PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere, conformemente agli obiettivi generali del trattato che istituisce la Comunita' europea, taluni problemi particolari attualmente esistenti, TENENDO CONTO che la costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla partecipazione danese alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: 1. Il Governo danese notifica al Consiglio la sua posizione in merito alla partecipazione alla terza fase prima che il Consiglio proceda alla valutazione prevista dall'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato. 2. Qualora venga notificato che la Danimarca non partecipera' alla terza fase, la Danimarca usufruira' di un'esenzione. L'esenzione comporta l'applicabilita' alla Danimarca di tutti gli articoli e le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC relativi ad una deroga. 3. In tal caso la Danimarca non viene inclusa nella maggioranza degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2, secondo trattino e paragrafo 3, primo trattino del trattato. 4. Quanto all'abrogazione dell'esenzione, la procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2 e' avviata soltanto a richiesta della Danimarca. 5. In caso di abrogazione dell'esenzione non si applicano piu' le disposizioni del presente protocollo.