(Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
                       SULLA POLITICA SOCIALE 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
CONSTATANDO che undici Stati membri, ossia il Regno  del  Belgio,  il
Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica
ellenica, Il Regno di Spagna, la Repubblica francese,  l'Irlanda,  la
Repubblica italiana, il Granducato  del  Lussemburgo,  il  Regno  dei
Paesi Bassi e la Repubblica portoghese, desiderano  proseguire  sulla
via tracciata dalla Carta sociale del 1989; che essi hanno  raggiunto
tra loro un accordo a tal fine;  che  tale  accordo  e'  allegato  al
presente protocollo; che il presente protocollo e il suddetto accordo
lasciano impregiudicate le disposizioni  del  trattato,  segnatamente
quelle che trattano della politica sociale  che  costituiscono  parte
integrante dell'acquis communautaire, 
    1. Convengono di autorizzare detti undici  Stati  membri  a  fare
ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi del trattato
allo scopo di prendere tra loro ed applicare, per quanto li riguarda,
gli atti e le decisioni necessarie per rendere effettivo il  suddetto
accordo. 
    2) Il Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  non
partecipa alle deliberazioni e all'adozione da  parte  del  Consiglio
delle proposte  fatte  dalla  Commissione  sulla  base  del  presente
protocollo e del suddetto accordo. 
   In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del
Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati
a maggioranza qualificata sono  adottati  se  hanno  ottenuto  almeno
quarantaquattro voti.  L'unanimita'  dei  membri  del  Consiglio,  ad
eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  Nord,  e'
necessaria per gli atti del  Consiglio  che  devono  essere  adottati
all'unanimita' , nonche' per  quelli  che  costituiscono  emendamenti
della proposta della Commissione. 
   Gli atti adottati dal Consiglio, nonche' le eventuali  conseguenze
finanziarie  diverse  dalle  spese  amministrative  sostenute   dalle
Istituzioni non sono applicabili al Regno Unito di  Gran  Bretagna  e
Irlanda del Nord. 
    3) Il presente protocollo e' allegato al trattato che  istituisce
la Comunita' europea.