(Trattato - art. H)
                             ARTICOLO H 
   Il trattato che istituisce la  Comunita'  europea  del  carbone  e
dell'acciaio e' modificato conformemente al presente articolo. 
    1) Il testo dell'articolo 7 e' sostituito dal testo seguente: 
                             "ARTICOLO 7 
   Le Istituzioni della Comunita' sono: 
    - un'ALTA AUTORITA', in appresso denominata "la Commissione"; 
    - un'ASSEMBLEA COMUNE,  in  appresso  denominata  "il  Parlamento
europeo"; 
    - un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, in appresso denominato  "il
Consiglio"; 
    - una CORTE DI GIUSTIZIA; 
    - una CORTE DEI CONTI. 
   La Commissione e' assistita da un Comitato consultivo". 
    2) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                             "ARTICOLO 9 
    1. La Commissione e' composta di diciassette  membri,  scelti  in
base alla loro competenza generale e che  offrano  ogni  garanzia  di
indipendenza. 
   Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato  dal
Consiglio, che delibera all'unanimita'. 
   Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri  della
Commissione. 
   La Commissione deve comprendere almeno un  cittadino  di  ciascuno
Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno  stesso
Stato sia superiore a due. 
    2. I membri della Commissione  esercitano  le  loro  funzioni  in
piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'. 
   Nell'adempimento  dei  loro  doveri,  essi  non  sollecitano   ne'
accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si
astengono da ogni atto incompatibile  con  il  carattere  delle  loro
funzioni.  Ciascuno  Stato  membro  si  impegna  a  rispettare   tale
carattere e a non cercare di influenzare i membri  della  Commissione
nell'esecuzione del loro compito. 
   I membri della Commissione non possono, per la durata  delle  loro
funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale,  rimunerata
o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di
rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di
queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i
doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo
tale  cessazione,  determinate  funzioni  o  vantaggi.  In  caso   di
violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia,  su  istanza
del  Consiglio  o  della  Commissione,  puo',  a  seconda  dei  casi,
pronunciare  le  dimissioni  d'ufficio   alle   condizioni   previste
dall'articolo 12  A  ovvero  la  decadenza  dal  diritto  a  pensione
dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi. 
                             ARTICOLO 10 
    1. I membri della Commissione sono nominati, per  una  durata  di
cinque anni secondo la  procedura  prevista  al  paragrafo  2,  fatte
salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 24. 
   Il loro mandato e' rinnovabile. 
    2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i  Governi  degli
Stati membri designano, di comune accordo, la persona  che  intendono
nominare presidente della Commissione. 
   I Governi degli Stati membri, in consultazione con  il  Presidente
designato, designano le altre persone che intendono  nominare  membri
della Commissione. 
   Il Presidente e gli altri membri della Commissione cosi' designati
sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione  da  parte
del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del  Parlamento  europeo,
il Presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati,  di
comune accordo, dai Governi degli Stati membri. 
    3. I paragrafi  1  e  2  si  applicano  per  la  prima  volta  al
Presidente e agli altri  membri  della  Commissione  il  cui  mandato
inizia il 7 gennaio 1995. 
   Il Presidente e gli altri membri della Commissione il cui  mandato
inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai  Governi
degli Stati membri. Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995. 
                             ARTICOLO 11 
   La Commissione puo' nominare uno o due Vicepresidenti fra  i  suoi
membri. 
                             ARTICOLO 12 
   A parte i rinnovamenti regolari  e  i  decessi,  le  funzioni  dei
membri  della  Commissione  cessano  individualmente  per  dimissioni
volontarie o d'ufficio. 
   L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato
da un nuovo membro, nominato di  comune  accordo  dai  Governi  degli
Stati  membri.  Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  ,   puo'
decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. 
   In caso di dimissioni o di decesso, il  Presidente  e'  sostituito
per la restante durata del suo mandato. Per la  sua  sostituzione  si
applica la procedura prevista dall'articolo 10, paragrafo 2. 
   Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste  dall'articolo  12
A, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non  si
sia provveduto alla loro sostituzione. 
                            ARTICOLO 12 A 
   Qualsiasi membro della Commissione  che  non  risponda  piu'  alle
condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni  o  che  abbia
commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario  dalla
Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. 
                             ARTICOLO 13 
   Le deliberazioni della Commissione sono prese  a  maggioranza  del
numero dei suoi membri previsto dall'articolo 9. 
   La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente 
il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno." 
3) Il testo dell'articolo 16 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 16 
   La Commissione prende ogni provvedimento d'ordine interno atto  ad
assicurare il funzionamento dei suoi servizi. 
   Essa puo'  istituire  Comitati  di  studio  e  in  particolare  un
Comitato di studi economici. 
   Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni
e  definiscono  di   comune   accordo   le   modalita'   della   loro
collaborazione. 
   La Commissione stabilisce  il  proprio  regolamento  interno  allo
scopo di assicurare il proprio  funzionamento  e  quello  dei  propri
servizi alle condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla 
pubblicazione del regolamento." 
4) E' inserito l'articolo seguente: 
                            "ARTICOLO 17 
   La  Commissione  pubblica  ogni  anno,  almeno   un   mese   prima
dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione 
generale sull'attivita' della Comunita'." 
5) All'articolo 18 e' aggiunto il comma seguente: 
   "Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata, fissa 
tutte le indennita' sostitutive di retribuzione" 
6) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                           "ARTICOLO 20 A 
   A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo puo' chiedere
alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni  per
le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della  Comunita'
ai fini dell'attuazione del presente trattato. 
                            ARTICOLO 20 B 
   Nell'ambito  delle  sue  funzioni,  il  Parlamento   europeo,   su
richiesta  di  un  quarto  dei  suoi  membri,  puo'  costituire   una
commissione temporanea d'inchiesta  incaricata  di  esaminare,  fatti
salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o
ad  altri  organi,  le   denunce   di   infrazione   o   di   cattiva
amministrazione  nell'applicazione  del  diritto  comunitario,  salvo
quando i  fatti  di  cui  trattasi  siano  pendenti  dinanzi  ad  una
giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. 
   La commissione temporanea d'inchiesta cessa  di  esistere  con  il
deposito della sua relazione. 
   Le modalita' per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono  fissate
di comune accordo dal  Parlamento  europeo,  dal  Consiglio  e  dalla
Commissione. 
                            ARTICOLO 20 C 
   Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonche'  ogni  persona  fisica  o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha
il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri
cittadini o persone, una  petizione  al  Parlamento  europeo  su  una
materia che rientri nel campo di attivita' della Comunita' e  che  lo
(la) concerne direttamente. 
                            ARTICOLO 20 D 
    1.  Il  Parlamento  europeo  nomina  un  Mediatore,  abilitato  a
ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi
persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato  membro,  e  riguardanti  casi   di   cattiva   amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli  organi  comunitari,  salvo  la
Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle
loro funzioni giurisdizionali. 
   Conformemente  alla  sua  missione,  il  Mediatore,   di   propria
iniziativa o in base alle  denunce  che  gli  sono  state  presentate
direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle
indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione
formino o abbiano  formato  oggetto  di  una  procedura  giudiziaria.
Qualora il Mediatore constati un  caso  di  cattiva  amministrazione,
egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone  di  tre  mesi
per comunicargli il  suo  parere.  Il  Mediatore  trasmette  poi  una
relazione al Parlamento europeo  e  all'istituzione  interessata.  La
persona  che  ha  sporto  denuncia  viene  informata  del   risultato
dell'indagine. 
   Ogni anno  il  Mediatore  presenta  una  relazione  al  Parlamento
europeo sui risultati delle sue indagini. 
    2. Il Mediatore e' nominato dopo  ogni  elezione  del  Parlamento
europeo  per  la  durata  della  legislatura.  Il  suo   mandato   e'
rinnovabile. 
   Il Mediatore puo' essere dichiarato dimissionario dalla  Corte  di
giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non  risponda
piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle  sue  funzioni  o
abbia commesso una colpa grave. 
    3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in  piena  indipendenza.
Nell'adempimento dei suoi doveri,  egli  non  sollecita  ne'  accetta
istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del  suo  mandato,
il   Mediatore   non   puo'   esercitare   alcuna   altra   attivita'
professionale, remunerata o meno. 
     4. Previo parere della  Commissione  e  con  l'approvazione  del
Consiglio che  delibera  a  maggioranza  qualificata,  il  Parlamento
europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio 
delle funzioni del Mediatore." 
7) Il testo dell'articolo 21, paragrafo 3, e'  sostituito  dal  testo
seguente: 
    "3. Il Parlamento europeo elaborera' progetti intesi e permettere
l'elezione a suffragio  universale  diretto,  secondo  una  procedura
uniforme in tutti gli Stati membri. 
   Il Consiglio, con deliberazione unanime,  previo  parere  conforme
del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza  dei  membri
che lo compongono, stabilira' le disposizioni  di  cui  raccomandera'
l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro 
rispettive norme costituzionali." 
8) Il testo dell'articolo 24 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 24 
   Il  Parlamento  europeo  procede,   in   seduta   pubblica,   alla
discussione della relazione generale  che  gli  e'  sottoposta  dalla
Commissione. 
   Il Parlamento europeo cui sia presentata una mozione  di  sfiducia
sull'operato della Commissione non puo' pronunciarsi su tale  mozione
prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo  deposito  e  con
scrutinio pubblico. 
   Se tale proposta di sfiducia e' approvata  a  maggioranza  di  due
terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono  il
Parlamento europeo, i membri  della  Commissione  devono  abbandonare
collettivamente le loro funzioni. Essi continueranno a  sbrigare  gli
affari di  ordinaria  amministrazione  fino  alla  loro  sostituzione
conformemente all'articolo 10. In questo caso, il mandato dei  membri
della Commissione nominati per sostituirli scade  alla  data  in  cui
sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a 
dimettersi collettivamente." 
9) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                            "ARTICOLO 27 
   Il Consiglio e' formato da un  rappresentante  di  ciascuno  Stato
membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il  Governo  di
detto Stato membro. 
   La  Presidenza  e'  esercitata  a  turno  da  ciascun  membro  del
Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli
Stati membri: 
    -  durante  un  primo  ciclo  di  sei  anni:  Belgio,  Danimarca,
Germania, Grecia,  Spagna,  Francia,  Irlanda,  Italia,  Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito; 
    - durante il successivo ciclo di  sei  anni:  Danimarca,  Belgio,
Grecia, Germania, Francia,  Spagna,  Italia,  Irlanda,  Paesi  Bassi,
Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo. 
                            ARTICOLO 27 A 
   Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per 
iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione." 
10) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                            "ARTICOLO 29 
   Il Consiglio, deliberando a  maggioranza  qualificata,  fissa  gli
stipendi, indennita' e pensioni del Presidente  e  dei  membri  della
Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati  generali  e
del Cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre
a  maggioranza  qualificata,  tutte  le  indennita'  sostitutive   di
retribuzione. 
                             ARTICOLO 30 
    1. Un Comitato composto dei Rappresentanti Permanenti degli Stati
membri ha il compito  di  preparare  i  lavori  del  Consiglio  e  di
eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. 
    2. Il Consiglio e' assistito da un Segretariato  generale,  posto
sotto la direzione di un Segretario Generale. Il Segretario  Generale
e' nominato dal Consiglio che delibera all'unanimita'. 
   Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del  Segretariato
generale. 
    3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno." 
11) Il testo dell'articolo 32 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 32 
   La Corte di giustizia e' composta di tredici Giudici. 
   La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria.  Essa  puo',
tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna  delle  quali
sara' composta di tre o cinque Giudici, allo  scopo  di  procedere  a
determinati provvedimenti di istruttoria o di  giudicare  determinate
categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal
fine stabilito. 
   La Corte di giustizia si riunisce in seduta  plenaria  qualora  lo
richieda uno Stato membro o un'istituzione  della  Comunita'  che  e'
parte in causa. 
  Ove cio' sia richiesto dalla  Corte  di  giustizia,  il  Consiglio,
deliberando all'unanimita' , puo' aumentare il numero dei  Giudici  e
apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente 
articolo e all'articolo 32 ter secondo comma." 
12)  Il  testo  dell'articolo  32  quinto  e'  sostituito  dal  testo
seguente: 
                         "ARTICOLO 32 quinto 
    1. Alla Corte di giustizia e' affiancato un Tribunale  competente
a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi  alla
Corte di giustizia per i soli motivi di  diritto  e  alle  condizioni
stabilite dallo statuto, di talune categorie di  ricorsi  determinate
conformemente al paragrafo 2. Il Tribunale  di  primo  grado  non  e'
competente a conoscere delle questioni  pregiudiziali  sottoposte  ai
sensi dell'articolo 41. 
    2. Su richiesta della Corte di giustizia e  previa  consultazione
Parlamento europeo e della  Commissione,  il  Consiglio,  deliberando
all'unanimita' , fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo  1
e  la  composizione  del  Tribunale  di  primo  grado  e  adotta  gli
adattamenti e le disposizioni complementari  necessari  allo  statuto
della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le
disposizioni del presente trattato relative alla Corte di  giustizia,
in particolare le disposizioni del  protocollo  sullo  statuto  della
Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado. 
    3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra  persone
che  offrano  tutte  le  garanzie  d'indipendenza  e  possiedano   la
capacita' per l'esercizio  di  funzioni  giurisdizionali;  essi  sono
nominati di comune accordo per  sei  anni  dai  Governi  degli  Stati
membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri  uscenti
possono essere nuovamente nominati. 
    4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio  regolamento
di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento 
e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio." 
13) Il testo dell'articolo 33 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 33 
   La Corte di  giustizia  e'  competente  a  giudicare  dei  ricorsi
d'annullamento per incompetenza, violazione delle  forme  essenziali,
violazione del trattato o di ogni norma giuridica concernente la  sua
applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le  decisioni  e
le raccomandazioni della  Commissione  da  uno  Stato  membro  o  dal
Consiglio. Tuttavia,  l'esame  della  Corte  di  giustizia  non  puo'
vertere  sulla  valutazione  dello  stato  risultante  da   fatti   o
circostanze economiche in considerazione del quale sono  state  prese
le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla
Commissione d'aver commesso  uno  sviamento  di  potere  o  di  avere
misconosciuto in modo patente le  disposizioni  del  trattato  oppure
ogni norma giuridica concernente la sua applicazione. 
   Le imprese o  le  associazioni  di  cui  all'articolo  48  possono
proporre, alle medesime condizioni, ricorso contro le decisioni e  le
raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e  le
raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da  sviamento  di
potere in loro riguardo. 
   I ricorsi previsti ai due primi capoversi  del  presente  articolo
devono essere proposti  entro  il  termine  d'un  mese  a  decorrere,
secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione
della decisione o della raccomandazione. 
   La Corte di giustizia e' competente,  alle  stesse  condizioni,  a
pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo propone per 
salvaguardare le proprie prerogative." 
14) E' inserito il Capo seguente: 
                               "CAPO V 
                         LA CORTE DEI CONTI 
                            ARTICOLO 45 A 
   La Corte dei conti assicura il controllo dei conti. 
                            ARTICOLO 45 B 
    1. La Corte dei conti e' composta di dodici membri. 
    2. I membri della Corte dei conti sono  scelti  tra  personalita'
che  fanno  o  hanno  fatto  parte,  nei  rispettivi   paesi,   delle
istituzioni di controllo  esterno  o  che  posseggono  una  qualifica
specifica per tale funzione. Essi devono offrire  tutte  le  garanzie
d'indipendenza. 
    3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di
sei  anni  dal  Consiglio,  che  delibera  all'unanimita'  ,   previa
consultazione del Parlamento europeo. 
   Tuttavia, nelle prime  nomine,  quattro  membri  della  Corte  dei
conti, designati a sorte, ricevono un  mandato  limitato  di  quattro
anni. 
   I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati. 
   I membri designano tra di loro, per tre anni, il Presidente  della
Corte dei conti. Il mandato del Presidente e' rinnovabile. 
    4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni  in
piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. 
   Nell'adempimento  dei  loro  doveri,  essi  non  sollecitano   ne'
accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si
astengono da ogni atto incompatibile  con  il  carattere  delle  loro
funzioni. 
    5. I membri della Corte dei conti  non  possono,  per  la  durata
delle loro funzioni esercitare alcun'altra  attivita'  professionale,
rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno
solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni  e  dopo  la
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed  in
particolare i doveri di onesta' e  delicatezza  per  quanto  riguarda
l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 
    6. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le  funzioni  dei
membri della Corte dei conti cessano individualmente  per  dimissioni
volontarie o per  dimissioni  d'ufficio  dichiarate  dalla  Corte  di
giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. 
   L'interessato e' sostituito per la restante durata del mandato. 
   Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri  della  Corte  dei
conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro
sostituzione. 
    7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle
loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla
pensione o da altri vantaggi sostitutivi  soltanto  se  la  Corte  di
giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi  non
sono piu' in possesso dei requisiti richiesti o non  soddisfano  piu'
agli obblighi derivanti dalla loro carica. 
    8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa  le
condizioni  di  impiego,  in  particolare  stipendi,   indennita'   e
pensioni, del Presidente e dei membri della  Corte  dei  conti.  Esso
fissa altresi', deliberando a maggioranza qualificata, tutte le 
indennita' sostitutive di retribuzione. 
    9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunita'
delle  Comunita'  europee  applicabili  ai  Giudici  della  Corte  di
giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti. 
                            ARTICOLO 45 C 
    1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le  entrate  e  le
spese delle Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e
le spese di ogni organismo creato dalla Comunita' , nella  misura  in
cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. 
   La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e  al  Consiglio
una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la 
legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni. 
   2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e  la  regolarita'
delle entrate e delle spese di cui al paragrafo 1 ed accerta la  sana
gestione finanziaria. 
   Il controllo delle entrate si effettua in base  agli  accertamenti
ed ai versamenti delle entrate alla Comunita'. 
   Il controllo delle spese si effettua in base agli  impegni  ed  ai
pagamenti. 
   Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura  dei
conti dell'esercizio di bilancio considerato. 
    3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in  caso  di
necessita' , sul posto, presso le istituzioni delle Comunita' e negli
Stati  membri.  Il  controllo  negli  Stati  membri  si  effettua  in
collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste
non  hanno  la  necessaria  competenza,  con  i   servizi   nazionali
competenti. Tali istituzioni o  servizi  comunicano  alla  Corte  dei
conti se intendono partecipare al controllo. 
   I documenti e le  informazioni  necessari  all'espletamento  delle
funzioni della Corte dei conti  sono  comunicati  a  questa,  su  sua
richiesta,  dalle  altre  istituzioni   delle   Comunita'   e   dalle
istituzioni  nazionali  di  controllo  o,  se  queste  non  hanno  la
necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti. 
     4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio,  la  Corte  dei  conti
stende una relazione annua. Questa relazione e' trasmessa alle  altre
istituzioni della Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle  Comunita'   europee,   accompagnata   dalle   risposte   delle
istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. 
   La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le  sue
osservazioni su problemi particolari, sotto forma,  tra  l'altro,  di
relazioni speciali e dare pareri su  richiesta  di  una  delle  altre
istituzioni della Comunita'. 
   Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a
maggioranza dei membri che la compongono. 
   Essa assiste il Parlamento europeo e il  Consiglio  nell'esercizio
della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 
    5. Inoltre la Corte dei conti  stende  ogni  anno  una  relazione
distinta sulla regolarita'  delle  operazioni  contabili  diverse  da
quelle relative alle spese ed alle entrate  di  cui  al  paragrafo  1
nonche'  sulla   regolarita'   della   gestione   finanziaria   della
Commissione in merito a tali operazioni. La Corte dei conti  appronta
questa relazione sei mesi al piu' tardi dopo la  fine  dell'esercizio
al quale il conto si riferisce e la  invia  alla  Commissione  ed  al
Consiglio. La Commissione comunica questa relazione al Parlamento 
europeo." 
15)  Il  testo  dell'articolo  78  quarto  e'  sostituito  dal  testo
seguente: 
                         "ARTICOLO 78 quarto 
   La Commissione  cura  l'esecuzione  del  bilancio  amministrativo,
conformemente  alle  disposizioni  del   regolamento   stabilito   in
esecuzione dell'articolo 78 nono, sotto la propria responsabilita'  e
nei limiti dei crediti stanziati, tenendo presenti i  principi  della
sana gestione finanziaria. 
   Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo  le  quali
ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. 
   All'interno  del  bilancio  amministrativo,  la  Commissione  puo'
procedere, nei limiti  e  alle  condizioni  fissate  dal  regolamento
stabilito in esecuzione dell'articolo 78  nono,  a  trasferimenti  di
crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a 
suddivisione." 
16) Gli articoli 78 sesto e 78 settimo sono abrogati. 
17) L'articolo 78 ottavo e' sostituito dal testo seguente: 
                         "ARTICOLO 78 ottavo 
    1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione  del  Consiglio  che
delibera  a  maggioranza  qualificata,  da'  atto  alla   Commissione
dell'esecuzione  del  bilancio  amministrativo.  A  tale  scopo  esso
esamina, successivamente al Consiglio, i conti e lo stato finanziario
di cui all'articolo 78 quinto, la relazione  annua  della  Corte  dei
conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle
osservazioni della Corte  stessa,  nonche'  le  pertinenti  relazioni
speciali di quest'ultima. 
    2. Prima di dare atto alla Commissione,  o  per  qualsiasi  altro
fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima  in
materia di esecuzione  del  bilancio  amministrativo,  il  Parlamento
europeo puo' chiedere di  ascoltare  la  Commissione  sull'esecuzione
delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. 
La Commissione  fornisce  al  Parlamento  europeo,  su  richiesta  di
quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie. 
    3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar  seguito
alle osservazioni che accompagnano le decisioni di  scarico  ed  alle
altre osservazioni del Parlamento  europeo  concernenti  l'esecuzione
delle spese, nonche' alle osservazioni annesse  alle  raccomandazioni
di scarico adottate dal Consiglio. 
   La  Commissione,  su  richiesta  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure  adottate  sulla
scorta  di  tali  osservazioni  e  in  particolare  alle   istruzioni
impartite  ai  servizi  incaricati   dell'esecuzione   del   bilancio
amministrativo. Dette relazioni sono trasmesse altresi' alla Corte 
dei conti." 
18) Il testo dell'articolo 78 nono e' sostituito dal testo seguente: 
                          "ARTICOLO 78 nono 
   Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  su   proposta   della
Commissione e previa consultazione del Parlamento  europeo  e  parere
della Corte dei conti: 
    a)  stabilisce  i  regolamenti  finanziari  che  specificano   in
particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione  del
bilancio amministrativo ed al rendimento ed alla verifica dei conti; 
    b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le  entrate
di bilancio previste dal regime delle risorse proprie delle Comunita'
sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure  da
applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria; 
    c)  determina  le  norme  ed   organizza   il   controllo   della
responsabilita' dei controllori finanziari, ordinatori e  contabili."
19) E' inserito il seguente articolo: 
                         "ARTICOLO 78 decimo 
   Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono  gli
interessi finanziari della Comunita', le stesse misure  che  adottano
per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. 
   Fatte salve altre disposizioni del presente  trattato,  gli  Stati
membri coordinano l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari
della Comunita' contro le frodi. A tal  fine  essi  organizzano,  con
l'aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra i 
servizi competenti delle rispettive amministrazioni." 
20) All'articolo 79 il testo della lettera a) e' sostituito dal testo
seguente: 
    "a) Il presente trattato non si applica alle Faeroer." 
21) Gli articoli 96 e 98 sono abrogati.