(Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
                       SU TALUNE DISPOSIZIONI 
                       RELATIVE ALLA DANIMARCA 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
DESIDERANDO risolvere,  conformemente  agli  obiettivi  generali  del
trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea,  taluni   problemi
particolari attualmente esistenti, 
TENENDO CONTO che la costituzione  danese  prevede  disposizioni  che
possono   implicare   il   ricorso   al   referendum   in   Danimarca
preliminarmente  alla   partecipazione   danese   alla   terza   fase
dell'Unione economica e monetaria, 
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al 
trattato che istituisce la Comunita' europea: 
    1. Il Governo danese notifica al Consiglio la  sua  posizione  in
merito alla partecipazione alla terza fase  prima  che  il  Consiglio
proceda alla valutazione prevista dall'articolo 109  J,  paragrafo  2
del trattato. 
    2. Qualora venga notificato che  la  Danimarca  non  partecipera'
alla terza fase, la Danimarca usufruira' di un'esenzione. L'esenzione
comporta l'applicabilita' alla Danimarca di tutti gli articoli  e  le
disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC  relativi  ad  una
deroga. 
    3. In tal caso la Danimarca non viene inclusa  nella  maggioranza
degli Stati membri che soddisfano le  condizioni  necessarie  di  cui
all'articolo 109 J, paragrafo 2,  secondo  trattino  e  paragrafo  3,
primo trattino del trattato. 
    4. Quanto all'abrogazione dell'esenzione,  la  procedura  di  cui
all'articolo 109 K, paragrafo 2 e' avviata soltanto a richiesta della
Danimarca. 
    5. In caso di abrogazione dell'esenzione non si applicano piu' le
disposizioni del presente protocollo.