(Trattato - art. I)
                             ARTICOLO I 
   Il trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea  dell'energia
atomica e' modificato conformemente al presente articolo. 
1) Il testo dell'articolo 3 e' sostituito dal testo seguente: 
                             "ARTICOLO 3 
    1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata
da: 
    - un PARLAMENTO EUROPEO, 
    - un CONSIGLIO, 
    - una COMMISSIONE, 
    - una CORTE DI GIUSTIZIA, 
    - una CORTE DEI CONTI. 
   Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni  che  le
sono conferite dal presente trattato. 
    2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato 
economico e sociale che svolge funzioni consultive." 
2) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                           "ARTICOLO 107 A 
   A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo puo' chiedere
alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni  per
le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della  Comunita'
ai fini dell'attuazione del presente trattato. 
                           ARTICOLO 197 B 
   Nell'ambito  delle  sue  funzioni,  il  Parlamento   europeo,   su
richiesta  di  un  quarto  dei  suoi  membri,  puo'  costituire   una
commissione temporanea d'inchiesta  incaricata  di  esaminare,  fatti
salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o
ad  altri  organi,  le   denunce   di   infrazione   o   di   cattiva
amministrazione  nell'applicazione  del  diritto  comunitario,  salvo
quando i  fatti  di  cui  trattasi  siano  pendenti  dinanzi  ad  una
giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. 
   La commissione temporanea d'inchiesta cessa  di  esistere  con  il
deposito della sua relazione. 
   Le modalita' per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono  fissate
di comune accordo dal  Parlamento  europeo,  dal  Consiglio  e  dalla
Commissione. 
                           ARTICOLO 107 C 
   Quasiasi cittadino dell'Unione,  nonche'  ogni  persona  fisica  o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha
il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri
cittadini o persone, una  petizione  al  Parlamento  europeo  su  una
materia che rientri nel campo di attivita' della Comunita' e  che  lo
(la) concerne direttamente. 
                           ARTICOLO 107 D 
    1.  Il  Parlamento  europeo  nomina  un  Mediatore,  abilitato  a
ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi
persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato  membro,  e  riguardanti  casi   di   cattiva   amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli  organi  comunitari,  salvo  la
Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle
loro funzioni giurisdizionali. 
   Conformemente  alla  sua  missione,  il  Mediatore,   di   propria
iniziativa o in base alle  denunce  che  gli  sono  state  presentate
direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle
indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione
formino o abbiano  formato  oggetto  di  una  procedura  giudiziaria.
Qualora il Mediatore constati un  caso  di  cattiva  amministrazione,
egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone  di  tre  mesi
per comunicargli il  suo  parere.  Il  Mediatore  trasmette  poi  una
relazione al Parlamento europeo  e  all'istituzione  interessata.  La
persona  che  ha  sporto  denuncia  viene  informata  del   risultato
dell'indagine. 
   Ogni anno  il  Mediatore  presenta  una  relazione  al  Parlamento
europeo sui risultati delle sue indagini. 
    2. Il Mediatore e' nominato dopo  ogni  elezione  del  Parlamento
europeo  per  la  durata  della  legislatura.  Il  suo   mandato   e'
rinnovabile. 
   Il Mediatore puo' essere dichiarato dimissionario dalla  Corte  di
giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non  risponda
piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle  sue  funzioni  o
abbia commesso una colpa grave. 
    3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in  piena  indipendenza.
Nell'adempimento dei suoi doveri,  egli  non  sollecita  ne'  accetta
istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del  suo  mandato,
il   Mediatore   non   puo'   esercitare   alcuna   altra   attivita'
professionale, remunerata o meno. 
    4. Previo parere  della  Commissione  e  con  l'approvazione  del
Consiglio che  delibera  a  maggioranza  qualificata,  il  Parlamento
europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio 
delle funzioni di Mediatore." 
3) Il testo dell'articolo 108, paragrafo 3, e' sostituito  dal  testo
seguente: 
    "3. Il Parlamento europeo elaborera' progetti intesi a permettere
l'elezione a  suffragio  universale  diretto  secondo  una  procedura
uniforme in tutti gli Stati membri. 
   Il Consiglio, con deliberazione unanime,  previo  parere  conforme
del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza  dei  membri
che lo compongono, stabilira' le disposizioni  di  cui  raccomandera'
l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro 
rispettive norme costituzionali." 
4) L'articolo 114, secondo comma e' completato con la frase seguente: 
   "In questo caso, il mandato dei membri della Commissione  nominati
per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei 
membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente." 
5) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                            "ARTICOLO 116 
   Il Consiglio e' formato da un  rappresentante  di  ciascuno  Stato
membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il  Governo  di
detto Stato membro. 
   La  Presidenza  e'  esercitata  a  turno  da  ciascun  membro  del
Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli
Stati membri: 
    -  durante  un  primo  ciclo  di  sei  anni:  Belgio,  Danimarca,
Germania, Grecia,  Spagna,  Francia,  Irlanda,  Italia,  Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito; 
    - durante il successivo ciclo di  sei  anni:  Danimarca,  Belgio,
Grecia, Germania, Francia,  Spagna,  Italia,  Irlanda,  Paesi  Bassi,
Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo. 
                            ARTICOLO 117 
   Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per 
iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione." 
6) E' inserito il seguente articolo: 
                            "ARTICOLO 121 
    1. Un Comitato composto dei Rappresentanti Permanenti degli Stati
membri ha il compito  di  preparare  i  lavori  del  Consiglio  e  di
eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. 
    2. Il Consiglio e' assistito da un Segretariato  generale,  posto
sotto la direzione di un Segretario Generale. Il Segretario  Generale
e' nominato dal Consiglio che delibera all'unanimita'. 
   Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del  Segretariato
generale. 
    3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno." 
7) E' inserito il seguente articolo: 
                            "ARTICOLO 123 
   Il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza   qualificata,   fissa
stipendi, indennita' e pensioni del Presidente  e  dei  membri  della
Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati  generali  e
del Cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre
a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di 
retribuzione." 
8) Sono inseriti i seguenti articoli: 
                            "ARTICOLO 125 
   La  Commissione  pubblica  ogni  anno,  almeno   un   mese   prima
dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione 
generale sull'attivita' della Comunita'. 
                            ARTICOLO 126 
    1. La commissione e' composta di diciassette  membri,  scelti  in
base alla loro competenza generale e che  offrano  ogni  garanzia  di
indipendenza. 
   Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato  dal
Consiglio che delibera all'unanimita'. 
   Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri  della
Commissione. 
   La Commissione deve comprendere almeno un  cittadino  di  ciascuno
Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno  stesso
Stato sia superiore a due. 
    2. I membri della Commissione  esercitano  le  loro  funzioni  in
piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'. 
   Nell'adempimento  dei  loro  doveri,  essi  non  sollecitano   ne'
accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si
astengono da ogni atto incompatibile  con  il  carattere  delle  loro
funzioni.  Ciascuno  Stato  membro  si  impegna  a  rispettare   tale
carattere e a non cercare di influenzare i membri  della  Commissione
nell'esecuzione dei loro compiti. 
   I membri della commissione non possono, per la durata  delle  loro
funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale,  rimunerata
o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di
rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione  di
queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i
doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo
tale  cessazione,  determinate  funzioni  o  vantaggi.  In  caso   di
violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia,  su  istanza
del  Consiglio  o  della  Commissione,  puo',  a  seconda  dei  casi,
pronunciare  le  dimissioni  d'ufficio   alle   condizioni   previste
dall'articolo 129 ovvero la decadenza dal diritto a pensione 
dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi." 
                            ARTICOLO 127 
    1. I membri della Commissione sono nominati, per  una  durata  di
cinque anni, secondo la procedura  prevista  al  paragrafo  2,  fatte
salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 114. 
   Il loro mandato e' rinnovabile. 
    2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i  Governi  degli
Stati membri designano, di comune accordo, la persona  che  intendono
nominare Presidente della Commissione. 
   I Governi degli Stati membri. in consultazione con  il  Presidente
designato, designano le altre persone che intendono  nominare  membri
della Commissione. 
   Il Presidente e gli altri membri della Commissione cosi' designati
sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione  da  parte
del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del  Parlamento  europeo,
il Presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati,  di
comune accordo, dai Governi degli Stati membri. 
    3. I paragrafi  1  e  2  si  applicano  per  la  prima  volta  al
Presidente e agli altri  membri  della  Commissione  il  cui  mandato
inizia il 7 gennaio 1995. 
   Il Presidente e gli altri membri della Commissione il cui  mandato
inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai  Governi
degli Stati membri. Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995. 
                            ARTICOLO 128 
   A parte i rinnovamenti regolari  e  i  decessi,  le  funzioni  dei
membri  della  Commissione  cessano  individualmente  per  dimissioni
volontarie o d'ufficio. 
   L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato
da un nuovo membro, nominato di  comune  accordo  dai  Governi  degli
Stati  membri.  Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  ,   puo'
decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. 
   In caso di dimissioni o di decesso, il  Presidente  e'  sostituito
per la restante durata del suo mandato. Per la  sua  sostituzione  si
applica la procedura prevista dall'articolo 127, paragrafo 2. 
   Salvo in caso di dimissioni d'ufficio previste dall'articolo  129,
i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia
provveduto alla loro sostituzione. 
                            ARTICOLO 129 
   Qualsiasi membro della Commissione  che  non  risponda  piu'  alle
condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni  o  che  abbia
commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario  dalla
Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. 
                            ARTICOLO 130 
   La Commissione puo' nominare uno o due Vicepresidenti tra  i  suoi
membri. 
                            ARTICOLO 131 
   Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni
e  definiscono  di   comune   accordo   le   modalita'   della   loro
collaborazione. 
   La Commissione stabilisce  il  proprio  regolamento  interno  allo
scopo di assicurare il proprio  funzionamento  e  quello  dei  propri
servizi alle condizioni previste dai  trattati.  Essa  provvede  alla
pubblicazione del regolamento. 
                            ARTICOLO 132 
   Le deliberazioni della Commissione sono prese  a  maggioranza  del
numero dei suoi membri previsto dall'articolo 126. 
   La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente 
il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno." 
9) L'articolo 133 e' abrogato. 
10) Il testo dell'articolo 137 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 137 
   La Corte di giustizia e' composta di tredici Giudici. 
   La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria.  Essa  puo',
tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna  delle  quali
sara' composta di tre o cinque Giudici, allo  scopo  di  procedere  a
determinati provvedimenti di istruttoria o di  giudicare  determinate
categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal
fine stabilito. 
   La Corte di giustizia si riunisce in seduta  plenaria  qualora  lo
richieda uno Stato membro o un'istituzione  della  Comunita'  che  e'
parte nell'istanza. 
   Ove cio' sia richiesto dalla Corte  di  giustizia,  il  Consiglio,
deliberando all'unanimita' , puo' aumentare il numero dei  Giudici  e
apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente 
articolo e all'articolo 139, secondo comma." 
11) Il testo dell'articolo 140 A e' sostituito dal testo seguente: 
                           "ARTICOLO 140 A 
    1. Alla Corte di giustizia e' affiancato un tribunale  competente
a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi  alla
Corte di giustizia per i soli motivi di  diritto  e  alle  condizioni
stabilite dallo statuto, di talune categorie di  ricorsi  determinate
conformemente al paragrafo 2. 
   Il tribunale di primo grado non e' competente  a  conoscere  delle
questioni pregiuziali sottoposte ai sensi dell'articolo 150. 
    2. Su richiesta della Corte di giustizia e  previa  consultazione
del Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando
all'unaminita' , fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo  1
e  la  composizione  del  Tribunale  di  primo  grado  e  adotta  gli
adattamenti e le disposizioni complementari  necessari  allo  statuto
della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le
disposizioni del presente trattato relative alla Corte di  giustizia,
in particolare le disposizioni del  protocollo  sullo  statuto  della
Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado. 
    3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra  persone
che  offrono  tutte  le  garanzie  d'indipendenza  e  possiedono   la
capacita' per l'esercizio  di  funzioni  giurisdizionali;  essi  sono
nominati di comune accordo per  sei  anni  dai  Governi  degli  Stati
membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri  uscenti
possono essere nuovamente nominati. 
    4. Il tribunale di primo grado stabilisce il proprio  regolamento
di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale  regolamento
e' sottoposto all'approvazione unamine del Consiglio. 
12) Il testo dell'articolo 143 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 143 
    1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha
mancato ad uno degli  obblighi  ad  esso  incombenti  in  virtu'  del
presente trattato, tale Stato e' tenuto a  prendere  i  provvedimenti
che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. 
    2. Se ritiene che lo Stato membro in questione  non  abbia  preso
detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale  Stato  la
possibilita' di presentare le sue  osservazioni,  formula  un  parere
motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro  in  questione
non si e' conformato alla sentenza della Corte di giustizia. 
   Qualora lo Stato membro in questione  non  abbia  preso  entro  il
termine fissato dalla Commissione i  provvedimenti  che  l'esecuzione
della sentenza della Corte comporta, la  Commissione  puo'  adire  la
Corte di giustizia. In questa azione  essa  precisa  l'importo  della
somma forfettaria o della penalita' , da versare da parte dello Stato
membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. 
   La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo  Stato  membro  in
questione non si e' conformato alla  sentemza  da  essa  pronunciata,
puo' comminargli il pagamento di  una  somma  forfettaria  o  di  una
penalita'. 
   Questa procedura lascia impregiudicare le disposizioni 
dell'articolo 142." 
13) Il testo dell'articolo 146 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 146 
   La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimita'  sugli
atti del Consiglio o della Commissione che non siano  raccomandazioni
o pareri, nonche' sugli  atti  del  Parlamento  europeo  distinati  a
produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. 
   A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui ricorsi  per
incompetenza, violazione  delle  forme  sostanziali,  violazione  del
presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla  sua
applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da  uno  Stato
membro, dal Consiglio o dalla Commissione. 
   La Corte e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui
ricorsi che  il  Parlamento  europeo  propone  per  salvaguardare  le
proprie prerogative. 
   Qualsiasi persona fisica o giuridica puo'  proporre,  alle  stesse
condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e
contro le decisioni che, pur apparendo  come  un  regolamento  o  una
decisione  presa  nei  confronti  di  altre  persone,  la  riguardano
direttamente ed individualemente. 
   I ricorsi previsti dal presente articolo  devono  essere  proposti
nel  termine  di  due  mesi  a  decorrere,  secondo  i  casi,   dalla
pubblicazione  dell'atto,  dalla  sua  notificazione  al   ricorrente
ovvero, in mancanza, del giorno in cui  il  ricorrente  ne  ha  avuto
conoscenza. 
14) E' inserita la seguente sezione: 
                             "SEZIONE V 
                         LA CORTE DEI CONTI 
                           ARTICOLO 160 A 
   La Corte dei conti assicura il controllo dei conti. 
                           ARTICOLO 160 B 
    1. La Corte di conti e' composta di dodici membri. 
    2. I membri della Corte dei conti sono  scelti  tra  personalita'
che  fanno  o  hanno  fatto  parte,  nei  rispettivi   paesi,   delle
istituzioni di controllo esterno o che posseggono una  qualifica  per
tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 
    3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di
sei  anni  dal  Consiglio,  che  delibera  all'unaminita'  ,   previa
consultazione del Parlamento europeo. Tuttavia, nelle  prime  nomine,
quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono  un
mamdato limitato di quattro anni. 
   I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati. 
   I membri designano tra di loro,  pe'er  tre  anni,  il  Presidente
della Corte dei conti. Il mandato del Presidente e' rinnovabile. 
    4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni  in
piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. 
    Nell'adempimento  dei  loro  doveri,  essi  non  sollecitano  ne'
accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcun organismo. Essi si
astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro 
funzioni 
   5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle
loro  funzioni,  esercitare  alcun  altra  attivita'   professionale,
rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno
solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni  e  dopo  la
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed  in
particolare i doveri di onesta' e  delicatezza  per  quanto  riguarda
l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 
    6. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le  funzioni  dei
membri della Corte dei Conti cessano individualmente  per  dimissioni
volontarie o per  dimissioni  d'ufficio  dichiarate  dalla  Corte  di
giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. 
   L'interessato e' sostituito per restante durata del mandato. 
   Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri  della  Corte  dei
Conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro
sostituzione. 
    7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle
loro funzioni oppure essere dichiarati dal loro diritto alla pensione
o da altri vantaggi soltanto se la Corte di  giustizia  constata,  su
richiesta della Corte dei Conti, che ssi non sono  piu'  in  possesso
dei requisiti o non soddisfano piu'  agli  obblighi  derivanti  dalla
loro carica. 
    8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa, le
condizioni  di  impiego,  in  particolare  stipendi,   indennita'   e
pensioni, del Presidente e dei membri della  Corte  dei  conti.  Esso
fissa altresi', deliberando a maggioranza qualificata, tutte le 
indennita' sostitutive di retribuzione. 
    9. Le disposizioni sul protocollo sui previlegi e sulle immunita'
delle  Comunita'  europee  applicabili  ai  Giudici  della  Corte  di
giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti. 
                           ARTICOLO 160 C 
    1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le  entrate  e  le
spese delle Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e
le spese di ogni organismo creato dalla Comunita' , nella  misura  in
cui l'atto non escluda tale esame. 
   La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e  al  Consiglio
una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la 
legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni. 
    2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la  regolarita'
delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. 
   Il controllo delle entrate si effetttua in base agli  accertamenti
ed ai versamenti delle entrate alla Comunita'. 
   Il controllo delle spese si effettua in base agli  impegni  ed  ai
pagamenti. 
   Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura  dei
conti dell'esercizio di bilancio considerato. 
    3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in  caso  di
necessita' , sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunita' e
negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri  si  effettua  in
collaborazone con le istituzioni nazionali di controllo o, se  queste
non  hanno  la  necessaria  competenza,  con  i   servizi   nazionali
competenti. Tali istituzioni o  servizi  comunicano  alla  Corte  dei
conti se intendono partecipare al controllo. 
   I documenti e  le  informazioni  all'espletamento  delle  funzioni
della Corte dei Conti sono comunicati a  questa,  su  sua  richiesta,
dalle altre istituzioni delle Comunita' e dalle istituzioni nazionali
di controllo o, se queste non hanno  la  necessaria  competenza,  dai
servizi nazionali competenti. 
    4. Dopo la chiusura di ciascun  esercizio,  la  Corte  dei  conti
stende  una  relazione  annua.  Questa  e'   trasmessa   alle   altre
istituzioni delle Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  ufficale
delle  Comunita'   europee,   accompagnata   dalle   risposte   delle
istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. 
   La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le  sue
osservazioni su problemi particolari sotto  forme,  tra  l'altro,  di
relazioni speciali e dare pareri su  richiesta  di  una  delle  altre
istituzioni della Comunita'. 
   Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a
maggioranza dei membri che la compongono. 
   Essa assiste il Parlamento europeo e il  Consiglio  nell'esercizio
della loro funzione di controlo dell'esecuzione del bilancio. 
15) Il testo dell'articolo 166 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 166 
   Il numero dei membri del Comitato economico e sociale  e'  fissato
come segue: 
               Belgio ................... 12 
               Danimarca ................ 9 
               Germania ................. 24 
               Grecia ................... 12 
               Spagna ................... 21 
               Francia .................. 24 
               Irlanda .................. 9 
               Italia ................... 24 
               Lussemburgo .............. 6 
               Paesi Bassi .............. 12 
               Portogallo ............... 12 
               Regno Unito .............. 24 
    I  membri  del  Comitato  sono  nominati  per  quattro  anni  dal
Consiglio, che delibera all'unaminita'. 
   Il loro mandato e' rinnovabile. 
   I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato
imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in  piena  indipendenza,
nell'interesse generale della Comunita'. 
   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le 
indennita' del Comitato. 
16) Il testo dell'articolo 168 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 168 
   Il Comitato designa i suoi membri il  Presidente  e  l'Ufficio  di
presidenza per una durata di due anni. 
   Esso stabilisce il proprio regolamento interno. 
   Il Comitato e' convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio
o della Commissione. Esso puo' altresi' riunirsi di propria 
iniziativa." 
17) Il testo dell'articolo e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 170 
   Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato
nei casi previsti dal presente  trattato.  Tali  istituzioni  possono
consultarlo in tutti  i  casi  in  cui  lo  ritengano  opportuno.  Il
Comitato, qualora lo ritenga opportuno, puo' formulare un  parere  di
rpopria iniziativa. 
   Qualora lo reputino necessario,  il  Consiglio  o  la  Commissione
fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un  termine
che non puo' essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della
comunicazione inviata a tal fine  al  presidente.  Allo  spirare  del
termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di tale parere. 
   Il parere del Comitato e il  parere  della  sezione  specializzata
sono trasmessi al Consiglio  e  alla  Commissione,  unitamente  a  un
resoconto delle deliberazioni. 
18) All'articolo 172 i paragrafi 1,2 e 3 sono abrogati. 
19) Il testo dell'articolo 173 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 173 
   Il  bilancio,  fatte  salve  le  altre  entrate,   e'   finanziato
integralmente tramite le risorse proprie. Il  Consiglio,  deliberando
all'unaminita' su proposta della Commissione e  previa  consultazione
del  Parlamento  europeo,  stabilisce  le  disposizioni  relative  al
sistema delle risorse  proprie  della  Comunita'  di  cui  raccomanda
l'adozione da parte degli Stati membri,  in  conformita'  delle  loro
rispettive norme costituzionali. 
20) E' inserito il seguente articolo: 
                           "ARTICOLO 173 A 
   Per mantenere la disciplina di bilancio la  Commissione  prima  di
presentare proposte di atti comunitari o  di  modificare  le  proprie
proposte o  di  adottare  misure  di  esecuzione  che  possono  avere
incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette  proposte
o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse della
Comunita'  derivanti  dalle  disposizioni  dal  Consiglio  ai   sensi
dell'articolo 173. 
21) Il testo dell'articolo 179 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 179 
   La Commissione cura l'esecuzione dei bilanci,  conformemente  alle
disposizioni del regolamento stabilito  in  esecuzione  dell'articolo
183, sotto la  propria  responsabilita'  e  nei  limiti  dei  crediti
stanziati,  in  conformita'  del  principio  della   buona   gestione
finanziaria. 
   Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo  le  quali
ogni  istituzione  partecipa  all'esecuzione  delle  proprie   spese.
All'interno di ogni bilancio,  la  Commissione  puo'  procedere,  nei
limiti  e  alle  condizioni  fissate  dal  regolamento  stabilito  in
esecuzione dell'articolo 183, a  trasferimenti  di  crediti,  sia  da
capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione. 
22) Gli articoli 180 e 180 bis sono abrogati. 
23 Il testo dell'articolo 180 ter e' sostituito dal testo seguente: 
                          ARTICOLO 180 ter 
    1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione  del  Consiglio  che
delibera  a  maggioranza  qualificata,  da'  atto  alla   Commissione
dell'esecuzione  del   bilancio.   A   tale   scopo   esso   esamina,
successivamente al Consiglio, i conti e il  bilancio  finanziario  di
cui all'articolo 179 bis, la relazione annua della Corte  dei  conti,
accompagnata  dalle  risposte  delle  istituzioni  controllate   alle
osservazioni della Corte  stessa,  nonche'  le  pertinenti  relazioni
speciali di quest'ultima. 
    2. Prima di dare atto alla Commissione,  o  per  qualsiasi  altro
fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzione di quest'ultima  in
materia di  esecuzione  del  bilancio,  il  Parlamento  europeo  puo'
chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione  delle  spese  o
sul funzionamento di sitemi di controllo finanziario. La  Commissione
fornisce al Parlamemto europeo, su richiesta di  quest'ultimo,  tutte
le informazioni necessarie. 
    3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar  seguito
alle osservazioni che accompagnano le decisioni di  scarico  ed  alle
altre osservazioni del Parlamento  europeo  concernenti  l'esecuzione
delle spese, nonche' alle osservazioni annesse  alle  raccomandazioni
di scarico adottate dal Consiglio. 
   La  Commisione,  su  richiesta  del  Parlamento  europeo   o   del
Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure  adottate  sulla
scorta  di  tali  osservazioni  e  in  particolare  alle   istruzioni
impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione  dei  bilanci.  Dette
relazioni sono trasmesse altresi' alla Corte dei conti. 
24) Il testo dell'articolo 183 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 183 
Il  Consiglio,   deliberando   all'unaminita'   su   proposta   della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo della Corte
dei conti: 
    a)  stabilisce  i  regolamenti  finanziari  che  specificano   in
particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione  del
bilancio ed al rendimemto ed alla verfica dei conti; 
    b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le  entrate
di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunita'
sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure  da
applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria; 
    c) determina le norme ed organizza il controllo della 
responsabilita' dei controlli finanziari, ordinatori e contabili". 
25) E' inserito il seguente articolo: 
                           "ARTICOLO 183 A 
   Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono  gli
interessi finanziari della Comunita', le stesse misure  che  adottano
per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. 
   Fatte salve altre disposizioni del presente  trattato,  gli  Stati
membri coordinano l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari
della Comunita' contro le frodi. A tal  fine  essi  organizzano,  con
l'aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra  i
servizi competenti delle rispettive amministrazioni. 
26) All'articolo 198 il testo della  lettera  a)  e'  sostituito  dal
testo seguente: 
    "a) Il presente trattato non si apllica alle Faeroer" 
27) Il testo dell'articolo 201 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 201 
   La Comunita' attua con l'Organizzazione per la cooperazione  e  lo
sviluppo  economici  una  stretta  collaborazione  le  cui  modalita'
saranno fissate d'intesa comune. 
28) Gli articoli 204 e 205 sono abrogati. 
29) Il testo dell'articolo 206 e' sostituito dal testo seguente: 
                            "ARTICOLO 206 
   La Comunita' puo' concludere con uno o piu' Stati o organizzazioni
internazionali    accordi    che     istituiscano     un'associazione
caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in  comune
e da procedure particolari. 
   Tali  accordi   sono   conclusi   dal   Consiglio   che   delibera
all'unanimita' , previa consultazione del Parlamento europeo. 
   Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato,
questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la 
procedura dell'articolo N del trattato sull'Unione europea."