E' inserito il seguente articolo: 
                            "ARTICOLO 147 
   Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per 
iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione." 
45) L'articolo 149 e' abrogato. 
46) E' inserito il seguente articolo: 
                            "ARTICOLO 151 
    1. Un Comitato composto dei Rappresentanti Permanenti degli Stati
membri ha il compito  di  preparare  i  lavori  del  Consiglio  e  di
eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. 
    2. Il Consiglio assistito da un Segretario generale, posto  sotto
la direzione  di  un  Segretario  Generale.  Il  Segretario  Generale
nominato dal Consiglio che delibera all'unanimita'. 
    Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato
generale. 
    3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno." 
47) E' inserito il seguente articolo: 
                            "ARTICOLO 154 
   Il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza   qualificata,   fissa
stipendi, indennita' e pensioni del Presidente  e  dei  membri  della
Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati  generali  e
del Cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre
a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di 
retribuzione." 
48) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                            "ARTICOLO 156 
`  La  Commissione  pubblica  ogni  anno,  almeno   un   mese   prima
dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione 
generale sull'attivita' della Comunita'." 
                            ARTICOLO 157 
    1. La Commissione e' composta di diciassette  membri,  scelti  in
base alla loro competenza generale e che  offrano  ogni  garanzia  di
indipendenza. 
   Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato  dal
Consiglio, che delibera all'unanimita'. 
   Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri  della
Commissione. 
   La Commissione deve comprendere almeno un  cittadino  di  ciascuno
Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno  stesso
Stato sia superiore a due. 
    2. I membri della Commissione  esercitano  le  loro  funzioni  in
piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'. 
   Nell'adempimento  dei  loro  doveri,  essi  non  sollecitano   ne'
accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si
astengono da ogni atto incompatibile  con  il  carattere  delle  loro
funzioni.  Ciascuno  Stato  membro  si  impegna  a  rispettare   tale
carattere e a non cercare di influenzare i membri  della  Commissione
nell'esecuzione dei loro compiti. 
   I membri della Commissione non possono, per la durata  delle  loro
funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale,  rimunerata
o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di
rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di
queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i
doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo
tale  cessazione,  determinate  funzioni  o  vantaggi.  In  caso   di
violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia,  su  istanza
del  Consiglio  o  della  Commissione,  pu,  a  seconda   dei   casi,
pronunciare  le  dimissioni  d'ufficio   alle   condizioni   previste
dall'articolo  160  ovvero  la  decadenza  dal  diritto  a   pensione
dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi. 
                            ARTICOLO 158 
    1. I membri della Commissione sono nominati, per  una  durata  di
cinque anni, secondo la procedura  prevista  al  paragrafo  2,  fatte
salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 144. 
   Il loro mandato e' rinnovabile. 
    2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i  Governi  degli
Stati membri designano, di comune accordo, la persona  che  intendono
nominare Presidente della Commissione. 
   I Governi degli Stati membri, in consultazione con  il  Presidente
designato, designano le altre persone che intendono  nominare  membri
della Commissione. 
   Il Presidente e gli altri membri della Commissione cosi' designati
sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione  da  parte
del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del  Parlamento  europeo,
il Presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati,  di
comune accordo, dai Governi degli Stati membri. 
    3. I paragrafi  1  e  2  si  applicano  per  la  prima  volta  al
Presidente e agli altri  membri  della  Commissione  il  cui  mandato
inizia il 7 gennaio 1995. 
   Il Presidente e gli altri membri della Commissione il cui  mandato
inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai  Governi
degli Stati membri. Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995. 
                            ARTICOLO 159 
   A parte i rinnovamenti regolari  e  i  decessi,  le  funzioni  dei
membri  della  Commissione  cessano  individualmente  per  dimissioni
volontarie o d'ufficio. 
   L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato
da un nuovo membro, nominato di  comune  accordo  dai  Governi  degli
Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere
che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. 
   In caso di dimissioni o di decesso, il  Presidente  e'  sostituito
per la restante durata del suo mandato. Per la  sua  sostituzione  si
applica la procedura prevista dall'articolo 158, paragrafo 2. 
   Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 160,
i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia
provveduto alla loro sostituzione. 
                            ARTICOLO 160 
   Qualsiasi membro della Commissione  che  non  risponda  piu'  alle
condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni  o  che  abbia
commesso una colpa grave puo' essere dichiarato  dimissionario  dalla
Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. 
                            ARTICOLO 161 
   La Commissione puo' nominare uno o due Vicepresidenti tra  i  suoi
membri. 
                            ARTICOLO 162 
    1.  Il  Consiglio  e  la  Commissione  procedono   a   reciproche
consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della loro
collaborazione. 
    2. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno  allo
scopo di assicurare il proprio  funzionamento  e  quello  dei  propri
servizi alle condizioni previste dai  trattati.  Essa  provvede  alla
pubblicazione del regolamento. 
                            ARTICOLO 163 
   Le deliberazioni della Commissione sono prese  a  maggioranza  del
numero dei suoi membri previsto dall'articolo 157. 
   La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se presente il 
numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno." 
49) Il testo dell'articolo 165 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 165 
   La Corte di giustizia e' composta di tredici Giudici. 
   La Corte di giustizia si riunisce in  seduta  plenaria.  Essa  pu,
tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna  delle  quali
sara' composta di tre o cinque Giudici, allo  scopo  di  procedere  a
determinati provvedimenti di istruttoria o di  giudicare  determinate
categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal
fine stabilito. 
   La Corte di giustizia si riunisce in seduta  plenaria  qualora  lo
richieda uno Stato membro o un'istituzione  della  Comunita'  che  e'
parte nell'istanza. 
   Ove cio' sia richiesto dalla Corte  di  giustizia,  il  Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero  dei  Giudici  e
apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente 
articolo e all'articolo 167, secondo comma." 
50) Il testo dell'articolo 168 A e' sostituito dal testo seguente: 
                           "ARTICOLO 168 A 
    1. Alla Corte di giustizia e' affiancato un Tribunale  competente
a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi  alla
Corte di giustizia per i soli motivi di  diritto  e  alle  condizioni
stabilite dallo statuto, di talune categorie di  ricorsi  determinate
conformemente al paragrafo 2. 
   Il Tribunale di primo grado non e' competente  a  conoscere  delle
questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 177. 
    2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione 
del Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando
all'unanimita', fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e
la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti
e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di
giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio,  le  disposizioni
del  presente  trattato  relative  alla  Corte   di   giustizia,   in
particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della  Corte
di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado. 
    3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra  persone
che  offrano  tutte  le  garanzie  d'indipendenza  e  possiedano   la
capacita' per l'esercizio  di  funzioni  giurisdizionali;  essi  sono
nominati di comune accordo per  sei  anni  dai  Governi  degli  Stati
membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri  uscenti
possono essere nuovamente nominati. 
    4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio  regolamento
di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento 
e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio." 
51) Il testo dell'articolo 171 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 171 
    1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha
mancato ad uno degli  obblighi  ad  esso  incombenti  in  virta'  del
presente trattato, tale Stato e' tenuto a  prendere  i  provvedimenti
che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. 
    2. Se ritiene che lo Stato membro in questione  non  abbia  preso
detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale  Stato  la
possibilita' di presentare le sue  osservazioni,  formula  un  parere
motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro  in  questione
non si e' conformato alla sentenza della Corte di giustizia. 
   Qualora lo Stato membro in questione  non  abbia  preso  entro  il
termine fissato dalla Commissione i  provvedimenti  che  l'esecuzione
della sentenza della Corte comporta, la  Commissione  puo'  adire  la
Corte di giustizia. In questa azione  essa  precisa  l'importo  della
somma forfettaria o della penalita', da versare da parte dello  Stato
membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. 
   La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo  Stato  membro  in
questione non si e' conformato alla  sentenza  da  essa  pronunciata,
puo' comminargli il pagamento di  una  somma  forfettaria  o  di  una
penalita'. 
   Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni 
dell'articolo 170." 
52) Il testo dell'articolo 172 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 172 
   I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal
Consiglio e dal Consiglio in virta' delle disposizioni  del  presente
trattato possono attribuire alla Corte di  giustizia  una  competenza
giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni 
previste nei regolamenti stessi." 
53) Il testo dell'articolo 173 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 173 
   La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimita'  sugli
atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal  Consiglio,
sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano
raccomandazioni o pareri, nonche' sugli atti del  Parlamento  europeo
destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. 
   A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui ricorsi  per
incompetenza, violazione  delle  forme  sostanziali,  violazione  del
presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla  sua
applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da  uno  Stato
membro, dal Consiglio o dalla Commissione. 
   La Corte e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui
ricorsi  che  il  Parlamento  europeo  e  la   BCE   propongono   per
salvaguardare le proprie prerogative. 
   Qualsiasi persona fisica o giuridica puo'  proporre,  alle  stesse
condizioni, un ricorso contro le decisioni presa nei suoi confronti e
contro le decisioni che, pur apparendo  come  un  regolamento  o  una
decisione  presa  nei  confronti  di  altre  persone,  la  riguardano
direttamente ed individualmente. 
    I ricorsi previsti dal presente articolo devono  essere  proposti
nel  termine  di  due  mesi  a  decorrere,  secondo  i  casi,   dalla
pubblicazione  dell'atto,  dalla  sua  notificazione  al   ricorrente
ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto 
conoscenza." 
54) Il testo dell'articolo 175 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 175 
   Qualora,  in  violazione  del  presente  trattato,  il  Parlamento
europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi,
gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunita' possono adire
la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. 
   Il ricorso e' ricevibile soltanto quando  l'istituzione  in  causa
sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di  un
termine di due mesi da tale richiesta,  l'istituzione  non  ha  preso
posizione, il ricorso puo' essere proposto entro un nuovo termine  di
due mesi. 
   Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la Corte  di  giustizia
alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad  una
delle istituzioni della Comunita' di avere omesso di emanare nei suoi
confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. 
   La Corte di giustizia e' competente,  alle  stesse  condizioni,  a
pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano 
nella sua competenza o proposti contro di essa." 
55) Il testo dell'articolo 176 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 176 
   L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o  la
cui astensione sia stata dichiarata contraria  al  presente  trattato
sono  tenute  a  prendere  i  provvedimenti  che  l'esecuzione  della
sentenza della Corte di giustizia comporta. 
   Tale  obbligo  non  pregiudica  quello  eventualmente   risultante
dall'applicazione dell'articolo 215, secondo comma. 
   Il presente articolo si applica anche alla BCE. 
56) Il testo dell'articolo 177 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 177 
   La Corte  di  giustizia  e'  competente  a  pronunciarsi,  in  via
pregiudiziale, 
    a) sull'interpretazione del presente trattato, 
    b) sulla validita' e l'interpretazione degli atti compiuti  dalle
istituzioni della Comunita' e della BCE, 
    c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati  con
atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. 
   Quando una questione  del  genere  e'  sollevata  dinanzi  ad  una
giurisdizione di uno  degli  Stati  membri,  tale  giurisdizione  pu,
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza  una  decisione
su questo punto, domandare alla Corte di  giustizia  di  pronunciarsi
sulla questione. 
   Quando una questione  del  genere  e'  sollevata  in  un  giudizio
pendente davanti  a  una  giurisdizione  nazionale,  avverso  le  cui
decisioni non possa proporsi un ricorso  giurisdizionale  di  diritto
interno, tale giurisdizione e' tenuta  a  rivolgersi  alla  Corte  di
giustizia.". 
  57) Il testo dell'articolo 180 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 180 
La Corte di giustizia e' competente, nei limiti sotto specificati,  a
conoscere delle controversie in materia di: 
    a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri  derivanti  dallo
Statuto della Banca europea per gli  investimenti.  Il  Consiglio  di
amministrazione della  Banca  dispone  a  tale  riguardo  dei  poteri
riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169; 
    b)  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Governatori  della  Banca
europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e
il Consiglio di  amministrazione  della  Banca  possono  proporre  un
ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 173; 
    c) deliberazioni del Consiglio  di  amministrazione  della  Banca
europea per gli investimenti. I ricorsi  avverso  tali  deliberazioni
possono essere proposti, alle condizioni fissate  dall'articolo  173,
soltanto dagli Stati membri o  dalla  Commissione  e  unicamente  per
violazione  delle  norme  di  cui  all'articolo  21,  paragrafo  2  e
paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca; 
    d) esecuzione, da parte delle Banche  centrali  nazionali,  degli
obblighi derivanti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC. Il
Consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti  delle  Banche
centrali  nazionali,  dei  poteri   riconosciuti   alla   Commissione
dall'articolo 169 nei confronti degli Stati membri. Quando  la  Corte
di giustizia riconosca che una Banca centrale nazionale ha mancato ad
uno  degli  obblighi  ad  essa  incombenti  in  virtu'  del  presente
trattato, essa e' tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione 
della sentenza della Corte di giustizia comporta." 
58) Il testo dell'articolo 184 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 184 
   Nell'eventualita' di  una  controversia  che  metta  in  causa  un
regolamento adottato congiuntamente  dal  Parlamento  europeo  e  dal
Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione  o  della
BCE, ciascuna parte puo', anche dopo lo spirare del termine  previsto
dall'articolo  173,  quinto  comma,  valersi  dei   motivi   previsti
dall'articolo 173, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di 
giustizia l'inapplicabilita' del regolamento stesso." 
59) E' inserita la seguente Sezione: 
                           "SEZIONE QUINTA 
                         LA CORTE DEI CONTI 
                           ARTICOLO 188 A 
   La Corte dei conti assicura il controllo dei conti. 
                           ARTICOLO 188 B 
   1. La Corte dei conti e' composta di dodici membri. 
   2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalita' che
fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di
controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica  per  tale
funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 
   3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo  di
sei  anni  dal  Consiglio,  che  delibera  all'unanimita'  ,   previa
consultazione del Parlamento europeo. 
   Tuttavia, nelle prime  nomine,  quattro  membri  della  Corte  dei
conti, designati a sorte, ricevono un  mandato  limitato  di  quattro
anni. 
   I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati. 
   I membri designano tra di loro, per tre anni, il Presidente  della
Corte dei conti. Il mandato del Presidente e' rinnovabile. 
   4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro  funzioni  in
piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. 
   Nell'adempimento  dei  loro  doveri,  essi  non  sollecitano   ne'
accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si
astengono da ogni atto incompatibile  con  il  carattere  delle  loro
funzioni. 
   5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle
loro  funzioni,  esercitare  alcun'altra   attivita'   professionale,
remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno
solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni  e  dopo  la
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed  in
particolare i doveri di onesta' e  delicatezza  per  quanto  riguarda
l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 
   6. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi,  le  funzioni  dei
membri della Corte dei conti cessano individualmente  per  dimissioni
volontarie o per  dimissioni  d'ufficio  dichiarate  dalla  Corte  di
giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. 
   L'interessato e' sostituito per la restante durata del mandato. 
   Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri  della  Corte  dei
conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro
sostituzione. 
   7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti  dalle
loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla
pensione o da altri vantaggi sostitutivi  soltanto  se  la  Corte  di
giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi  non
sono piu' in possesso dei requisiti richiesti o non  soddisfano  piu'
agli obblighi derivanti dalla loro carica. 
   8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,  fissa  le
condizioni  di  impiego,  in  particolare  stipendi,   indennita'   e
pensioni, del Presidente e dei membri della  Corte  dei  conti.  Esso
fissa altresi', deliberando a maggioranza qualificata, tutte le 
indennita' sostitutive di retribuzione. 
   9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle  immunita'
delle  Comunita'  europee  applicabili  ai  Giudici  della  Corte  di
giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti. 
                           ARTICOLO 188 C 
   1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte  le  entrate  e  le
spese della Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e
le spese di ogni organismo creato dalla Comunita' , nella  misura  in
cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. 
   La Corte dei conti presenta al Consiglio e al  Parlamento  europeo
una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la 
legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni. 
   2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e  la  regolarita'
delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. 
   Il controllo delle entrate si effettua in base  agli  accertamenti
ed ai versamenti delle entrate alla Comunita'. 
   Il controllo delle spese si effettua in base agli  impegni  ed  ai
pagamenti. 
   Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura  dei
conti dell'esercizio di bilancio considerato. 
   3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto,  in  caso  di
necessita' , sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunita' e
negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri  si  effettua  in
collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste
non  hanno  la  necessaria  competenza,  con  i   servizi   nazionali
competenti. Tali istituzioni o  servizi  comunicano  alla  Corte  dei
conti se intendono partecipare al controllo. 
   I documenti e le  informazioni  necessari  all'espletamento  delle
funzioni della Corte dei conti  sono  comunicati  a  questa,  su  sua
richiesta,  dalle  altre  istituzioni   delle   Comunita'   e   dalle
istituzioni  nazionali  di  controllo  o,  se  queste  non  hanno  la
necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti. 
    4. Dopo la chiusura di ciascun  esercizio,  la  Corte  dei  conti
stende  una  relazione  annua.  Questa  e'   trasmessa   alle   altre
istituzioni della Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle  Comunita'   europee,   accompagnata   dalle   risposte   delle
istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. 
   La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le  sue
osservazioni su problemi particolari sotto  forma,  tra  l'altro,  di
relazioni speciali, e dare pareri su richiesta  di  una  delle  altre
istituzioni della Comunita'. 
   Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a
maggioranza dei membri che la compongono. 
   Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio 
della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio." 
60) Il testo dell'articolo 189 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 189 
   Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni  contemplate
dal presente trattato il Parlamento  europeo  congiuntamente  con  il
Consiglio, il Consiglio  e  la  Commissione  adottano  regolamenti  e
direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. 
   Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio in  tutti
i suoi elementi e direttamente applicabile in  ciascuno  degli  Stati
membri. 
   La direttiva vincola lo Stato membro cui  e'  rivolta  per  quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva  restando  la  competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
   La decisione e' obbligatoria  in  tutti  i  suoi  elementi  per  i
destinatari da essa designati. 
   Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti." 
61) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                           "ARTICOLO 189 A 
    1. Quando, in virtu' del presente trattato, un atto del Consiglio
viene adottato su  proposta  della  Commissione,  il  Consiglio  puo'
emanare un atto  che  costituisca  emendamento  della  proposta  solo
deliberando   all'unanimita'   ,   fatte   salve   le    disposizioni
dell'articolo 189 B, paragrafi 4 e 5. 
    2. Fintantoche' il Consiglio non ha  deliberato,  la  Commissione
puo' modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure  che
portano all'adozione di un atto comunitario. 
                           ARTICOLO 189 B 
    1. Quando nel presente trattato si  fa  riferimento  al  presente
articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura: 
    2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento  europeo  e
al Consiglio. 
    Il Consiglio, deliberando  a  maggioranza  qualificata  e  previo
parere del  Parlamento  europeo,  adotta  una  posizione  comune.  La
posizione comune viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio
informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che  l'hanno
indotto ad adottare  la  posizione  comune.  La  Commissione  informa
esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione. 
   Se, entro un  termine  di  tre  mesi  da  tale  comunicazione,  il
Parlamento europeo: 
    a)   approva   la   posizione   comune,   il   Consiglio   adotta
definitivamente l'atto in questione in conformita' di tale  posizione
comune; 
    b) non si e' pronunciato, il Consiglio adotta l'atto in questione 
in conformita' della sua posizione comune; 
    c) dichiara, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono,
che  intende  respingere  la  posizione  comune,  esso   ne   informa
immediatamente il Consiglio. Il Consiglio puo' convocare il  Comitato
di conciliazione di cui al paragrafo 4 per precisare ulteriormente la
sua  posizione.  Il  Parlamento  europeo  conferma  in   seguito,   a
maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, di  aver  respinto
la posizione comune, nel qual caso l'atto proposto si  considera  non
adottato, oppure propone emendamenti conformemente alle  disposizioni
della lettera d) del presente paragrafo; 
    d) propone  emendamenti  alla  posizione  comune,  a  maggioranza
assoluta dei membri che lo compongono; il testo cosi' emendato  viene
comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un  parere  su
tali emendamenti. 
   3. Se,  entro  un  termine  di  tre  mesi  dal  ricevimento  degli
emendamenti del  Parlamento  europeo,  il  Consiglio,  deliberando  a
maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, esso modifica
di conseguenza la sua posizione comune e adotta l'atto in  questione;
tuttavia  il   Consiglio   deve   deliberare   all'unanimita'   sugli
emendamenti su cui la Commissione ha  dato  parere  negativo.  Se  il
Consiglio  non  approva  l'atto  in  questione,  il  Presidente   del
Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento europeo, convoca
immediatamente il Comitato di conciliazione. 
    4. Il Comitato  di  conciliazione,  che  riunisce  i  membri  del
Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti  rappresentanti  del
Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad  un  accordo  su  un
progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio  o
dei loro  rappresentanti  e  a  maggioranza  dei  rappresentanti  del
Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori  del  Comitato
di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire
un ravvicinamento fra le  posizioni  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio. 
    5.  Se,  entro  un  termine  di  sei  settimane   dopo   la   sua
convocazione,  il  Comitato  di  conciliazione  approva  un  progetto
comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine
di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in
questione conformemente al progetto comune,  a  maggioranza  assoluta
dei voti espressi per quanto  concerne  il  Parlamento  europeo  e  a
maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza
di approvazione da parte di una  delle  due  istituzioni,  l'atto  in
questione si considera non adottato. 
    6. Se il  Comitato  di  conciliazione  non  approva  un  progetto
comune, l'atto proposto si  considera  non  adottato,  salvo  che  il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro un termine  di
sei settimane dalla scadenza del  termine  concesso  al  Comitato  di
conciliazione, confermi la posizione comune da esso  approvata  prima
dell'avvio  della  procedura  di  conciliazione,  eventualmente   con
emendamenti proposti dal Parlamento europeo. In questo caso l'atto in
questione e' adottato  definitivamente,  a  meno  che  il  Parlamento
europeo, entro un termine di sei settimane dalla data della  conferma
da parte del Consiglio, respinga il testo a maggioranza assoluta  dei
membri che lo compongono, nel qual caso l'atto proposto si  considera
non adottato. 
    7. I termini di tre mesi e di sei settimane di  cui  al  presente
articolo possono essere prorogati rispettivamente di un mese e di due
settimane, al massimo, di comune accordo tra il Parlamento europeo  e
il Consiglio. Il termine di  tre  mesi  di  cui  al  paragrafo  2  e'
prorogato automaticamente di due mesi qualora  siano  applicabili  le
disposizioni della lettera c) di tale paragrafo. 
    8. Il campo di applicazione della procedura di  cui  al  presente
articolo  puo'  essere  esteso,   secondo   la   procedura   prevista
dall'articolo N, paragrafo 2 del  trattato  sull'Unione  europea,  in
base ad una relazione che la Commissione presentera' al Consiglio  al
piu' tardi nel 1996. 
                           ARTICOLO 189 C 
   Quando  nel  presente  trattato  si  fa  riferimento  al  presente
articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura: 
    a)  Il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza  qualificata,  su
proposta della Commissione e previo parere  del  Parlamento  europeo,
adotta una posizione comune. 
    b)  La  posizione  comune  del  Consiglio  viene  comunicata   al
Parlamento  europeo.  Il  Consiglio  e   la   Commissione   informano
esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il
Consiglio ad adottare la posizione comune,  nonche'  della  posizione
della Commissione. 
   Se, entro un  termine  di  tre  mesi  da  tale  comunicazione,  il
Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si
e'   pronunciato   entro   detto   termine,   il   Consiglio   adotta
definitivamente l'atto in questione in  conformita'  della  posizione
comune. 
    c) Entro il termine di tre  mesi  indicato  alla  lettera  b)  il
Parlamento europeo puo', a maggioranza assoluta  dei  membri  che  lo
compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. 
Il Parlamento europeo puo' anche, alla stessa maggioranza, respingere
la posizione comune del Consiglio. Il  risultato  delle  delibere  e'
trasmesso al Consiglio e alla Commissione. 
   Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la  posizione  comune
del  Consiglio,  quest'ultimo  puo'  deliberare  in  seconda  lettura
soltanto all'unanimita'. 
    d) La Commissione, sulla scorta degli  emendamenti  proposti  dal
Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta
in base alla quale il Consiglio  ha  adottato  la  propria  posizione
comune. 
   La Commissione trasmette  al  Consiglio,  contemporaneamente  alla
proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa
non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio 
puo' adottare all'unaminita' detti emendamenti. 
    e) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la
proposta riesaminata dalla Commissione. 
   Il  Consiglio  puo'  modificare  la  proposta  riesaminata   dalla
Commissione soltanto all'unanimita'. 
    f) Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), il  Consiglio  deve
deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione
entro detto termine, la proposta della Commissione si  considera  non
adottata. 
    g) I termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati
di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il 
Parlamento europeo." 
62) Il testo dell'articolo 190 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 190 
I regolamenti, le direttive e le decisioni,  adottati  congiuntamente
dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonche' detti  atti  adottati
dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e  fanno  riferimento
alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione 
del presente trattato." 
63) Il testo dell'articolo 191 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 191 
    1. I  regolamenti,  le  direttive  e  le  decisioni  adottati  in
conformita' della procedura di cui all'articolo 189  B  sono  firmati
dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del  Consiglio
e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunita'.  Essi  entrano
in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in  mancanza  di  data,
nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 
    2. I regolamenti del Consiglio e della  Commissione,  nonche'  le
direttive di queste istituzioni che sono rivolte a  tutti  gli  Stati
membri, sono pubblicati nella  Gazzetta  ufficiale  della  Comunita'.
Essi entrano in  vigore  alla  data  da  essi  stabilita  ovvero,  in
mancanza  di  data,  nel  ventesimo  giorno  successivo   alla   loro
pubblicazione. 
    3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro 
destinatari e hanno efficacia in virtu' di tale notificazione." 
64) Il testo dell'articolo 194 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 194 
   Il numero dei membri del Comitato economico e sociale  e'  fissato
come segue: 
            Belgio .........12 
            Danimarca ...... 9 
            Germania .......24 
            Grecia .........12 
            Spagna .........21 
            Francia ........24 
            Irlanda ........ 9 
            Italia .........24 
            Lussemburgo .... 6 
            Paesi Bassi ....12 
            Portogallo .....12 
            Regno Unito ....24 
    I  membri  del  Comitato  sono  nominati  per  quattro  anni  dal
Consiglio,  che  delibera  all'unanimita'.   Il   loro   mandato   e'
rinnovabile. 
   I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato
imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, 
nell'interesse generale della Comunita' 
   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le 
indennita' dei membri del Comitato". 
65) Il testo dell'articolo 196 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 196 
   Il Comitato designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di
presidenza per una durata di due anni. 
   Esso stabilisce il proprio regolamento interno. 
   Il Comitato e' convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio
o  della  Commissione.  Esso  puo'  altresi'  riunirsi   di   propria
iniziativa". 
66) Il testo dell'articolo 198 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 198 
   Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato
nei casi previsti dal presente  trattato.  Tali  istituzioni  possono
consultarlo in tutti  i  casi  in  cui  lo  ritengono  opportuno.  Il
Comitato, qualora lo ritenga opportuno, puo' formulare un  parere  di
propria iniziativa. 
   Qualora lo reputino necessario,  il  Consiglio  o  la  Commissione
fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un  termine
che non puo' essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della
comunicazione inviata a tal fine  al  Presidente.  Allo  spirare  del
termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di parere. 
   Il parere del Comitato e il  parere  della  sezione  specializzata
sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un 
resoconto delle deliberazioni." 
67) E' inserito il seguente Capo: 
                               "CAPO 4 
                      IL COMITATO DELLE REGIONI 
                           ARTICOLO 198 A 
   E' istituito  un  Comitato  a  carattere  consultivo  composto  di
rappresentanti delle collettivita' regionali e locali, in appresso 
designato "Comitato delle regioni" 
   Il numero dei membri del Comitato delle regioni  e'  fissato  come
segue: 
            Belgio .........12 
            Danimarca ...... 9 
            Germania .......24 
            Grecia .........12 
            Spagna .........21 
            Francia ........24 
            Irlanda ........ 9 
            Italia .........24 
            Lussemburgo .... 6 
            Paesi Bassi ....12 
            Portogallo .....12 
            Regno Unito ....24 
    I membri del comitato nonche' un  numero  uguale  di  supplementi
sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri,  per  quattro
anni dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il loro  mandato  e'
rinnovabile. 
   I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato
imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in  piena  indipendenza,
nell'interesse generale della Comunita'. 
                           ARTICOLO 198 B 
   Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il  Presidente
e l'Ufficio di presidenza per la durata di due anni. 
   Esso stabilisce il proprio  regolamento  interno  e  lo  sottopone
all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita'. 
   Il Comitato e' convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio
o  della  Commissione.  Esso  puo'  altresi'  riunirsi   di   propria
iniziativa. 
                           ARTICOLO 198 C 
   Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni
nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi  in
cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno. 
   Qualora lo reputino necessario,  il  Consiglio  o  la  Commissione
fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un  termine
che non puo' essere inferiore a un mese a decorrere dalla data  della
comunicazione inviata a tal fine  al  Presidente.  Allo  spirare  del
termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di parere. 
   Quando  il  Comitato  economico  e  sociale   e'   consultato   in
applicazione  dell'articolo  198,  il  Consiglio  o  la   Commissione
informano il Comitato delle regioni di tale  domanda  di  parere.  Il
Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in  causa  interessi
regionali specifici, puo' formulare un parere in materia. 
   Il  Comitato  delle  regioni,  qualora  lo  ritenga  utile,   puo'
formulare un parere di propria iniziativa. 
   Il parere del Comitato e' trasmesso al Consiglio e alla 
Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni." 
68) E' inserito il seguente Capo: 
                               "CAPO 5 
                LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
                           ARTICOLO 198 D 
   La Banca europea per gli investimenti e'  dotata  di  personalita'
giuridica. 
   Sono membri della Banca europea per  gli  investimenti  gli  Stati
membri. 
   Lo statuto della Banca europea per  gli  investimenti  costituisce
l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato. 
                           ARTICOLO 198 E 
   La  Banca  europea  per  gli  investimenti  ha   il   compito   di
contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle  proprie
risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato  comune
nell'interesse della Comunita'. A  tal  fine  facilita,  mediante  la
concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di  lucro,
il  finanziamento  dei  seguenti  progetti   in   tutti   i   settori
dell'economia: 
    a) progetti contemplanti la  valorizzazione  delle  regioni  meno
sviluppate; 
    b) progetti  contemplanti  l'ammodernamento  o  la  riconversione
d'imprese oppure la creazione  di  nuove  attivita'  richieste  dalla
graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o
natura, non possono essere interamente assicurati dai vari  mezzi  di
finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; 
    c) progetti d'interesse comune per piu' Stati membri che, per  la
loro ampiezza o natura, non possono essere  completamente  assicurati
dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 
   Nello  svolgimento  dei  suoi  compiti  la   Banca   facilita   il
finanziamento di  programmi  d'investimento  congiuntamente  con  gli
interventi dei fondi strutturali e degli altri  strumenti  finanziari
della Comunita'. 
69) Il testo dell'articolo 199 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 199 
   Tutte le entrate e le spese della Comunita' , ivi comprese  quelle
relative al Fondo  sociale  europeo,  devono  costituire  oggetto  di
previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere  iscritte  nel
bilancio. 
   Le  spese  amministrative  risultanti  per  le  istituzioni  dalle
disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla  politica
estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei  settori  della
giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio. Le spese
operative risultanti dall'attuazione di dette  disposizioni  possono,
alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio. 
   Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio." 
70) L'articolo 200 e' abrogato. 
71) Il testo dell'articolo 201 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 201 
   Il  bilancio,  fatte  salve  le  altre  entrate,   e'   finanziato
integralmente tramite risorse proprie. 
   Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  su   proposta   della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce
le disposizioni relative  al  sistema  delle  risorse  proprie  della
Comunita' di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, 
in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali." 
72) E' inserito il seguente articolo: 
                           "ARTICOLO 201 A 
   Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione,  prima  di
presentare proposte di atti comunitari o  di  modificare  le  proprie
proposte o  di  adottare  misure  di  esecuzione  che  possono  avere
incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette  proposte
o misure possono essere  finanziate  entro  i  limiti  delle  risorse
proprie della Comunita' derivanti dalle disposizioni stabilite dal 
Consiglio ai sensi dell'articolo 201." 
73) Il testo dell'articolo 205 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 205 
   La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente  alle
disposizioni del regolamento stabilito  in  esecuzione  dell'articolo
209, sotto la  propria  responsabilita'  e  nei  limiti  dei  crediti
stanziati,  in  conformita'  del  principio  della   buona   gestiona
finanziaria. 
   Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo  le  quali
ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. 
   All'interno del  bilancio,  la  Commissione  puo'  procedere,  nei
limiti  e  alle  condizioni  fissate  dal  regolamento  stabilito  in
esecuzione dell'articolo 209, a trasferimenti di crediti, sia da 
capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione." 
74) Il testo dell'articolo 206 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 206 
    1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione  del  Consiglio  che
delibera  a  maggioranza  qualificata,  da'  atto  alla   Commissione
dell'esecuzione  del   bilancio.   A   tale   scopo   essa   esamina,
successivamente al Consiglio, i conti e il  bilancio  finanziario  di
cui all'articolo 205 bis, la relazione annua della Corte  dei  conti,
accompagnata  dalle  risposte  delle  istituzioni  controllate   alle
osservazioni della Corte  stessa,  nonche'  le  pertinenti  relazioni
speciali di quest'ultima. 
    2. Prima di dare atto alla Commissione,  o  per  qualsiasi  altro
fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima  in
materia di  esecuzione  del  bilancio,  il  Parlamento  europeo  puo'
chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione  delle  spese  o
sul  funzionamento  dei  sistemi   di   controllo   finanziario.   La
Commissione  fornisce  al  Parlamento  europeo,   su   richiesta   di
quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie. 
    3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar  seguito
alle osservazioni che accompagnano le decisioni di  scarico  ed  alle
altre osservazioni del Parlamento  europeo  concernenti  l'esecuzione
delle spese, nonche' alle osservazioni annesse  alle  raccomandazioni
di scarico adottate dal Consiglio. 
   La  Commissione,  su  richiesta  del  Parlamento  europeo  o   del
Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure  adottate  sulla
scorta  di  tali  osservazioni  e  in  particolare  alle   istruzioni
impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette 
relazioni sono trasmesse altresi' alla Corte dei conti." 
75) Gli articoli 206 bis e 206 ter sono abrogati. 
76) Il testo dell'articolo 209 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 209 
   Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  su   proposta   della
Commissione e previa consultazione del Parlamento  europeo  e  parere
della Corte dei conti: 
    a)  stabilisce  i  regolamenti  finanziari  che  specificano   in
particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione  del
bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti; 
    b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le  entrate
di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunita'
sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure  da
applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria; 
    c)  determina  le  norme  ed   organizza   il   controllo   della
responsabilita' dei controllori finanziari, ordinatori e  contabili."
77) E' inserito il seguente articolo: 
                           "ARTICOLO 209 A 
   Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono  gli
interessi finanziari della Comunita' , le stesse misure che  adottano
per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. 
   Fatte salve altre disposizioni del presente  trattato,  gli  Stati
membri coordinano l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari
della Comunita' contro le frodi. A tal  fine  essi  organizzano,  con
l'aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra i 
servizi competenti delle rispettive amministrazioni." 
78) Il testo dell'articolo 215 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 215 
   La responsabilita' contrattuale della Comunita' e' regolata  dalla
legge applicabile al contratto in causa. 
   In materia di responsabilita' extracontrattuale, la Comunita' deve
risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli
Stati membri, i danni cagionati dalle  sue  istituzioni  o  dai  suoi
agenti nell'esercizio delle loro funzioni. 
   Il secondo comma  si  applica  alle  stesse  condizioni  ai  danni
cagionati  dalla  Banca  centrale   europea   o   dai   suoi   agenti
nell'esercizio delle loro funzioni. 
   La responsabilita' personale  degli  agenti  nei  confronti  della
Comunita' e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro 
statuto o il regime loro applicabile." 
79) Il testo dell'articolo 227 e' cosi' modificato: 
    a) il testo del paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: 
    "2. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi  d'oltremare,  le
disposizioni   particolari   e   generali   del   presente   trattato
riguardanti: 
    - la libera circolazione delle merci, 
    - l'agricoltura, escluso l'articolo 40, paragrafo 4, 
    - la liberalizzazione dei servizi, 
    - le regole di concorrenza, 
    - le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 109H, 109I
e 226, 
    - le istituzioni, 
    sono  applicabili  fin  dall'entrate  in  vigore   del   presente
trattato. 
   Le  condizioni  di  applicazione  delle  altre  disposizioni   del
presente trattato saranno definite  al  piu'  tardi  entro  due  anni
dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che 
delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 
   Le istituzioni della Comunita' vigileranno, nel quadro delle  pro-
cedure  contemplate  dal   presente   trattato   e   in   particolare
dall'articolo 226, a che  sia  consentito  lo  sviluppo  economico  e
sociale di tali regioni."; 
    b) Al paragrafo 5 il testo della lettera  a)  e'  sostituito  dal
testo seguente: 
    "a) Il presente trattato non si applica alla Faeroer." 
80) Il testo dell'articolo 228 e' sostituito dal testo seguente. 
                            "ARTICOLO 228 
    1. Quando le disposizioni  del  presente  trattato  prevedano  la
conclusione di accordi tra la Comunita' e uno  o  piu'  Stati  ovvero
un'organizzazione   internazionale,    la    Commissione    sottopone
raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari
negoziati.  I  negoziati  sono   condotti   dalla   Commissione,   in
consultazione con i comitati speciali  designati  dal  Consiglio  per
assisterla in questo compito e nel  quadro  delle  direttive  che  il
Consiglio puo' impartirle. 
   Nell'esercizio  delle  competenze   attribuitegli   dal   presente
paragrafo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo  nei
casi di cui al paragrafo 2, seconda frase, per i quali  e'  richiesta
l'unanimita'. 
    2. Fatte salve le competenze  riconosciute  alla  Commissione  in
questo settore, gli accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio
delibera all'unanimita' quando l'accordo riguarda un settore  per  il
quale e' richiesta l'unanimita' sul piano interno,  nonche'  per  gli
accordi di cui all'articolo 238. 
    3. Il Consiglio conclude gli  accordi  previa  consultazione  del
Parlamento europeo, salvo per gli accordi di  cui  all'articolo  113,
paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore  per
il  quale  e'  richiesta  sul  piano  interno  la  procedura  di  cui
all'articolo 189 B o quella di cui all'articolo 189 C. Il  Parlamento
europeo formula il suo parere  nel  termine  che  il  Consiglio  puo'
fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere  entro  detto
termine il Consiglio puo' deliberare. 
   In deroga al comma precedente, gli  accordi  di  cui  all'articolo
238, nonche' gli altri accordi che  creano  un  quadro  istituzionale
specifico organizzando procedure di  cooperazione,  gli  accordi  che
hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunita' e  gli
accordi che implicano la modifica di  un  atto  adottato  secondo  la
procedura di cui all'articolo  189  B  sono  conclusi  previo  parere
conforme del Parlamento europeo. 
   In caso d'urgenza, il Consiglio e il  Parlamento  europeo  possono
concordare un termine per il parere conforme. 
    4. All'atto della conclusione di un  accordo,  il  Consiglio,  in
deroga al paragrafo 2, puo' abilitare la Commissione ad  approvare  a
nome della Comunita' gli adattamenti di cui  l'accordo  in  questione
prevede l'adozione con una procedura semplificata o da  parte  di  un
organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa
abilitazione di condizioni specifiche. 
    5.  Quando  il  Consiglio  prevede  di  concludere  accordi   che
implicano emendamenti del presente  trattato,  questi  ultimi  devono
essere  precedentemente  adottati  secondo  la   procedura   prevista
nell'articolo N del trattato sull'Unione europea. 
    6. Il Consiglio,  la  Commissione  o  uno  Stato  membro  possono
domandare il parere della Corte di giustizia circa la  compatibilita'
di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. 
  Quando la  Corte  di  giustizia  abbia  espresso  parere  negativo,
l'accordo puo' entrare in vigore soltanto alle  condizioni  stabilite
dall'articolo N del trattato sull'Unione europea. 
    7. Gli accordi conclusi alle  condizioni  indicate  nel  presente
articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunita' e per 
gli Stati membri." 
81) E' inserito il seguente articolo: 
                           "ARTICOLO 228 A 
   Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in  virtu'
delle disposizioni del trattato  sull'Unione  europea  relative  alla
politica estera e  di  sicurezza  comune  prevedano  un'azione  della
Comunita' per interrompere o ridurre  parzialmente  o  totalmente  le
relazioni economiche con  uno  o  piu'  paesi  terzi,  il  Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della  Commissione,
prende le misure urgenti necessarie". 
82) Il testo dell'articolo 231 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 231 
   La Comunita' attua con l'Organizzazione per la cooperazione  e  lo
sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalita' 
saranno fissate d'intesa comune." 
83) Gli Articoli 236 e 237 sono abrogati. 
84) Il testo dell'articolo 238 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 238 
   La Comunita' puo' concludere con uno o piu' Stati o organizzazioni
internazionali    accordi    che     istituiscono     un'associazione
caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da 
azioni in comune e da procedure particolari." 
F. Nell'allegato III: 
85) Il testo del Titolo III e' sostituito dal testo seguente: 
   "Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'articolo 73 
H del trattato." 
G.  Nel  protocollo  sullo  statuto  della  Banca  europea  per   gli
investimenti: 
86)  La  menzione  degli   articoli   129   e   130   e'   sostituita
rispettivamente con quella degli articoli 198 D e 198 E.